Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16321 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 30/07/2020), n.16321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8827 – 2019 R.G. proposto da:

P.M. – c.f. (OMISSIS) – (titolare dello studio di

progettazione “Duck Design”), elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Giovanni Antonelli, n. 3, presso lo studio dell’avvocato

Alessandro Giannuzzi che lo rappresenta e difende in virtù di

procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

CANTIERI NAVALI del MEDITERRANEO s.p.a. – c.f. (OMISSIS) – in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, alla via F. S. Nitti, n. 11, presso lo studio dell’avvocato

Stefano Gagliardi che la rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5270/2018 della Corte d’Appello di Roma;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2020

dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto ritualmente notificato la s.p.a. “Cantieri Navali del Mediterraneo” citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma l’architetto P.M..

Esponeva che aveva nel novembre del 2005 conferito incarico alla “Duck Design” dell’architetto P. per la progettazione di una imbarcazione a motore; che il corrispettivo era stato pattuito in Euro 40.000,00, oltre i.v.a., da versarsi in tre soluzioni; che aveva versato al convenuto alla sottoscrizione dell’accordo il primo acconto di Euro 15.720,00, oltre i.v.a., ed in data 17.5.2006 il secondo acconto di pari importo.

Esponeva che il convenuto non aveva provveduto alla consegna degli studi, dei disegni e dei calcoli necessari per la costruzione e per le verifiche da parte dell’ufficio tecnico di essa committente.

Chiedeva risolversi il contratto per grave inadempimento del convenuto e pronunciarsi condanna del convenuto alla restituzione del secondo acconto percepito nonchè al risarcimento dei danni tutti cagionati.

2. L’architetto P.M. si costituiva.

Eccepiva l’inadempimento dell’attrice atteso l’omesso versamento del saldo. Instava per il rigetto dell’avversa domanda ed in via riconvenzionale per la condanna della controparte al risarcimento dei danni.

3. Espletata la c.t.u., assunto l’interrogatorio formale, assunta la prova per testimoni, con sentenza n. 9627/2013 il tribunale, respinta ogni ulteriore istanza, risolveva il contratto per inadempimento del P. e lo condannava a restituire all’attrice la somma di Euro 15.720,00, oltre interessi, a rimborsare all’attrice le spese di lite, a farsi carico delle spese di c.t.u..

4. Proponeva appello P.M..

Resisteva la s.p.a. “Cantieri Navali del Mediterraneo”.

5. Con sentenza n. 5270/2018 la Corte d’Appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame e compensava fino a concorrenza di 1/2 le spese di prime cure, ponendo la residua metà a carico – con distrazione – dell’appellante; compensava fino a concorrenza di 1/2 le spese di seconde cure, ponendo la residua metà a carico – con distrazione – dell’appellante.

Evidenziava la corte che non era mai avvenuta la consegna alla committente degli elaborati contenuti nel CD2 di completamento della progettazione del natante.

Evidenziava che le parti avevano disciplinato contrattualmente le modalità della consegna, da eseguire non già presso lo studio dell’architetto ma con “invio dei file degli elaborati in formato dwg per la stampa”, invio che pacificamente giammai era avvenuto.

Evidenziava che non era atta a giustificare il mancato inoltro degli elaborati contenuti nel CD2 la circostanza per cui la “C.N.M.” si fosse, con lettera del 12.7.2012, riservata il diritto di procedere, prima del versamento del saldo, “alla verifica della rispondenza del progetto a quanto commissionato” (così sentenza d’appello, pag. 6), trattandosi di una legittima facoltà della committente.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso P.M.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

La “Cantieri Navali del Mediterraneo” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.

7. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la corte distrettuale ha omesso qualsivoglia riferimento all’esistenza di un accordo – quale risultante dalle dichiarazioni rese dal teste D. e non oggetto ex adverso di contestazione – per il controllo degli elaborati e per il contestuale pagamento del saldo del corrispettivo.

Deduce che a tale accordo la committente si è consapevolmente sottratta, sicchè si ha ragione del proposito della “C.N.M.” di non voler corrispondere il saldo e di non voler neppure esaminare gli elaborati progettuali mancanti.

9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366 e 1369 c.c..

