Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1632 del 23/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1632 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 27189-2015 proposto da:
WORK COMPANY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
FRANCESCO D’ANGELO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

3423

MUSTO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO BERTOLONI 30, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO

DI

MARTINO,

rappresentato

e

difeso

Data pubblicazione: 23/01/2018

dall’avvocato ARMANDO SESSA, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 6775/2015 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2015 R.G.N.
6308/2013;

udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
inammissibilità o in subordine rigetto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG 27189/15

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 17.7.2013 il Tribunale di Napoli accolse la
domanda proposta da Musto Nicola intesa ad ottenere la declaratoria di
illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per omessa
notifica della lettera di contestazione da parte della datrice di lavoro
Gamba Service s.p.a.

detta lettera da parte del lavoratore e che non era possibile desumere
siffatta prova dalla lettera a firma del segretario della UGL che
chiedeva di assistere il Musto in relazione ad una contestazione
disciplinare.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello la Gamba
Service s.p.a., censurandola quanto alla dichiarata competenza
territoriale nonché alle considerazioni svolte in punto di notifica della
lettera di contestazioni criticando l’interpretazione al riguardo fornita
dal Tribunale.
Ha quindi ribadito la fondatezza del provvedimento di risoluzione,
evidenziando che sul punto nessuna contestazione era stata proposta
da parte del lavoratore.
Si è costituito l’appellato resistendo al gravame.
Con sentenza depositata il 13.10.15, la Corte d’appello di Napoli
rigettava il gravame, confermando in particolare la circostanza della
mancata prova della ricezione della lettera di contestazione da parte
del Musto.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Work
Company s.r.I., affidato a quattro motivi.
Resiste il Musto con controricorso, poi illustrati con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risultano infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dal Musto circa il
difetto di procura al difensore della società ricorrente, risultante dal
ricorso proposto ed anche dall’originale notificato; circa la mancata
iscrizione nell’albo degli avvocati cassazionisti del difensore della
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Ha rilevato il primo giudice che non vi era prova della ricezione della

RG 27189/15

società ricorrente, risultando dal Sistema Informatico di questa Corte
che l’avv. D’angelo Francesco, nato il 5.7.57, è iscritto nell’albo degli
avvocati cassazionisti.
Venendo pertanto al merito si osserva.
1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità dela sentenza
per non contenere alcuna indicazione della ‘clafim’ s.r.I., società parte

Il motivo è infondato in quanto, essendo certo, sin dal giudizio di
appello (cfr. pag.4 ricorso), il mutamento di denominazione della
‘dafim s.r.l.’ in ‘Work Company s.r.l.’, deve rilevarsi che correttamente
la sentenza impugnata ha inserito tale ultima denominazione
nell’intestazione della sentenza, mutamento che com’è noto, non ha
alcun rilievo dal punto di vista della legittimazione processuale.
2.- Con il secondo motivo la società denuncia la violazione dell’art. 299
c.p.c. per non avere la sentenza impugnata dato alcun rilievo alla
circostanza che la società Gamba service era stata cancellata dal
Registro delle imprese, e quindi estinta.
Anche tale motivo è infondato in quanto la stessa attuale ricorrente
deduce che tale estinzione avvenne per incorporazione della società
Gamba da parte della società Sofida p.a. in data 19.1.15, mentre il
ricorso in appello da parte della Gamba venne proposto il 7.10.13.
Correttamente pertanto la sentenza impugnata ha richiamato il
principio già stabilito da questa Corte in diverse occasioni (Cass. n.
23141\14, n. 3820\13) secondo cui la canceliazione della società dal
registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la
società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale
la società è parte costituita – un evento interruttivo, disciplinato dagli
artt. 299 e ss. cod. proc. civ., la cui omessa dichiarazione o
notificazione, ad opera del procuratore (come nella specie), comporta,
in applicazione della regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il
difensore continui a rappresentare la .,:arte, risultando così stabilizzata
la sua posizione giuridica (rispetto alic altre parti ed al g:udice) nella
fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua
quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione
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del giudizio, che mutò la sua denominazione in ‘Work Company s.r.l.’

