Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16321 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.03/07/2017),  n. 16321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26221/2012 proposto da:

Società Cooperativa Città Nova a r.l. in Liquidazione Coatta

Amministrativa (c.f. (OMISSIS)), in persona del commissario

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al corso

d’Italia n. 102, presso lo studio dell’avvocato Nicoletta Gervasi,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Canino n. 21, presso lo studio dell’avvocato Vittorio Molea, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4045/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA

depositata il 03/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/05/2017 dal Cons. Dott. MAGDA CRISTIANO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dr. CARDINO Alberto, che ha chiesto

l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale – assorbito

il primo motivo – e la declaratoria di inammissibilità del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.M. propose opposizione allo stato passivo della Liquidazione Coatta Amministrativa di Coop. Città Nova a r.l. chiedendo che il suo credito di Euro 37.690,27, già ammesso al chirografo, venisse collocato al privilegio.

Il Tribunale di Roma adito accolse solo parzialmente la domanda, riconoscendo natura privilegiata, ex art. 2770 c.c., al minor credito dell’opponente di Euro 13.532.

La decisione, impugnata in via principale dalla LCA ed in via incidentale da C., è stata riformata dalla Corte d’appello di Roma che, per ciò che in questa sede ancora rileva: 1) ha dichiarato inammissibile la domanda di revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza formulata dall’appellante incidentale; 2) ha ritenuto fondato il motivo dell’appello principale che lamentava il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, che aveva accolto una domanda di riconoscimento del privilegio ex art. 2770 c.c., sul credito di Euro 13.532, mai formulata dall’opponente; 3) ha, in accoglimento di uno dei motivi dell’appello incidentale, riconosciuto collocazione in prededuzione al credito di Euro 28.187,70 in relazione al quale C. aveva promosso contro la Cooperativa, anteriormente all’apertura della procedura concorsuale, una procedura esecutiva presso terzi.

La sentenza, pubblicata il 3.10.2011, è stata impugnata dalla LCA di Cooperativa Città Nova con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

C.M. ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale per un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) L’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, proposta in via preliminare da C., è infondata.

La sentenza reca, infatti, come unica data di pubblicazione, quella del 3.10.011, rispetto alla quale il ricorso, consegnato per la notifica il 9.11.012, è sicuramente tempestivo.

Non rileva, invece, che la sentenza sia stata depositata in cancelleria il 19.9.011 e che il cancelliere abbia compilato l’avviso ai difensori il successivo 21.9.011, atteso che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati e che tale momento si identifica con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (Cass. S.U. n. 18569/016).

2) In ordine logico, va innanzitutto esaminato l’unico motivo del ricorso incidentale, con il quale C. si duole della declaratoria di inammissibilità della domanda di revoca dello stato di insolvenza.

Prima ancora che infondato, il motivo è inammissibile, in quanto non individua le norme violate dal giudice a quo, nè illustra le ragioni di erroneità della decisione, ma – dando per scontato che la domanda possa essere proposta non solo attraverso l’impugnazione della sentenza dichiarativa, ma anche in via incidentale e nell’ambito di un giudizio deputato all’esclusivo accertamento dei crediti da ammettere allo stato passivo – si risolve nell’elencazione di una serie di censure in fatto, del tutto prive di attinenza al decisum.

3) Con il primo motivo del ricorso principale la procedura di LCA contesta che il credito di Euro 28.187,70 di C. potesse essere ammesso in prededuzione allo stato passivo.

Il motivo è fondato.

E’ infatti pacifico che il credito in questione sia sorto in data anteriore alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza di Coop. Città Nova, nei confronti dell’impresa in bonis, tanto che C. ha promosso una procedura esecutiva presso terzi per poterlo riscuotere in via coattiva, ottenendone anche l’assegnazione, con provvedimento del G.E. rimasto però ineseguito a causa dell’apertura della procedura di LCA. Si tratta quindi di un credito avente natura tipicamente concorsuale, del quale va esclusa la collocazione in prededuzione, che può essere riconosciuta ai soli crediti sorti nei diretti confronti della massa.

4) All’accoglimento del motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata.

Resta assorbito il secondo motivo del ricorso principale, con il quale la LCA ha eccepito la novità, e la conseguente inammissibilità, della domanda della controparte accolta dalla corte d’appello.

5) Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito e rigettare la domanda di C.M. di ammissione del credito di Euro 28.187,70 in prededuzione.

6) Il ricorrente incidentale non ha impugnato il capo della pronuncia d’appello che ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto collocazione parzialmente privilegiata al credito da lui complessivamente insinuato, che resta, pertanto, integralmente e definitivamente ammesso al chirografo.

Le spese del doppio grado di merito e di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclude la prededucibilità del credito di C.M. ammesso allo stato passivo; condanna C. al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito, che liquida per il primo grado in Euro 50 per esborsi, Euro 600 per diritti ed Euro 1.000 per onorari e, per il secondo grado, in Euro 150 per esborsi, Euro 750 per diritti ed Euro 1300 per onorari, nonchè delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre, per tutti e tre i giudizi, rimborso forfetario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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