Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16321 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZI Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24888-2019 proposto da:

REMPA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. SERPIERI N. 8, presso lo

studio dell’avvocato GAETANO BUSCEMI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMO FONTANESI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, A.L., L.E.,

V.M., F.S., R.F., N.C.,

NA.GI., D.I., M.C., B.M.,

P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4858/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 28 gennaio 2019, n. 72, il Tribunale di Roma, adito da A.L., L.E., V.M.; F.S., R.F., N.C.; D.I., M.C., B.M. e P.M., pronunciò il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. previa affermazione della propria competenza territoriale.

1.1. Il reclamo proposto da quest’ultima è stato respinto dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 luglio 2019, n. 4858, la quale: i) ha ribadito la competenza territoriale del tribunale capitolino a pronunciare la suddetta dichiarazione di fallimento, ritenendo che la reclamante, “al di là di mere formule di stile”, non avesse provato che “il (suo) centro effettivo dell’attività gestoria e decisionale fosse rimasto, nell’attualità, in Emilia (senta precisare, peraltro, se a (OMISSIS) o a (OMISSIS)) e non trasferito (anche se strumentalmente) nella Capitale”; ii) ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza; iii) ha condannato la reclamante alla refusione delle spese processuali in favore dei costituitisi creditori istanti, quantificandole in Euro 10.000,00.

2. Avverso l’appena descritta sentenza ricorre per cassazione la (OMISSIS) s.r.l., affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis c.p.c.. La curatela fallimentare ed i creditori istanti sono rimasti solo intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione delle norme sulla competenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, e art. 9 L. Fall., nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 9 L. Fall.)”. Si contesta la ribadita affermazione di competenza del Tribunale di Roma a pronunciare il fallimento della odierna ricorrente, e si ascrive alla corte distrettuale di non aver attentamente valutato la copiosa documentazione prodotta dalla reclamante volta a dimostrare che la sede direzionale ed amministrativa della menzionata società fosse a (OMISSIS) (RE) o, in alternativa, a (OMISSIS) (PR), ove, peraltro risiedeva il suo rappresentante legale;

II) “Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 91 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4)”. Si censura l’entità della condanna alle spese di lite stabilita dalla corte territoriale in favore degli ivi costituiti creditori istanti.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. Questa Corte, invero, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 16116 del 2019), ha ribadito che: i) la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al giudice del luogo in cui l’impresa debitrice ha la sede effettiva, ove cioè si trova il suo centro direttivo, ancorchè essa sia diversa dalla sede legale (cfr. Cass. n. 14676 del 2012; Cass. n. 23719 del 2014); ii) la sede principale dell’impresa si identifica con il luogo in cui si svolge prevalentemente l’attività amministrativa e direttiva (cfr. Cass. n. 3655 del 2002; Cass. n. 12557 del 2012); iii) la presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell’attività di impresa è altrove, e che la sede legale ha carattere soltanto formale o fittizio (cfr. Cass. n. 23719 del 2014). Rileva, a tal fine, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, cosicchè debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito, come avviene nel caso in cui l’impresa sia domiciliata presso uno studio professionale (Cfr. Cass. n. 3081 del 2011).