RG2718 15

dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione
qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori
della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già
munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del
processo, dichiari in udienza l’evento o lo notifichi alle altre parti, o
ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall’altra
parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300,

3.- Con il terzo motivo la società denuncia la violazione jell’art. 413
c.p.c. in tema di competenza per territorio, lamentando che la sentenza
impugnata respinse l’eccezione in quanto il contratto di lavoro de quo
risultava stipulato a Napoli, ove peraltro la società disponeva di una
sua dipendenza presso la quale prestò la sua attività lavorativa il
Musto.
La società ricorrente contesta tale accertamento. In punto di fatto
inammissibilmente in base al novellato n. 5 dell’art. 360, comma 1,
c.p.c. In punto di diritto infondatamente, essendo la dipendenza presso
cui il lavoratore presta la sua opera (nella specie incontestatamente a
Napoli, sia pur con genericamente dedotti mutamenti sempre in ambito
cittadino) criterio principale e concorrente con gli altri ex art. 413
c.p.c., di individuazione della competenza per territorio

(ex multis,

Cass. ord. n.12418\03). La censura per il resto, quanto al preteso
luogo di perfezionamento del contratto in Bologna, difetta di
autosufficienza nulla avendo la società specificamente allegato e
prodotto al riguardo, in contrasto con gli artt. 366 e 369 c.p.c.
4.- Con il quarto motivo la società denuncia la violazione degli artt.
1355 (recte: 1335) e 2697 c.c.
Lamenta che la sentenza impugnata ritenne non provata la ricezione
della contestazione di addebito da parte del Musto, in contrasto con la
presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e la circostanza che un
sindacalista aveva avanzato la richiesta di assistere il Musto in
relazione ad una ricevuta contestazione.
Anche tale motivo è infondato.
Secondo i più recenti arresti di questa Corte (Cass. n.20167\14) la
presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizic richiede la
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quarto comma, c.p.c., circostanze non ricorrenti nella specie.

RG 2718915

prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all’art. 2729 cod.
civ. (gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto all’indirizzo
del destinatario, sicché, in caso di contestazione, la prova della
spedizione attraverso il servizio postale non è in sé sufficiente a
fondare la presunzione di conoscenza, salvo il caso in cui, per le
modalità di trasmissione dell’atto (raccom2ndata, anche senza avviso

dell’agente postale, nella specie neppure dedotti prima che provati, si
possa presumere l’arrivo nel luogo di destinazione.
D’altro canto vi è stato nella specie un adeguato accertamento da parte
della corte di merito, che ha ritenuto non provato, in concreto,

il

recapito presso l’effettivo domicilio o residenza del Musto, o l’avvenuta
conoscenza da parte sua del contenuto preciso della contestazione,
ritenendo in punto di fatto ed insinclau3L-Almente (in base al novellato n.
5 dell’art. 360) inidonea a comp – ovare il fatto la lettera del
sindacalista, di cui non emergono al’cri elementi di valutazione, non
essendo neppure stata prodotta in questa sede, in contrasto con l’art.
369 c.p.c.
Va da sé che la circostanza che il Musto possa aver avuto cognizione di
una lettera di contestazione nei suoi confronti non assolve alla funzione
propria di questa, e cioè la precisa e chiara conoscenza degli addebiti
contestati, il luogo ed il momento in cui essi si sarebbero realizzati,
oltre alle relative modalità, al fine di poter esplicare con cognizione di
causa le sue Ciese.
5.- Il ricorso deve essere pertanto rig2LJ:to.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da
dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore del Musto,
dichiaratosi antecipante.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C.200,00 per
esborsi, €.4.500,00 per compensi pi ofessionali, oltre spese generali
nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., c.:a distrarsi in favore deL’avv. A.
Sessa. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel
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di ricevimento, o telegramma), e per i particolari doveri consegna

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testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
art.13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 settembre 2017

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