Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16320 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. II, 26/07/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.F.C. a S.M.L., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. della

Ventura Francesco, per legge domiciliati nella Cancelleria della

Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrenti –

contro

S.N., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

in calce al controricorso, dall’Avv. AMATO Alfonso, per legge

domiciliato nella Cancelleria della Corte di cassazione, piazza

Cavour, Roma;

– controricorrente –

e contro

B.P., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Giovine Enrico, per

legge domiciliato nella Cancelleria della Corte di cassazione, piazza

Cavour, Roma;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno in data 15 giugno 2005;

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Alfonso Amato;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità o il

rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 2004 ed inscritto al N.R.G. 6354 del 2004, S.N., assumendo di essere stato nominato erede universale, in forza di testamento olografo, di L.S.N., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno S.F.C. e S.M.L. per sentire, in via pregiudiziale, dichiarare falso un ulteriore testamento olografo del 17 aprile 2004, pubblicato dal notaio Branca il 18 giugno 2004, rep. N. 1403, con il quale il de cuius aveva favorito anche F.C. S. e S.M.L., nonchè B.P., e per sentire dichiarare la propria qualità di unico erede.

I convenuti si costituivano, resistendo.

Nelle more di tale giudizio, S.F.C. e M.L. S., con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2004, iscritto al NRG 6824 del 2004, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno S.N., chiedendo l’accertamento della conferma tacita del testamento olografo del 17 aprile 2004, con il quale il testatore aveva nominato eredi tutti e tre i nipoti diretti ed il B..

Con ordinanza in data 15 giugno 2005, il Giudice istruttore del Tribunale di Salerno disponeva la riunione dei due procedimenti.

Per la cassazione di questa ordinanza S.F.C. e S. M.L. hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., sulla base di un complesso motivo, con cui lamentano che l’ordinanza sia stata resa dal giudice del giudizio attribuito al Tribunale in composizione collegiale, sul rilievo che l’art. 281- novies cod. proc. civ. attribuisce il potere di riunione al giudice istruttore del giudizio attribuito al Tribunale in composizione monocratica.

Hanno resistito, con separati controricorsi, S.N. e B.P..

In prossimità dell’udienza i ricorrenti ed il controricorrente B. hanno depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata nella decisione del ricorso.

Il ricorso è – come eccepito dai controricorrenti – inammissibile.

Infatti, il provvedimento di riunione di più cause ha natura ordinatoria e non decisoria, ed è, conseguentemente, insuscettibile di impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass., Sez. 1^, 28 ottobre 1976, n. 3939; Cass., Sez. 2^, 20 luglio 2001, n. 9906; Cass., Sez. 3^, 27 maggio 2010, n. 12989).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna, i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida, per ciascuna parte controricorrente, in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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