Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16320 del 04/08/2016

Cassazione civile sez. II, 04/08/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 04/08/2016), n.16320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20793-2012 proposto da:

SOCIETA’ TRE V 2000 IN LIQUIDAZIONE, IN PERSONA DEL LEGALE

LIQUIDATORE P.T. P.B. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OPPIDO MAMERTINA 4, presso lo studio

dell’avvocato GIANDOMENICO NEGRETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIORGIO MARINO;

– ricorrente –

contro

EDILCORATTI SAS IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4620/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato Marino Giorgio difensore della ricorrente che ha

chiesto raccoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del. Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 Con sentenza 3.11.2011 la Corte d’Appello di Roma – per quanto ancora interessa – ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Società Tre V 2000 srl contro la sentenza del Tribunale di Roma che, a sua volta, aveva respinto la domanda riconvenzionale spiegata nel giudizio contro di essa promosso dalla Edilcoratti sas, creditrice di somme a saldo di opere edili eseguite nell’ambito di un rapporto di subappalto. Per giungere a tale conclusione, e sempre per quanto di stretto interesse in questa sede, la Corte territoriale ha osservato che avendo la società domandato i danni per il ritardo nella consegna e per i costi sostenuti ai fini dell’eliminazione dei vizi costruttivi, avrebbe dovuto fornire la prova degli elementi costitutivi della domanda e dunque provare l’ammontare delle spese mediante corrispondente documentazione contabile, mentre invece considerata l’assenza di risposte allo specifico quesito da parte del CTU (la cui relazione è stata depositata a distanza di dieci anni dal collaudo e dai relativi lavori), nessun riscontro probatorio è stato offerto dalla parte interessata che pure avrebbe potuto chiedere un accertamento tecnico preventivo.

Ha osservato inoltre la Corte d’Appello che non era compito del CTU supplire agli oneri probatori gravanti sulle parti e che quindi non appariva patrimonialmente valutabile l’ammontare delle somme spese per l’eliminazione dei difetti a cui avevano concorso anche i dipendenti della società appaltatrice, che ha dunque sopportato il relativo costo.

2 La Società Tre V 2000 in liquidazione ricorre per cassazione con quattro motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. L’altra parte non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con un primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’omessa e contraddittoria motivazione; violazione dell’art. 112 c.p.c. (mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e utilizzazione delle prove a favore di una sola delle parti. Dolendosi del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di compensazione, la ricorrente rimprovera alla Corte di Appello l’errore nel non ritenere reiterata in sede di impugnazione la richiesta di rinnovazione della CTU ai fini della quantificazione del danno derivante dai vizi dell’opera, da far valere in sede di compensazione col credito vantato dal subappaltatore. La sentenza sarebbe illogica per avere escluso la compensazione benchè avesse dato atto dell’interevento anche degli operai della Tre V2000 (committente).

1.2 Con un secondo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1655, 1667, 1668 e 1662 c.c., situazione di inadempimento e cooperazione all’adempimento reciproco; richiama la complessità dell’appalto (avente ad oggetto la costruzione di un grattacielo da destinare ad abitazioni) e le dimensioni della società subappaltatrice, evidenziando altresì la sussistenza dei vizi (provata attraverso i testimoni) e la cooperazione col subappaltatore per eliminarli; giustifica poi il mancato ricorso all’accertamento tecnico preventivo all’epoca dei fatti.

1.3 Con un terzo motivo si deduce violazione art. 115 c.p.c.. Difetto di prova del credito dell’appaltante. Critica – Elementi di prova forniti ma non esaminati: violazione dell’art. 115 c.p.c. Con tale censura la società ricorrente ribadisce di avere fornito, a mezzo testimoni, la prova della sussistenza dei vizi e quindi del credito a sua volta vantato che il CTU erroneamente ha omesso di contabilizzare. Sostiene quindi di avere assolto al proprio onere probatorio, sicchè spettava alla Edilcoratti di fornire la prova dell’adempimento esatto del’obbligazione secondo i principi generali. Lamenta quindi una disparità di valutazione di paritetiche posizioni processuali in violazione dell’art. 115 c.p.c..

