Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16323 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.03/07/2017),  n. 16323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15258/2011 proposto da:

Avv. S.L. (C.F. (OMISSIS)), procuratore e difensore di sè

stesso, elettivamente domiciliato in Salerno al corso Giuseppe

Garibaldi n. 195;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a. (CF (OMISSIS)), in persona del curatore

Dr. S.R., rapp.to e difeso per procura a margine del

ricorso, dall’avv. Filippo Castaldi, con il quale elettivamente

domicilia in Nocera Inferiore alla piazza D’Amora n. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 206 del 2011 della Corte di Appello di Salerno

depositata il 4 marzo 2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 17 maggio 2017 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che chiede che la Corte

dichiari l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza n. 206 del 4.3.2011 la Corte di Appello di Salerno rigettava i reclami proposti da S.L. e dalla (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Salerno nei confronti di quest’ultima osservando, per quanto ancora di interesse, che, sebbene l’appellante avesse negato la propria qualità di amministratore e legale rappresentante della società fallita ed avesse di conseguenza domandato la revoca della sentenza di fallimento o comunque la correzione dell’errore materiale del dispositivo, nel quale era appunto indicato quale legale rappresentante della società, l’efficacia dichiarativa immediata che conseguiva all’iscrizione della Delib. di revoca dello scioglimento e messa in liquidazione, con conseguente nomina dello S. come amministratore unico, era pienamente idonea a far sorgere la presunzione di coincidenza tra la persona indicata come amministratore nel registro delle imprese ed il soggetto realmente munito di poteri rappresentativi, avendo d’altronde lo S. ricevuto la notifica del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza qualificandosi, all’ufficiale notificatore, come amministratore unico della società;

precisava, inoltre, che sebbene il reclamo proposto dallo S. mirasse ad ottenere l’eliminazione del suo nominativo dall’intestazione e dal dispositivo della sentenza di fallimento, il ricorso era diretto a contestare un vizio attinente al processo formativo della volontà del giudicante, richiedendosi in tal modo un riesame del contenuto della decisione, onde la domanda del reclamante ben poteva comunque essere interpretata come istanza di revoca, in parte qua, della sentenza dichiarativa di fallimento;

avverso tale sentenza S.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

la curatela fallimentare resiste mediante controricorso;

in data 24.4.2017 il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

in data 8.5.2017 il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2189, 2191, 2193, 2487 ter c.c. e del D.P.R. n. 580 del 1993, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la Corte territoriale assegnato ad un’iscrizione, operata solo ai fini di rendere l’atto opponibile ai terzi, un’efficacia costitutiva ed avendo comunque errato nel ritenere che il reclamante non avesse dato una prova idonea a superare la presunzione di coincidenza tra il soggetto indicato come amministratore nel registro delle imprese ed il legale rappresentante della società, atteso che nel caso in esame il reclamante non aveva mai negato di aver assunto la carica di amministratore ma solo che la sua investitura ancora non aveva prodotto alcun effetto giuridico nemmeno “inter partes”; con il secondo mezzo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la violazione e falsa applicazione della tariffa forense di cui al D.M. n. 127 del 2004, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, avendo la Corte territoriale posto le spese processuali unitariamente e globalmente a carico di entrambi i reclamanti, sebbene la loro posizione non fosse affatto identica, mirando solo il primo a prospettare un vizio di carattere formale del provvedimento reclamato; il ricorso è inammissibile;

in base alla L. Fall., art. 18, commi 13 e 14, la sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria ed il termine per proporre ricorso per Cassazione è di trenta giorni da tale notificazione; nel caso in esame la sentenza della Corte territoriale è stata notificata a cura della cancelleria in data 15 marzo del 2011, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato alle altre parti in data 11 e 12 maggio 2011, quando il termine di trenta giorni era ormai decorso; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e pone le spese del presente giudizio di legittimità a carico del ricorrente liquidandole in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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