2.2. Nel caso di specie, la corte territoriale ha ritenuto non fornita dalla reclamante la dimostrazione che il centro effettivo della sua attività gestoria e decisionale fosse rimasto, nell’attualità, in Emilia (a (OMISSIS) o a (OMISSIS)) e non trasferito a (OMISSIS). Ha tratto un tale convincimento: i) dal fatto che era radicata nella Capitale la sede legale dell’impresa (significativamente confermata anche nell’intestazione del reclamo ex art. 18 L. Fall.) e non era stata offerta da (OMISSIS) s.r.l. idonea prova contraria a superare la presunzione iuris tantum di coincidenza della sede legale con quella effettiva; ii) dalle plurime considerazioni per cui la società era inattiva da anni, dal fatto che l’ultimo bilancio di esercizio depositato risaliva al lontano 2014 e che, nella sede iniziale di (OMISSIS) s.r.l. (indicata come principale) di (OMISSIS), all’atto del verbale (negativo) di pignoramento mobiliare dei 28.9.2017, la società stessa non era più presente ed operativa, nè vi si trovavano beni mobili ad essa riferibili; iii) dal rilievo che, su tali dirimenti circostanze, non erano state formulate censure specifiche da parte della (OMISSIS) s.r.l., la quale si era limitata a sostenere che la sede di Roma fosse una mera domiciliazione per recapito di corrispondenza; iv) dall’osservazione che, contrariamente a quanto argomentato dalla reclamante, avendo essa (OMISSIS) s.r.l. cessato da anni la propria attività di gestione di impresa in Emilia, del tutto correttamente il tribunale aveva individuato nella sede (legale) di Roma, in difetto di alternative giuridiche di operatività rilevanti, l’unico riferimento spaziale della società al fine della declaratoria di fallimento.

2.3. La doglianza in esame si risolve, invece, sostanzialmente (come dimostrato anche dal contenuto della memoria ex art. 380-bis c.p.c., di (OMISSIS) s.r.l.), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotta, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020, nonchè, in senso sostanzialmente conforme, Cass., SU, n. 23745 del 2020); dall’altro, che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, e qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 15 luglio 2019 – riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da dedursi secondo gli specifici oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014 e da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico: esso, quindi, non ricomprende questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr, ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Non costituiscono, dunque, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio predetto, gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 28887 del 2019), nè una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. n. 21439 del 2015).

2.4. In applicazione dei suesposti principi, allora, va rimarcato che la corte distrettuale – con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che priva di vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti – è giunta alla conclusione che, nella specie, il quadro istruttorio desumibile dalla documentazione prodotta in atti, valutato in ciascun elemento e nel suo complesso, fosse inidoneo a vincere la presunzione iuris tantum di corrispondenza tra la sede legale e la sede effettiva della (OMISSIS) nè potrebbe sostenersi, fondatamente, che l’argomentare del giudice del reclamo abbia trascurato alcuni dati dedotti dalla odierna ricorrente, per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente, o implicitamente, irrilevanti.

2.4.1. La corte capitolina, invero, ha ampiamente descritto (cfr amplius, pag. 3 dell’impugnata sentenza) gli elementi istruttori che l’hanno indotta a quella conclusione, ed il corrispondente accertamento integra una valutazione fattuale, a fronte della quale detta società, con il motivo in esame, tenta, sostanzialmente, di opporre una sua alternativa interpretazione, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). E’, dunque, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019), altresì evidenziandosi che i fatti e/o i documenti di cui oggi la ricorrente lamenta l’errata “valutazione” o l’omesso esame, lungi dall’essere, di per sè, “decisivi” (vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia), al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte territoriale, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.

3. Parimenti insuscettibile di accoglimento è il secondo motivo che censura l’entità della condanna alle spese di lite stabilita dalla corte territoriale in favore degli ivi costituiti creditori istanti.

3.1. Invero, muovendo dall’applicazione dei parametri riportati nel D.M. n. 55 del 2014, alla tabella 12, per le cause, come quella in esame, di valore indeterminabile (cfr. Cass., SU, n. 16300 del 2007; Cass. n. 16032 del 2008), e ricordandosi che, giusta il medesimo D.M., art. 5, comma 6, “le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia”, ritiene il Collegio che la pronuncia impugnata possa considerarsi comunque rispettosa della normativa in esame ove si consideri che: i) applicandosi la media (calcolata tra quelli, massimo e minimo, previsti per i due scaglioni predetti), per ciascuna delle voci (fase di studio della controversia; fase introduttiva del giudizio; fase istruttoria e/o di trattazione; fase decisionale) ivi previste, si ottiene un importo complessivo superiore ad Euro 10.000,00; ii) la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 461 del 2020, in motivazione, Cass. n. 20289 del 2015; Cass. n. 14542 del 2011).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo rimasti solo intimati la curatela fallimentare ed i creditori istanti, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA