Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16322 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26358-2019 proposto da:

S.G., P.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEL CORSO 433 D, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

SPINAPOLICE, rappresentati da sè medesimo unitamente all’avvocato

GIUSEPPE SANTONI;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo

studio dell’avvocato PATRIZIA PARENTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BRUNO INZITARI;

– controricorrente –

avverso il decreto RG. n. 79/2019 del TRIBUNALE di COMO, depositato

il 16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Avv. S.G., personalmente, ex art. 86 c.p.c., e quale difensore di P.F., ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., affidandosi ad un motivo, avverso il decreto del Tribunale di Como del 10/16 luglio 2019, dichiarativo della inammissibilità del reclamo da lui promosso, ex art. 26 L. Fall., pure nella indicata qualità, al fine di ottenere, previa revoca dell’ivi impugnato provvedimento del giudice delegato al fallimento della (OMISSIS) s.p.a., il pagamento, in prededuzione ed al di fuori del procedimento di riparto (o, in subordine, in caso di insufficienza dell’attivo, secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità), del proprio complessivo credito di Euro 240.391,47, a titolo di compensi per spese legali maturate nel corso della procedura in relazione a due giudizi contenziosi definitivamente conclusisi sfavorevolmente per il fallimento. Resiste, con controricorso, la curatela fallimentare, eccependo, pregiudizialmente, la inammissibilità dell’avverso ricorso per difetto dei suoi presupposti di legge. Risultano depositate memorie ex art. 380-bis c.p.c., di entrambe le parti costituite.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale ritenne che detto credito, ancorchè prededucibile, doveva ritenersi contestato quanto alla sua collocazione privilegiata (come invocata dal reclamante) o chirografaria (secondo la prospettazione della curatela), “situazione questa che determina la necessaria sottoponibilità del credito alle regole processuali dell’ammissione allo stato passivo, secondo quanto previsto dall’art. 111-bis L. Fall., con la conseguenza che ogni questione attinente all’accertamento del credito ed alla sua collocazione è funzionalmente attratta alla disciplina propria dello strumento dell’insinuazione allo stato passivo, prevista dalla L. Fall., art. 93 e ss..”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il formulato motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2755 e 2770 c.c., o, in via subordinata, dell’art. 2751-bis c.c., n. 2, nonchè, per entrambe le ipotesi, della L. Fall., art. 111, comma 2, e art. 111-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1”. Si assume che la qualificazione come prededucibile chirografario (invece che prededucibile privilegiato ex artt. 2755 e 2770 c.c.) del credito complessivamente invocato sarebbe il frutto di un’errata interpretazione della legge, posto che: i) “la condanna alle spese giudiziali subite dalla Procedura soccombente in una controversia intrapresa su sua iniziativa rappresenta un costo che deve essere considerato ad ogni effetto come una spesa di Procedura”, sicchè il relativo debito “deve essere pagato prima dei debiti di massa, al pari delle spese di giustizia”; ii) sotto altro profilo, in via subordinata, le spese di lite liquidate in favore della controparte del Fallimento in un giudizio da quest’ultimo promosso beneficerebbero del privilegio ex art. 2751-bis c.c., non potendo trovare applicazione, nella specie, l’orientamento espresso da Cass. n. 21482 del 2017 (secondo cui il credito del procuratore antistatario gode del privilegio previsto dall’art. 2751-bis c.c., n. 2, solo allorchè l’attività professionale sia stata svolta per conto ed a favore del fallito e non anche quando il credito, pur se opponibile al fallimento, nasca da un’attività posta in essere per conto di un soggetto differente).

2. L’odierno ricorso, dichiaratamente proposto ex art. 111 Cost., deve considerarsi inammissibile alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.

2.1. Giova premettere che questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 25445 del 2020; Cass. n. 7120 del 2020; Cass. n. 212 del 2019) ammette il ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso i provvedimenti che, pur avendo forma diversa dalla sentenza, presentino, tuttavia, i requisiti della decisorietà e della definitività, il cui significato – in particolare del primo – si coglie nella fondamentale continuità della giurisprudenza (sin dal primo riconoscimento del rimedio del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., allora comma 2, con la sentenza resa da Cass., SU, n. 2953 del 1953) sul fatto che la garanzia costituzionale di cui si tratta mira a contrastare “il pericolo di applicazioni non uniformi della legge con provvedimenti suscettibili di passare in giudicato, cioè con provvedimenti tipici ed esclusivi della giurisdizione contenziosa”, mediante i quali “il giudice, per realizzare la volontà di legge nel caso concreto, riconosce o attribuisce un diritto soggettivo, oggetto di contestazione, anche solo eventuale, nel contraddittorio delle parti” (così, nitidamente, tra le altre, Cass. n. 824 del 1971, in motivazione).

