Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1632 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. I, 26/01/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 26/01/2021), n.1632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17937/2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Girolamo Da

Carpi, 1, presso lo studio dell’avvocato Funari Luigi, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA Utg Roma, Questura Di Roma;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

01/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 da Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1.- Il ricorrente è destinatario di provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Roma in data 28 novembre 2018 notificato in pari data, con obbligo di allontanamento dal territorio dello Stato entro i successivi sette giorni. Avverso il predetto provvedimento ha presentato ricorso l’interessato, che è stato respinto. Il giudice di pace ha osservato che l’interessato è stato in precedenza destinatario di altri provvedimenti di espulsione che non ha impugnato; che è stato altresì destinatario di un provvedimento di rigetto di rinnovo del permesso di soggiorno motivato in ragione della condanna per reati di rapina, atti osceni e violenza sessuale, pena che è stata espiata; ha altresì osservato che il ricorrente non ha dedotto nulla nè provato in ordine all’effettiva convivenza con la moglie e che dalle dichiarazioni rese da quest’ultima risulta che lo stesso è soltanto domiciliato presso il suo indirizzo di residenza.

2.- Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione l’interessato affidandosi a due motivi. Non si costituisce l’intimata.

La notifica del ricorso non è regolare in quanto effettuata all’Avvocatura e non al Prefetto; non risulta che innanzi al Giudice di pace il Prefetto fosse rappresentato dall’Avvocatura e pertanto la notificazione è da ritenersi nulla, ma rinnovabile, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. n. 12665/2019; Cass. n. 13325/2018).

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che sia rinnovata la notifica del ricorso al Prefetto di Roma presso il suo ufficio, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

 

 

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