1.4 Col quarto motivo, infine, la società ricorrente deduce violazione dell’art. 1655 c.c. e art. 1175 c.c., comma 2; finalità del contratto di appalto. Osserva in particolare che l’obbligazione dell’appaltatore è di risultato, e rileva che nel caso di specie il risultato non è stato raggiunto per i vizi e difetti dell’opera, tant’è che si rese necessaria la cooperazione tra le due società. Richiama la comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado.

2 Il ricorso è infondato sotto ogni profilo.

Innanzitutto, va rilevata la mancata esposizione sommaria dei fatti: la parte ricorrente dà per scontata la conoscenza dei fatti di causa ed esordisce direttamente con considerazioni sulla natura del rapporto intercorso con la Edilcoratti per poi passare ad elencare le sue doglianze: tale modus operandi si scontra manifestamente con i rigorosi dettami dell’art. 366 c.p.c. che sanziona addirittura con l’inammissibilità il ricorso privo di alcuno dei requisiti ivi prescritti (tra cui figura, appunto, al n. 3, “la sommaria esposizione dei fatti di causa”).

Ciò premesso, va osservato che la Corte d’Appello ha motivato del tutto congruamente il suo convincimento in base al principio dell’onere probatorio: secondo la Corte di merito, non essendo stati riscontrati difetti e vizi dal CTU (intervenuto sui luoghi a dieci anni dal collaudo) ed in mancanza di atti di istruzione preventiva (che ben la società avrebbe potuto tempestivamente richiedere attraverso lo strumento dell’A.T.P.), spettava alla Tre V 2000, una volta dimostrata a mezzo testimoni la carente esecuzione di alcuni lavori, documentare l’ammontare delle spese sostenute a mezzo della corrispondente documentazione contabile, mentre alcun riscontro obiettivamente valutabile è stato offerto (v. sentenza pag. 5).

Un tale percorso argomentativo appare non solo privo di vizi logici ma anche giuridicamente corretto perchè rispettoso della regola generale dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.) in materia di “danno emergente” a causa di difetti progettuali (così qualificata la pretesa dal giudice di merito nell’esercizio del relativo potere ad esso riservato).

Spettava, insomma, alla società che reclamava in compensazione una somma di danaro a titolo di danni di fornire la prova non solo dell’an ma anche del quantum, non essendo stata dimostrata l’assoluta impossibilità della quantificazione l’importo.

Sulla scelta della Corte d’Appello di non rinnovare la consulenza non vi sono censure da muovere perchè, come costantemente affermato in giurisprudenza, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere, così come il mancato esercizio di esso, non è censurabile in sede di legittimità (v. Sez. 3, Sentenza n. 5142 del 06/04/2001 Rv. 545677; v. altresì Sez. 3, Sentenza n. 17693 del 19/07/2013 Rv. 628711): nel caso di specie, la Corte ha comunque dato conto della sua decisione negativa rilevando innanzitutto che il precedente consulente aveva riscontrato l’assoluta mancanza di documentazione sull’appalto in questione, a cominciare dal contratto relativo ed osservando poi che non era compito del CTU supplire agli oneri probatori delle parti.

Nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. sussiste perchè – come è noto – il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del “petitum” e delle eccezioni Mino ed inde” dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Ne consegue che tale vizio deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime (Sez. 3, Sentenza n. 21745 del 11/10/2006 Rv. 592770; Sez. 3, Sentenza n. 2297 del 31/01/2011 Rv. 616336 non massimata; Sez. 3, Sentenza n. 1440 del 04/03/1980 Rv. 404990).

Per il resto il ricorso propone una alternativa della ricostruzione dei fatti attraverso il richiamo a scritti difensivi del giudizio di merito senza muovere neppure specifiche censure alla decisione impugnata (v. in particolare il quarto ed ultimo motivo) e, sotto tale profilo, incorre ancora una volta nell’inammissibilità: il ricorso per cassazione è infatti una domanda impugnatoria che può proporsi per certi particolari motivi e come tale necessariamente si deve sostanziare, per il concetto stesso di impugnazione, in una critica alla decisione impugnata, il che impone di prospettare alla Corte, nell’atto con cui viene proposta, perchè la decisione è errata secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c., e, quindi, di dirlo argomentando dalle risultanze processuali del merito, siano esse documenti o atti processuali (v. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7455 del 25/03/2013 Rv. 625596 in motivazione).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Edilcoratti, rimasta intimata, esonera la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA