Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16323 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 12/07/2010), n.16323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9871/2008 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GRANOZZI Gaetano, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.M., S.L., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIALE DEI PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato SICILIANO

Rosario, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato BILOTTA

MARIA giusta mandato a margine dei controricorsi;

– controricorrenti –

e contro

M.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 588/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/04/2007 r.g.n. 2426/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/06/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega GRANOZZI GAETANO;

udito l’Avvocato SICILIANO ROSARIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità per i

conciliati, rigetto nel resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25-11-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra M.F., S.L. e I. M. e la s.p.a. Poste Italiane e condannava quest’ultima alla riammissione in servizio delle lavoratrici e al pagamento delle retribuzioni maturate.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto delle domande.

Le lavoratrici si costituivano e resistevano al gravame.

La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 3-4-2007.

rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese in favore delle appellate.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con sette motivi, corredati dai relativi quesiti ex art. 366 bis c.p.c., applicabile nella fattispecie ratione temporis.

La S. e la I. hanno resistito, ciascuna con proprio controricorso.

La M. è rimasta intimata.

Infine è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso con la I. in data 30-3-2009.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti della I..

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.

Per quanto riguarda, poi, la M. e la S., con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 c.c., censura la impugnata sentenza nella parte in cui ha respinto la eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito, e con il secondo motivo la società lamenta altresì insufficienza e contraddittorietà della motivazione al riguardo.

Entrambi i motivi risultano infondati.

Sul punto la Corte d’Appello di Catanzaro ha affermato che “la fattispecie, che si vorrebbe tipizzare conferendo un significato concludente al comportamento inerte di una delle parti (lavoratore) successivamente alla scadenza del termine, non riesce a concretizzarsi nella vicenda in esame per l’equivocità del significato attribuibile, sul piano giuridico, al silenzio”.

In particolare la Corte territoriale ha rilevato che, nella fattispecie, la società, su cui incombeva l’onere della prova, ha omesso di “fornire ogni elemento utile nel senso prospettato, non potendosi arguire dal mero decorso del tempo l’intenzione del lavoratore di abbandonare ogni iniziativa giudiziaria riguardo alla illegittimità” del termine apposto al contratto di lavoro, ciò ancor più “se si considera che il tempo trascorso tra la scadenza dei contratti e le contestazioni delle lavoratoci non appare eccessivo e significativo nel senso voluto dall’appellante in presenza di una situazione di incertezza che coinvolgeva moltissimi lavoratori assunti a termine dalle Poste, con pronunce contrastanti dei giudici di merito”.

Tale decisione risulta congruamente motivata e conforme al principio più volte affermato da questa Corte, che va qui nuovamente enunciato, secondo cui “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11/12/2001 n. 15621). Peraltro, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, 346 e 434 c.p.c. e art. 2909 c.c., deduce che, avendo il primo giudice in sostanza “ritenuto temporalmente efficace la previsione contrattuale di cui all’accordo 25-9-97 pur non avendo ritenuto che la medesima, a cagione della sua asserita genericità, potesse legittimare la stipula del contratto”, le attrici, soccombenti su tale “questione preliminare”, avrebbero dovuto proporre al riguardo specifico appello incidentale.

Il motivo è infondato.

Osserva il Collegio che, come riconosciuto dalla stessa società nelle premesse del ricorso per cassazione, le lavorataci con le domande introduttive avevano dedotto “quali motivi di nullità del termine apposto al contratto: 1) la genericità ed indeterminatezza della previsione contrattuale posta a fondamento dell’assunzione; 2) la insussistenza di nesso causale intercorrente tra la previsione generale astratta e le mansioni in concreto esplicale dal lavoratore;

3) l’intervenuta scadenza, alla data del 30-4-1998, dell’efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25-9-1997″” ed il giudice di primo grado “ritenuta preliminarmente infondata la eccezione di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, reputava generica la previsione contrattuale posta a fondamento dell’assunzione e non assolto, da parte della resistente, l’onere probatorio sulla medesima gravante in ordine alle ragioni che, presso l’ufficio di applicazione dei ricorrenti, avevano reso necessaria la singola stipulazione a termine”.

In forza, quindi, di tali argomentazioni, relative ai profili di nullità sub 1) e 2), il primo giudice accoglieva le domande e, sull’appello delle Poste, la M. e la S., risultate totalmente vittoriose, resistevano al gravame di controparte riproponendo le proprie domande e difese, ed in specie anche l’ulteriore profilo di nullità del termine sub 3).

Orbene, come questa Corte ha più volte affermato (v. fra le altre Cass. 6-5-2005 n. 9400, Cass. S.U. 24-5-2007 n. 12067) deve ritenersi che “la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere raccoglimento, ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa”.

In particolare come pure è stato precisato l’art. 346 c.p.c., si riferisce “a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domanda deciso” ed è quindi, inapplicabile “a domande o eccezioni autonome espressamente e motivatamente respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse la presunzione di acquiescenza” (v. Cass. S.U. 16-10-2008 n. 25246).

Nella fattispecie il sopra citato profilo di domanda sub 3) (in sostanza assorbito dall’accoglimento dei profili n. 1) e 2) non è stato oggetto di espresso rigetto da parte del primo giudice, per cui alcun onere di appello incidentale incombeva sulle lavoratrici vittoriose.

Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 8 del ccnl 1994, e degli accordi sindacali 25-9-97 e successivi, in connessione con l’art. 1362 c.c., e segg., censura la sentenza impugnata nella parte in cui “ha ritenuto di individuare nella data del 30-4-1998 il preteso termine ultimo di validità ed efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25-9-97” e, in sostanza, sostiene la natura meramente ricognitiva degli accordi attuativi di tale accordo aziendale. Con il quinto motivo la società denuncia insufficiente motivazione in relazione al detto limite temporale scaturente dai detti accordi.

