Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16322 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16322 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 1394-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
ISY IRRI SISTEM SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata avverso l’ordinanza n. 268/26/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI – Sezione Staccata di FOGGIA dell’1.10.2010,
depositata il 15/11/2010;

Data pubblicazione: 28/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle entrate ricorre contro la società ISY — IRRI SISTEMS srl in liquidazione per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di rimborso della contribuente avente ad oggetto la differenza tra gli importi versati a titolo di tasse di concessione governative negli anni 1988, 1989, 1990 e 1991 e il minor importo dovuto ai sensi dell'articolo III. 448/98, dettato per adeguare il diritto interno alla decisione della sentenza 20.4.93 della Corte di Giustizia che aveva dichiarato il suddetto tributo incompatibile con la direttiva n. 69/335/CEE. La Commissione Tributaria Regionale aveva disatteso l'eccezione di prescrizione ordinaria sollevata dall'Ufficio sul rilievo che tra il momento (nel 1991) in cui la contribuente aveva presentato per la prima volta le istanze di rimborso (tempestivamente rispetto al termine di decadenza di tre armi dal versamento di cui all'articolo 13 DPR 641/72) e il momento in cui dette istanze erano state reiterate (nel 2003) erano trascorsi più di dieci anni. Secondo la sentenza gravata la prescrizione non si sarebbe avverata in forza del disposto dell'articolo 11 1. 448/98, avendo tale disposizione riconosciuto il diritto dei contribuenti al rimborso delle tasse versate in eccesso negli anni 1985/1992 (sempre che, come nella specie, il rimborso stesso fosse stato richiesto entro il termine di decadenza di tre anni dal versamento di cui all'articolo 13 DPR 641/72). Con l'unico motivo di ricorso la difesa erariale denuncia promiscuamente il vizio di violazione di legge (articoli 11 1. 448/98, 21 D.Lgs. 546/92 e 2943 e 2944 cc) e il vizio di insufficiente motivazione, lamentando, in sostanza, che la Commissione Tributaria Regionale abbia attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alla disposizione di cui all'articolo 11 1. 448/98. Il motivo è fondato, perché la disposizione dettata dal secondo comma dell'articolo 11 I. 448/98 — che, per dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia che aveva dichiarato l'illegittimità del previgente regime di tassazione delle concessioni governative sulle iscrizioni nel registro delle imprese, modifica tale regime (successivamente del tutto abolito con l'articolo 7 bis del decreto legge 10/07) e riconosce ai contribuenti il diritto al rimborso delle eccedenze precedentemente versate - non interferisce in alcun modo con la disciplina della prescrizione del diritto al rimborso. Ric. 2012 n. 01394 sez. MT - ud. 22-05-2013 -2- rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in Al contrario, l'espressa limitazione del riconoscimento di tale diritto ai contribuenti "che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'articolo 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641" manifesta la volontà della legge di non incidere sulla normativa che regola i tempi di esercizio del diritto al rimborso; cosicché, se la legge 448/98 ha fatto espressamente salva la disciplina della decadenza, non vi è ragione di ritenere che essa abbia in alcun modo inciso sul corso della prescrizione. Né, giova precisare, ai fini della decisione del ricorso si potrebbe utilmente richiamare l'elaborazione giurisprudenziale sull'overruling, ha affermato che il termine di decadenza per esercitare il diritto al rimborso di quanto già versato a titolo di imposta di consumo sugli olii lubrificanti e di contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, dichiarati non conformi al diritto comunitario dalla Corte di Giustizia CE con pronuncia in data 25 settembre 2003 in causa C-437107, decorre dall'epoca della decisione della Corte di Giustizia CE e non dal pagamento del tributo. Tale orientamento, peraltro non univoco nella giurisprudenza della Corte (tanto che il contrasto sul punto è stato rimesso all'esame delle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 959/13 della Sezione sesta) non è applicabile nella fattispecie oggi in esame perché in tale fattispecie la decisione del giudice comunitario è stata seguita da un intervento del legislatore nazionale che ha espressamente disciplinato il diritto al rimborso, facendo salvi, come sopra detto, i limiti cronologici al relativo esercizio (vedi Cass. nn. 15259/00, 10665/03, 7178/04). Si propone l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza gravata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di rimborso del contribuente.>>

Che la contribuente non si è costituita;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide la proposta del relatore;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la
sentenza gravata va cassata;
che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, cosicché la causa può
essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di rimborso del dante
causa dei contribuenti.
Che ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese di tutti i gradi di
giudizio.

Ric. 2012 n. 01394 sez. MT – ud. 22-05-2013
-3-

l’orientamento espresso nella sentenza di questa Corte n. 22282/11 che, richiamando

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito
ai sensi dell’articolo 384 cpc, rigetta la domanda di rimborso della
contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

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