2.1.1. La decisorietà, dunque, – come ancora ribadito da Cass. SU, n. 27073 del 2016 – consiste nell’attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma a farlo con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiede appunto la differenza tra il semplice “incidere” ed il “decidere”. Cfr., per tutte, Cass. n. 10254 del 1994), il quale, a sua volta, è effetto tipico della giurisdizione contenziosa, di quella, cioè, che si esprime su una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate perciò a confrontarsi in contraddittorio nel processo.

2.2. Affinchè, peraltro, un provvedimento non avente veste di sentenza sia impugnabile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, non è sufficiente che abbia carattere decisorio, occorre anche che non sia soggetto ad un diverso mezzo d’impugnazione, dovendosi, altrimenti, esperire anzitutto tale mezzo – appello, reclamo o quant’altro – sicchè il ricorso per cassazione riguarderà il successivo provvedimento emesso all’esito. In ciò consiste il requisito della definitività.

2.3. Su tali principi vi è sostanziale uniformità giurisprudenziale (al di là di differenze, più che altro terminologiche, allorchè si inserisce l’attitudine al giudicato nel requisito della definitività, intesa come immodificabilità del provvedimento, piuttosto che nel requisito della decisorietà), attestata, di recente (oltre che dalla già citata Cass. SU, n. 27073 del 2016), anche da Cass., SU, n. 1914 del 2016, in cui si ribadisce che “un provvedimento, ancorchè emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio – requisito necessario per proporre ricorso ex art. 111 Cost. – quando pronuncia o, comunque, incide con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, con la conseguenza che ogni provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti, nonchè della definitività – in quanto non altrimenti modificabile – può essere oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost.” e si aggiunge che “se il provvedimento al quale il processo è preordinato non ha carattere decisorio perchè, non costituendo espressione del potere-dovere del giudice di decidere controversie tra parti contrapposte, in cui ciascuna tende all’accertamento di un proprio diritto soggettivo nei confronti dell’altra, non ha contenuto sostanziale di sentenza” (richiamando, sul punto, i precedenti delle medesime Sezioni Unite nn. 3073 e 11026 del 2003) e che, quando “si tratta di provvedimenti per i quali non è prevista alcuna forma di impugnazione ordinaria”, si realizza “il presupposto della “definitività” (intesa come non modificabilità) in relazione al rimedio straordinario previsto dall’art. 111 Cost.”.

2.4. Fermo quanto precede, l’odierno ricorso è inammissibile, essendo stato proposto avverso un decreto sfornito dei caratteri (decisorietà e definitività) suddetti.

2.4.1. Invero, dall’esposizione dei fatti processuali contenuta nel ricorso, emerge che l’Avv. S., personalmente, ex art. 86 c.p.c., e quale difensore di P.F., aveva impugnato, innanzi al Tribunale di Como, il solo, specifico provvedimento con il quale il giudice delegato al fallimento (OMISSIS) s.p.a., malgrado la considerata natura prededucibile del credito invocato dal primo, aveva respinto la richiesta di pagamento delle somme dovute in prededuzione, al di fuori del procedimento di riparto ai sensi della L. Fall., art. 111-bis, comma 3, prendendo atto del parere del curatore che aveva “attestato l’insufficienza dell’attivo in relazione a tutti i restanti crediti prededucibili della procedura alla luce dei criteri di gradualità e proporzionalità”. L’adito tribunale, a sua volta, ritenendo che quel credito, ancorchè prededucibile, doveva considerarsi contestato quanto alla sua collocazione privilegiata (come invocata dal reclamante) o chirografaria (secondo la prospettazione della curatela), ha tratto da questa situazione la conseguenza della necessaria sottoponibilità del credito alle regole processuali dell’ammissione allo stato passivo, secondo quanto previsto dalla L. Fall., art. 111-bis, concludendo nel senso che “ogni questione attinente all’accertamento del credito ed alla sua collocazione è funzionalmente attratta alla disciplina propria dello strumento dell’insinuazione allo stato passivo, prevista dalla L. Fall., art. 93 e ss..

