Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16323 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 30/07/2020), n.16323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12154 – 2019 R.G. proposto da:

M.M. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla via della Pineta Sacchetti, n. 201, presso lo studio

dell’avvocato Gianluca Fontanella che lo rappresenta e difende in

virtù di procura speciale in calce al ricorso.

RICORRENTE

contro

ROMA CAPITALE – c.f. (OMISSIS) – in persona del sindaco pro tempore.

INTIMATA

e

PREFETTURA di ROMA – UTG di ROMA – c.f. (OMISSIS) – in persona del

prefetto pro tempore.

INTIMATA

e

AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE – c.f. (OMISSIS) – in persona del

direttore pro tempore.

INTIMATA

avverso la sentenza n. 4020 del 21.2.2019 del Tribunale di Roma;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2020

dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato in data 17.7.2017 M.M. citava a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Roma la Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma, Roma Capitale ed il concessionario per la riscossione (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione), così proponendo opposizione avverso plurime cartelle di pagamento di importo complessivo pari ad Euro 995,42, di cui Euro 6,63 riferibili all’attività accertatrice della Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma ed Euro 988,79 riferibili all’attività accertatrice di Roma Capitale.

1.1. Resisteva Roma Capitale.

1.2. Non si costituivano la Prefettura di Roma ed il concessionario.

1.3. Con ordinanza del 7.11.2017 l’adito giudice di pace dichiarava l’improponibilità dell’opposizione.

2. Proponeva appello M.M..

2.1. Resisteva Roma Capitale.

2.2. Non si costituivano e venivano dichiarate contumaci la Prefettura di

Roma – U.T.G. di Roma e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

3. Con sentenza n. 4020/2019 il Tribunale di Roma accoglieva l’appello e condannava alle spese di lite, con distrazione, unicamente l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Evidenziava, tra l’altro, il tribunale che le pretese di cui ai ruoli sottesi alle cartelle opposte dovevano reputarsi prescritte.

Evidenziava altresì che unicamente l’Agenzia delle Entrate – Riscossione era da condannare alle spese, siccome dagli stessi ruoli risultava che le amministrazioni che avevano irrogato le sanzioni, avevano “consegnato per tempo i titoli per la notifica” (così sentenza impugnata, pag. 3) e che la prescrizione, correlata all’omessa notifica delle cartelle, era da ascrivere all’inerzia del concessionario.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso M.M.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

La Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma, Roma Capitale e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non hanno svolto difese.

5. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

6. Il ricorrente ha depositato memoria.

7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione o falsa applicazione degli artt. 91,92 e 112 c.p.c.

Deduce che il tribunale, benchè abbia accolto il gravame pur nei confronti di Roma Capitale e della Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma, non ha, nonostante sua domanda in tal senso, regolato le spese del doppio grado limitatamente al rapporto processuale tra egli appellante e Roma Capitale, da un lato, e limitatamente al rapporto processuale tra egli appellante e la Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma, dall’altro.

8. Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.

9. Non sussiste il denunciato error in procedendo.

Il tribunale, contrariamente all’assunto del ricorrente, ha regolato le spese di lite anche con riferimento al rapporto tra M.M. e Roma Capitale e con riferimento al rapporto tra M.M. e la Prefettura di Roma.

Più esattamente il Tribunale di Roma, alla stregua della motivazione assunta (“spese secondo soccombenza solo a carico dell’Agenzia delle Entrate poichè risulta (…) che la prescrizione sia allo stato dovuta (…) alla inerzia del Concessionario”), ha regolamentato le spese, sostanzialmente (nonostante l’accoglimento dell’appello) compensandole nel rapporto tra l’appellante e l’appellata costituita, Roma Capitale, sostanzialmente (nonostante l’accoglimento dell’appello) dichiarandole irripetibili nel rapporto tra l’appellante e l’appellata non costituita, Prefettura di Roma.

10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – in via subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo – la violazione o falsa applicazione degli artt. 91,92 e 97 c.p.c.

Deduce – ad ammettere che il tribunale abbia compensato le spese del doppio grado nei confronti di Roma Capitale e della Prefettura di Roma – che l’eventuale compensazione non si giustifica alla stregua del vigente disposto, applicabile ratione temporis, dell’art. 92 c.p.c., pur nella formulazione susseguente alla declaratoria di incostituzionalità n. 77/2018.

Deduce invero che la sua domanda è stata integralmente accolta pur nei confronti di Roma Capitale e della Prefettura di Roma, sicchè anche tali enti erano da condannare in solido alle spese del doppio grado.

11. Il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

12. E’ sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte.

Ovvero all’insegnamento secondo cui, in tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all’opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (cfr. Cass. (ord.) 18.1.2017, n. 1070; Cass. (ord.) 22.3.2017, n. 7371).

13. In accoglimento e nei limiti del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 4020 del 21.2.2019 del Tribunale di Roma va cassata.

Nulla osta, giacchè non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., sia decisa nel merito e quindi a che Roma Capitale e la Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma siano condannate in solido tra loro e con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione a rimborsare all’avvocato Gianluca Fontanella, difensore del ricorrente, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari dei gradi di merito, le spese, appunto, del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma e del giudizio innanzi al Tribunale di Roma.

La liquidazione segue come da dispositivo (in misura corrispondente a quella di cui alla sentenza del Tribunale di Roma).

14. In dipendenza dell’accoglimento del ricorso tutte le parti intimate vanno condannate in solido a rimborsare all’avvocato Gianluca Fontanella, difensore anticipatario del ricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

15. In dipendenza del parziale accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti processuali perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R., art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accolto motivo la sentenza n. 4020 del 21.2.2019 del Tribunale di Roma e, decidendo nel merito,

condanna in solido Roma Capitale, la Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione a rimborsare all’avvocato Gianluca Fontanella, difensore anticipatario del ricorrente, le spese del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma, che si liquidano in Euro 170,00 per compensi ed in Euro 43,00 per spese, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

condanna in solido Roma Capitale, la Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione a rimborsare all’avvocato Gianluca Fontanella, difensore anticipatario del ricorrente, le spese del giudizio innanzi al Tribunale di Roma, che si liquidano in Euro 277,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

condanna in solido Roma Capitale, la Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione a rimborsare all’avvocato Gianluca Fontanella, difensore anticipatario del ricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 375,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

rigetta il primo motivo di ricorso.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

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