Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16323 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16323 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 4747-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
MIVE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CAMILLO SABATINI
150 (V.B. 5/1), presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
CEPPARULO, rappresentata e difesa dall’avvocato AMATUCCI
ANDREA, giusta mandato a margine del controricorso;

– controdcorrente –

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Data pubblicazione: 28/06/2013

avverso la sentenza n. 24/9/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del
15.12.2010, depositata il 12/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro la società MIVE srl per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato di due cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36 bis DPR 600/73 e/o 54 DPR 633/72 per il recupero di imposte non versate negli anni 2000 (IVA-IRPEG- IRAP) e 2001 (ritenuta alla fonte). La Commissione Tributaria Regionale ha fondato la propria decisione sull'assunto che la richiesta di sanatoria ex art. 9 bis 1. 289/02 avanzata dalla contribuente avessero estinto l'obbligo di pagamento delle sanzioni, ancorché la contribuente non avesse versato interamente la somma complessivamente dovuta a titolo di condono; ciò perché, secondo la sentenza gravata, il mancato versamento di una parte di tale somma avrebbe causato esclusivamente la decadenza del contribuente dal beneficio del termine , con conseguente diritto del Fisco di procedere al relativo recupero dell'insoluto, maggiorato di interessi, ma non avrebbe fatto rivivere l'obbligazione tributaria originaria. L'Agenzia delle Entrate svolge un solo motivo di gravame, deducendo il vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc e assumendo che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe violato l' articolo 9 bis 1. 289/02 nel ritenere che gli effetti del condono previsto da tale disposizione si producano anche nel caso di carente o intempestivo versamento delle somme complessivamente dovute per il perfezionamento del condono. La contribuente si è costituita con controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso e comunque chiedendone il rigetto. L' eccezione di inammissibilità del ricorso avanzate dalla contro ricorrente sul rilievo della mancata indicazione, nel ricorso, della procura all' Avvocatura dello Stato, va disattesa, dovendosi al riguardo confermare l'insegnamento della sentenza 14785/11 di questa Corte secondo cui "In tema di contenzioso tributario, l'Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto da quest'ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso Ric. 2012 n. 04747 sez. MT - ud. 22-05-2013 -2- COSENTINO. atteso che l'art. 366, n. 5), cod proc. civ., inserendo tra i contenuti necessari del ricorso "l'indicazione della procura, se conferita con atto separato", fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello "ius postulandi", (peraltro, non necessario quando il patrocinio dell'Agenzia delle entrate sia assunto dall'Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell'incarico professionale al difensore." Nel merito, il ricorso è fondato, perché la tesi giuridica seguita nella sentenza gravata si pone in contrasto con l' insegnamento questa Corte (sent. 20745/10, sent. 17396/10, in motivazione, relativo alla possibilità che gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate vengano definiti mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni - costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale (come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario); con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui all'art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se è integrale e tempestivo per tutte le rate; da ultimo, Cass. 19546/11 "In tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo eccezionale, nell'ipotesi prevista dall'art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si provvede al pagamento (in un'unica soluzione o in modo rateale) delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l'istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata". Non possono trovare ingresso in questa sede le deduzioni relative alla dedotta violazione del divieto di doppia imposizione svolte alle pag. 9 e 10 del controricorso, trattandosi di questioni non trattate nella sentenza gravata, la cui cognizione richiederebbe accertamenti di fatto preclusi nel giudizio di legittimità e l'esame di documenti (la cartella notificata il 9.4.09) la cui produzione non è consentita dall'articolo 372 cpc. In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza del ricorso e la cassazione della sentenza gravata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale perché si attenga al principio di diritto sopra enunciato.>>
Ric. 2012 n. 04747 sez. MT – ud. 22-05-2013
-3-

ord. 17600/11) secondo cui il condono previsto all’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 –

che la parte intimata si è costituita con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

sentenza gravata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria
Regionale, che si atterrà al principio di diritto sopra richiamato e regolerà
anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa alla
Commissione Tributaria Regionale della Campania, in altra composizione,
che regolerà anche le spese del giudizi di legittimità.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la

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