2.4.2. Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, formatosi nella vigenza del testo originario della L. Fall., art. 111, qualora la sussistenza e la prededucibilità di un credito nei confronti della massa, che siano contestate dal curatore, e difettino di accertamento in forza di pronuncia giurisdizionale, vengano disconosciute anche dal giudice delegato, con decreto di reiezione dell’istanza di pagamento, reso a norma dell’art. 111 L. Fall., comma 2, si deve escludere che il preteso creditore, per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, possa proporre reclamo contro detto decreto, e poi ricorso per cassazione contro la statuizione sul reclamo, atteso che i relativi provvedimenti, meramente ricognitivi del difetto dei presupposti per il pagamento in prededuzione, non hanno portata decisoria su quei diritti (cfr. Cass. n. 19715 del 2015; Cass. n. 9623 del 2010; Cass. n. 9490 del 2002; Cass. n. 5124 del 1991).

2.4.3. Il descritto indirizzo interpretativo ha poi trovato conferma (cfr. Cass. n. 3483 del 2016) anche dopo le novelle introdotte dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, che, attraverso l’innesto nella L. Fall., art. 111-bis, hanno oggi espressamente previsto, al comma 1, che i crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui alla L. Fall., art. 92 e ss. (id est secondo il medesimo procedimento riservato ai creditori concorsuali che aspirano a divenire concorrenti), fatta eccezione esclusivamente per i crediti “non contestati per collocazione ed ammontare”, soggiungendo, al comma 3, che i predetti crediti “non contestati”, quando siano anche liquidi ed esigibili, “possono” anche essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto, a condizione che la massa attiva sia presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i creditori collocati in prededuzione.

2.4.4. Nella specie, come si è già riferito, il provvedimento del giudice delegato si era limitato a prendere atto della “insufficienza dell’attivo in relazione a tutti i restanti crediti prededucibili della procedura alla luce dei criteri di gradualità e proporzionalità” come attestata dalla curatela, mentre il tribunale, muovendo dall’avvenuta contestazione di quest’ultima, in sede di reclamo (senza che, oggi, nulla l’Avv. S. abbia dedotto quanto ad una siffatta contestazione, espressamente ritenuta ammissibile, invece, dal menzionato tribunale in assenza di preclusioni temporali sancite dalla legge), quanto alla collocazione privilegiata (come invocata dal reclamante) o chirografaria (secondo la prospettazione della curatela) del credito de quo, ha concluso per l’inammissibilità del reclamo in ragione della ritenuta necessaria sottoponibilità del credito stesso alle regole processuali dell’ammissione allo stato passivo, secondo quanto previsto dalla L. Fall., art. 111-bis.

2.4.5. Si tratta, dunque, di pronunce aventi entrambe, sostanzialmente, natura meramente ricognitiva della carenza dei presupposti per il pagamento (fuori da ogni contraddittorio e) in prededuzione, dunque nelle forme semplificate previste dalla L. Fall., art. 111-bis, comma 3, (senza, cioè, ricorrere al complesso procedimento previsto per i piani di riparto ex art. 110 L. Fall.), e la seconda (oggi impugnata ex art. 111 Cost., senza, peraltro, attingerne la effettiva ratio decidendi, da individuarsi nella mera esistenza della contestazione sulla collocazione del credito in questione, e non invece, – come preteso dal ricorrente lungamente dilungatosi sull’applicabilità nella specie, del privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c., o in subordine, ex art. 2751-bis c.c., n. 2 – nell’averlo il tribunale ritenuto chirografario) assolve una funzione meramente processuale, propedeutica allo sviluppo successivo delle modalità di accertamento della collocazione (prededucibile privilegiata o prededucibile chirografaria) del credito in questione. Essa, in altri termini, si configura come un provvedimento ad effetti meramente processuali, deputato per legge a lasciare del tutto impregiudicati i diritti delle parti sul piano del diritto sostanziale ed insuscettibile di passaggio in giudicato, sicchè non può ritenersi impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione.

2.5. Del resto, conferma dell’inidoneità del decreto qui impugnato ad incidere sui diritti del creditore istante si trae dalla documentata circostanza (cfr. pag. 14-18 del controricorso) per cui, successivamente al deposito dell’odierno ricorso, l’Avv. S., personalmente ex art. 86 c.p.c., e nella indicata qualità, ha proposto domanda di ammissione al passivo del fallimento (OMISSIS) s.p.a. per lo stesso credito e con la medesima collocazione già invocati nel reclamo concluso dal decreto predetto.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Avv. S.G., personalmente, ex art. 86 c.p.c., e quale difensore di P.F. al pagamento, in favore della curatela controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA