Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16322 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.03/07/2017),  n. 16322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29995/2011 proposto da:

Varcotex S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Mirabello n. 17, presso

l’avvocato Zardo Fulvio, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Leoni Tiziana, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, in persona del curatore

Dott. B.T., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Vescovio n. 21, presso l’avvocato Manferoce Tommaso, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pastorelli Renato,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il

24/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/05/2017 dal Cons. Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Varcotex s.p.a. ha chiesto, sulla base di un unico motivo, la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.p.a., emesso dal Tribunale di Treviso, il quale ha ritenuto che non sia opponibile al fallimento il decreto ingiuntivo privo della dichiarazione di esecutività, di cui all’art. 647 c.p.c., apposta prima della dichiarazione di fallimento, e che non costituisce un equipollente la dichiarazione del funzionario del tribunale circa la mancanza di opposizione.

Resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli art. 647 c.p.c. e L. fall., art. 95, in quanto il decreto ingiuntivo era nella specie provvisoriamente esecutivo sin dalla sua emissione, onde resta inapplicabile la norma del codice di rito ora richiamata.

2. – Il motivo non è fondato.

La questione dell’opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c., in data anteriore alla sentenza dichiarativa del fallimento stesso è già stata affrontata e risolta da questa Corte, la quale ha affermato il principio secondo cui il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale, nè può più acquisire tale valore con un successivo decreto di esecutorietà per mancata opposizione, poichè, intervenuto il fallimento, ogni credito, secondo quanto prescrive la L. Fall., art. 52, deve essere accertato nel concorso dei creditori, secondo le regole stabilite dalla L. Fall., artt. 92 e segg., in sede di accertamento del passivo.

La Corte ha quindi affermato il principio così ufficialmente massimato: “In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c., venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. Fall., art. 52” (Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650 e 31 gennaio 2014, n. 2112; e, quindi, Cass., ord. 12 gennaio 2017, n. 684; ord. 14 dicembre 2016, n. 25720; ord. 16 novembre 2016, n. 23392; ord. 24 ottobre 2016, n. 21431; 10 giugno 2015, n. 12055; Cass. 9 aprile 2015, n. 7133).

Si tratta di un procedimento, privo di particolari formalità, che implica il controllo della notificazione del decreto, del decorso del termine e della mancata opposizione o costituzione nei termini.

Dato questo contenuto, il decreto di esecutorietà si distingue dalla mera attestazione di cancelleria, cui non può certamente reputarsi equivalente, sia sotto il profilo dell’organo emanante, sia sotto quello del contenuto del controllo, limitato il primo al fatto storico della mancata opposizione decorso il termine perentorio ed il secondo esteso all’accertamento della regolarità della notificazione (art. 643 c.p.c.).

Nè l’essere il decreto ingiuntivo munito di formula di esecutività può mutare detto orientamento, non potendosi confondere tale efficacia con quella particolare condizione del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c..

3. – L’enunciazione del principio di diritto ricordato dopo la proposizione dell’impugnazione induce alla compensazione integrale delle spese di lite.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità fra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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