Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16323 del 04/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 04/08/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 04/08/2016), n.16323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22825-2012 proposto da:

S.A., O S.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’Avv. GIUSEPPE GALLENCA;

– ricorrente –

contro

B.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

C.SO VITTORIO EMANUELE II 18, presso STUDIO GREZ, rappresentata e

difesa dall’avvocato VERA NESCI;

– controricorrente –

e contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 741/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – S.A. e P.B. convennero in giudizio B.M., chiedendo la divisione di un immobile sito in (OMISSIS), del quale esse erano comproprietarie con la convenuta.

La B. resistette alla domanda; chiese, in via riconvenzionale, di essere dichiarata proprietaria della porzione di immobile delle attrici per intervenuta usucapione.

Nel corso del giudizio fu integrato il contraddittorio nei confronti di M.A., che rimase contumace.

Il Tribunale di Sanremo accolse la domanda riconvenzionale della B., rigettando quella delle attrici.

2. – Sul gravame proposto da S.A., la Corte di Appello di Genova confermò la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre S.A. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso B.M..

M.A., ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata esposizione dei fatti della causa.

La ricorrente, infatti, non riproduce alcuna narrativa della vicenda processuale, non consentendo così alla Corte la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in coordinamento con i motivi di censura; dal che l’inammissibilità del ricorso (Sez. U, Sentenza n. 16628 del 17/07/2009, Rv. 609179; cfr. anche, Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22860 del 28/10/2014, Rv. 633187).

2. – Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.200,00 (cinquemila-duecento), di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Si dà atto che il procedimento è stato scrutinato con la collaborazione dell’Assistente di studio dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA