Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1632 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 24/01/2020), n.1632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19991-2016 proposto da:

P.A., in proprio ex art. 86 c.p.c. elettivamente

domiciliato in ROMA, Circ.ne CLODIA 80;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di ROMA, in persona del Prefetto in carica;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1488/2016 del TRIBUNALE di ROMA, pubblicata il

25/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato in data 14.5.2010 P.A. proponeva opposizione avverso un’ordinanza ingiunzione relativa a un verbale di violazione del C.d.S., recante l’importo di Euro 99,30.

Con sentenza n. 65579/2011 del 21.9.2011, depositata in data 18.11.2013, corretta con provvedimento di correzione in data 29.9.2014, il Giudice di Pace di Roma accoglieva il ricorso e dichiarava estinta l’obbligazione sanzionatoria, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.

Avverso la sentenza proponeva opposizione l’Avv. P.A., il quale eccepiva la violazione dei minimi tariffari di cui alla Tariffa forense prevista dal D.M. n. 127 del 2004, vigente all’epoca della liquidazione.

La PREFETTURA di ROMA non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.

Con sentenza n. 1488/2016, depositata in data 25.1.2016, il Tribunale di Roma rigettava l’appello affermando che il Giudice di prime cure aveva liquidato le spese in favore della parte vittoriosa in deroga ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 127 del 2004, ma che nelle more era intervenuta la definitiva abrogazione della Tariffa forense ad opera del D.L. n. 1 del 2012, (conv. dalla L. n. 27 del 2012) ed era stato approvato il nuovo Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel D.M. n. 140 del 2012, che prevede la nuova determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi. Tale Regolamento trova applicazione ove la liquidazione giudiziale sia successiva alla sua entrata in vigore.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione P.A. in base ad un motivo; l’intimato Prefetto di Roma non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 7 e art. 133 c.p.c., comma 1, nonchè del D.L. n. 1 del 2012, art. 9 conv. dalla L. n. 27 del 2012, e delle disposizioni del D.M. n. 140 del 2012, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Violazione della L. n. 1051 del 1957, del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 64, comma 1 e art. 60, comma 4 conv. dalla L. n. 36 del 1934 e delle disposizioni della Tariffa ex D.M. n. 127 del 2004 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto il Tribunale – dal momento che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 18.11.2013, dopo l’entrata in vigore del D.M. n. 140 del 2012 – aveva dato applicazione a tale decreto, tenuto conto del dictum di Cass. sez. un. 17405 del 2012, che ha affermato il principio secondo cui, in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41 il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (conf. Cass. n. 13628 del 2015).

1.1. – Il motivo è fondato.

1.2. – Pur essendo corretto il riferimento al suddetto principio affermato da questa Corte, va rilevato che, nella fattispecie, non si trattava di sentenza resa in un procedimento regolamentato dal rito ordinario, bensì in un giudizio di opposizione a sanzioni amministrative ex L. n. 689 del 1981, il cui art. 23 prevede la pronuncia della sentenza con lettura del dispositivo, subito dopo la discussione della causa, per cui le statuizioni della sentenza si concentrano in quel dispositivo che non potrà essere modificato nella successiva motivazione. Pertanto, il dispositivo, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata (Cass. n. 11432 del 2004; Cass. n. 27591 del 2005; Cass. n. 18090 del 2007); tant’è che la lettura della sentenza in udienza e la sottoscrizione, da parte del giudice, del verbale che la contiene, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., ma esonerano il cancelliere dall’onere della comunicazione (Cass. n. 4401 del 2006).

1.3. – Orbene, nella fattispecie, se da un lato correttamente il Giudice di Pace, emettendo il dispositivo in data 21.9.2011, con cui accoglieva l’opposizione, liquidava le spese giudiziali secondo le disposizioni della tariffa vigente in detta data, altrettanto correttamente non modificava tale statuizione ribadita nella motivazione, successivamenta depositata in data 18.11.2013, ritenendo che i parametri introdotti dal D.M. n. 140 del 2012 fossero indifferenti.

Ma, tenuto conto che il D.M. n. 140 del 2012, art. 41 prescrive che le disposizioni ivi contenute si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (e quindi in data 23.8.2012, giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 195 del 22.8.2012), le stesse disposizioni non possono trovare applicazione nel procedimento in oggetto, giacchè la liquidazione di cui al dispositivo, determinante e non più modificabile dal medesimo Giudice, è precedente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, risalendo al 21.9.2011.

Pertanto, il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto pronunciarsi sulla congruità delle spese giudiziali del pregresso grado, specie delle competenze, in quanto ritenute inferiori agli importi stabiliti in misura fissa dalla tariffa forense.

2. – Alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorso deve quindi essere accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che si uniformerà ai principi enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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