Deduce che la corretta interpretazione della volontà delle parti avrebbe dovuto indurre la corte di merito a riconoscere che aveva diritto al pagamento del saldo contestualmente alla consegna degli elaborati progettuali finali.

10. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

11. Il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2013.

La seconda statuizione ha, in parte qua agitur, integralmente confermato la prima statuizione.

Più esattamente la corte romana ha dato atto che non è mai avvenuta la consegna alla “C.N. M” degli elaborati di completamento della progettazione del natante e ha dunque affermato che correttamente il tribunale aveva opinato per l’inadempimento dell’originario convenuto, appunto, in dipendenza della mancata consegna del progetto completo (cfr. sentenza d’appello, pag. 6).

Conseguentemente si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondo cui l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11.9.2012).

12. Si tenga conto, da un canto, che non vale ad escludere la conformità, in parte qua agitur, del primo e del secondo dictum la prospettazione del ricorrente a tenor della quale “la Corte di Appello ha accolto la maggior parte delle tesi dedotte nel gravame” (così ricorso, pag. 15).

Invero la corte capitolina ha puntualizzato ulteriormente che “la questione riguardante il formato informatico degli elaborati progettuali ha rilievo del tutto marginale” (così sentenza d’appello, pag. 5), che l’inoltro di parte delle tavole progettuali in un formato informatico diverso da quello pattuito non aveva impedito alla “C.N. M.” la trasformazione dei files, che “la quantificazione in percentuale degli elaborati progettuali consegnati dal professionista a CNM, contenuta nel CD1 (…), non assume rilievo” (così sentenza d’appello, pag. 5).

Si tenga conto, d’altro canto, che non vale ad escludere la conformità, in parte qua agitur, del primo e del secondo dictum la circostanza per cui la corte di seconde cure ha accolto il motivo d’appello sulle spese.

Invero ai fini della valutazione postulata dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, riveste valenza unicamente la motivazione cui si correla la materia del contendere che “residua” in sede di legittimità ed involta dalla censura di presunto omesso esame circa fatto controverso, decisivo e dalle parti discusso.

13. In ogni caso si rappresenta quanto segue.

Per un verso, è da escludere senz’altro che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte d’appello ha ancorato il suo dictum.

Si è anticipato che la corte di merito ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Per altro verso, la corte distrettuale ha sicuramente disaminato il fatto storico caratterizzante la res litigiosa ovvero i comportamenti concretamente tenuti e dall’uno e dall’altro contraente, onde riscontrare l’ottemperanza al programma contrattuale cui e l’una e l’altra parte erano impegnate.

Per altro verso ancora, il ricorrente si duole per l’asserita omessa considerazione delle dichiarazioni rese dal teste D..

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

14. Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibile.

15. Il secondo mezzo veicola una “questione ermeneutica”.

Cosicchè esplicano valenza gli insegnamenti di questa Corte.

In primo luogo l’insegnamento alla cui stregua l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178, e Cass. 2.5.2006, n. 10131), recte, al cospetto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, novello n. 5, per omesso esame circa fatto controverso, decisivo e dalle parti discusso.

In secondo luogo l’insegnamento alla cui stregua nè la censura ex n. 3 nè la censura dell’art. 360 c.p.c., comma 1, ex n. 5, possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si traduca nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178, e Cass. 2.5.2006, n. 10131).

16. Su tale scorta l’iter motivazionale che sorregge l’impugnato dictum risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

Con riferimento, dapprima, al profilo della correttezza giuridica per nulla si configurano i pretesi errores in iudicando.

Del resto il motivo di ricorso si risolve tout court nella prospettazione della pretesa correttezza della soluzione ermeneutica di segno contrario.

Con riferimento, dipoi, al profilo della congruenza logico – formale della motivazione, recte al profilo dell’eventuale omesso esame circa fatto controverso, decisivo e dalle parti discusso, analogamente opera la preclusione ex art. 348 ter c.p.c., comma 5.

17. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare all’avvocato Stefano Gagliardi, difensore della s.p.a. controricorrente, il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

18. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, P.M., a rimborsare all’avvocato Stefano Gagliardi, difensore anticipatario della s.p.a. controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

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