Anche tali motivi, strettamente connessi, risultano infondati.

Osserva il Collegio che la Corte di merito, dopo aver esaminato il testo degli accordi collettivi intercorsi in materia, ha attribuito rilievo decisivo in particolare alla considerazione che in virtù di tali accordi: “le Poste potevano effettuare assunzioni a termine solo entro i limiti temporali previsti dalla contrattazione collettiva”, con termine ultimo previsto per il 30-4-1998 (prorogato al 30-5-1998 nell’ipotesi di cui all’acc. 27-4-98), per cui i contratti a termine (per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. 25-9-97 e succ.) del 2-10-2000 con la M. e del 27/10/2000 con la S., erano intervenuti allorquando era già cessata “l’efficacia della disposizione collettiva che consentiva l’apposizione di un termine”.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere la impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de qua (stipulato “per esigenze eccezionali” in data successiva al 30-4-1998).

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383.

Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha ripetutamente affermato e come va anche qui enunciato, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997.

integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230″ (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale principio, ormai consolidato, va quindi confermata la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti de quibus.

Con il sesto motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1206. 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094, 2099 e 2697 c.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui, sulle conseguenze economiche, “ha considerato, quale preteso atto di messa in mora della società, la convocazione delle parti per esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione”, sostenendone la erroneità e lamentando, inoltre, che la sentenza impugnata ha omesso di accertare se ed in che misura le lavorataci avessero svolto “ulteriori e successive attività lavorative in epoca successiva alla scadenza del termine apposto al contratto in esame”, disattendendo anche le richieste istruttorie avanzate al riguardo anche in appello (di informazioni presso l’UPLMO e di ordine di esibizione dei modelli 740 delle lavoratoci).

Con il settimo motivo la ricorrente denuncia, poi, contraddittorietà della motivazione in ordine alla pretesa avvenuta messa in mora con la comunicazione della convocazione per il tentativo di conciliazione.

Anche tali motivi, trattabili congiuntamente in quanto connessi, risultano infondati.

La Corte di Appello, nel confermare la pronuncia di primo grado anche in ordine alla “condanna al risarcimento del danno, quantificato in misura pari alle retribuzioni maturate (fino alla effettiva riammissione in servizio)”, premesso che “in merito alla decorrenza va ribadito il principio che il diritto alle retribuzioni decorre dal momento in cui il lavoratore, per la prima volta, ha posto a disposizione del datore di lavoro in termini chiari ed inequivocabili la propria prestazione lavorativa mettendo in mora il datore di lavoro”, ha rilevato che “nel caso in esame correttamente il Tribunale ha ravvisato nella notifica dell’offerta della prestazione da parte delle lavoratici seguita dall’esperimento del tentativo di conciliazione una chiara ed esplicita manifestazione di volontà delle stesse costituente una messa in mora”.

Tale accertamento, prettamente di fatto, riservato al giudice del merito, è stato, quindi, effettuato dalla Corte territoriale in conformità con l’indirizzo più volte dettato da questa Corte (v.

fra le altre Cass. 27-3-2008 n. 7979. Cass. 13-4-2007 n. 8903). La società, del resto, ha censurato tale decisione in modo del tutto generico, senza neppure riportare il testo della comunicazione in oggetto, che, secondo il suo assunto, non avrebbe integrato la ravvisata messa in mora.

Peraltro, più volte questa Corte ha affermato che ben può essere ravvisata la messa in mora anche nella comunicazione della convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione (v. fra le altre Cass. 28-7-2005 n. 15900, Cass. 30-8-2006 n. 18710).

Infine, del tutto generica e priva di autosufficienza è la censura relativa all’aliunde perceptum.

Al riguardo la ricorrente non specifica come e in quali termini abbia allegato davanti ai giudici di merito un aliunde percepium (in relazione al quale è pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della prova, pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato – cfr.. Cass. 16-5-2005 n. 10155, Cass. 20-6-2006 n. 14131, Cass. 10/8/2007 n. 17606. Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099).

Nè è censurabile in questa sede il mancato accoglimento della richiesta di esibizione (dei modelli 740) avanzata dalla società.

Come questa Corte ha più volte precisato, “il rigetto da parte de giudice di merito dell’istanza di disporre l’ordine di esibizione al line di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non è sindacabile in cassazione, perchè, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione” (v.

fra le altre Cass. 14-7-.2004 n. 12997. Cass. sez. 1^ 17-5-2005 n. 10357. Cass. sez. 3^ 2-2-2006 n. 2262). D’altra parte “l’esibizione di documenti non può essere chiesta a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio” (v. fra le altre Cass. 20-12-2007 n. 26943).

Parimenti. come pure è stato più volte chiarito, “la richiesta di informazioni alla P.A. costituisce una facoltà rimessa alla non sindacabile discrezionalità del giudice di merito, il cui mancato esercizio (pur in presenza di una specifica istanza in tal senso formulata dalla parte) non è in alcun modo censurabile in sede di legittimità” (cfr., Cass. 11-6-1998 n. 5794, Cass. 12-4-1999 n. 3573, Cass. 2-9-2003 n. 12789).

Il ricorso va pertanto respinto nei confronti della M. e della S., e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della S., con attribuzione ai difensori costituiti, mentre non deve provvedersi in ordine alle spese stesse nei confronti della M., non avendo la stessa svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della I. e compensa le spese tra la società e la stessa; rigetta il ricorso nei confronti della M. e della S. e condanna la ricorrente a pagamento in favore della S. delle spese, liquidate in Euro 35,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione agli avv.ti Maria Bilotta e Rosario Siciliano; nulla per le spese nei confronti della M..

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

 

 

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