Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16320 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.03/07/2017),  n. 16320

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26162/2012 proposto da:

F.G., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma,

al viale G. Mazzini n.131, presso lo studio degli avvocati Giuseppe

Egidio Zaccaria e Rosa Zaccaria, che lo rappresentano e difendono

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Thetis Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via A. Gallonio

n.18, presso lo studio dell’avvocato Vito Massari, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Fallimento di (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giulio Caccini n.1

presso lo studio dell’avvocato Stefano Crisci, che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) S.p.a.;

– intimata –

avverso il decreto n. 279/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

15/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2017 dal cons. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) F.G. ha proposto, con un unico ricorso, tre distinte impugnazioni allo stato passivo del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l., con le quali ha richiesto: a) l’integrale ammissione del credito da lui insinuato, che il G.D. aveva parzialmente escluso; b) l’esclusione del credito già ammesso di (OMISSIS) s.p.a.; c) la riduzione del credito di Thesis Immobiliare s.r.l., anch’esso già ammesso, nonchè la sua collocazione al chirografo anzichè con la prelazione ipotecaria riconosciutagli.

2) Il Tribunale di Roma adito ha dichiarato inammissibili le impugnazioni, rilevando che F. aveva notificato il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza alle controparti in data successiva alla scadenza del termine perentorio concessogli a tal fine, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 3.

Il giudice ha aggiunto, “a solo titolo di precisazione”, che le impugnazioni risultavano infondate anche nel merito.

3) Contro il decreto, depositato il 15.10.012, F.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. e Thetis Immobiliare s.r.l. hanno resistito con separati controricorsi.

(OMISSIS) s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Il Fallimento ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4) Il primo motivo del ricorso investe la pronuncia di inammissibilità delle impugnazioni.

Il ricorrente contesta, in primo luogo, che il termine di cui alla L. Fall., art. 99, comma 3, abbia natura perentoria; sostiene inoltre che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, egli ha avuto legale conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza – che gli assegnava dieci giorni per la notifica del ricorso alle controparti – il 17.6.09, con la conseguenza che la notificazione, da lui anteriormente eseguita, era da ritenersi tempestiva.

4.1) Vanno preliminarmente respinte le eccezioni sollevate dal Fallimento, di inammissibilità del motivo per difetto dei requisiti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il ricorrente ha individuato la norma violata ed ha allegato le ragioni della dedotta violazione, in tal modo consentendo al collegio di avere una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione; deve escludersi, per contro, che la censura, attinente (quantomeno nella sua prima parte) ad una questione di mero diritto e volta ad ottenere l’annullamento di una pronuncia assunta in rito, dovesse contenere la sommaria esposizione dei fatti illustrati a fondamento del giudizio promosso ai sensi della L. Fall., art. 98, rilevanti ai fini della sola decisione nel merito, o l’esatta enunciazione del principio di diritto applicabile alla fattispecie, o che, infine, dovesse essere corredata dall’allegazione di specifici atti processuali e/o documenti.

4.2) Ciò premesso, il motivo deve essere accolto.

Questa Corte ha già ripetutamente affermato che, nei giudizi di opposizione allo stato passivo, l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza entro il termine assegnato dal giudice (che la legge non qualifica come perentorio) non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione (Cass. SS.UU. nn. 25494/09, 38439/012, 25215/013, 19018/014). Infatti, a differenza che nel giudizio a cognizione ordinaria, in cui la tardiva notificazione del gravame determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per l’avvenuta decorrenza dei termini di cui agli artt. 325/327 c.p.c., nel procedimento regolato dall’art. 99 l. fall., la tempestività dell’impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso, con il quale il ricorrente introduce il processo dinanzi al giudice, mentre la notifica dell’atto ha la mera funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio.

La mancata osservanza del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza non può dunque determinare alcun effetto preclusivo, ma comporta unicamente, nell’ipotesi di mancata costituzione delle controparti, la necessità dell’assegnazione di un nuovo temine al medesimo scopo, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c..

4.3) Nella specie, peraltro, appare dirimente il rilievo che il ricorso era stato notificato e che il vizio derivante dal mancato rispetto del termine ordinatorio assegnato al F. per la notificazione era stato sanato, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., con effetto ex tunc, dall’avvenuta costituzione di tutte e tre le parti resistenti.

5) All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità: il giudice a quo (per sua stessa ammissione), ha infatti inutilmente affrontato il merito della controversia, il cui esame, una volta dichiarato il ricorso inammissibile, gli era precluso (cfr. fra molte, Cass. SS.UU. n. 2078/90, Cass. nn. 5794/92, 3840/07).

6) Resta assorbito il secondo motivo del ricorso, con il quale il F. lamenta l’erroneità della pronuncia sulle spese.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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