Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1632 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 02/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25559-2015 proposto da:

B.U.L.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio e nello GREZ E

ASSOCIATI S.R.L., rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO DE

MARTINO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 982/3/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, emessa il 16/01/2014 e depositata il

29/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 16 gennaio 2014 la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 136/14/10 della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva accolto il ricorso di B.U.L.G. contro l’avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro relativa alla compravendita di un immobile sito in (OMISSIS). La CTR rilevava che non vi fossero ragioni per ritenere il bene compravenduto in “normale stato di conservazione”, non ritenendo a tal fine sufficiente prova la contraria dichiarazione del venditore in sede di rogito notarile ed affermando che le quotazioni OMI, unitamente agli ulteriori clementi di fatto acquisiti dall’ Ente impositore in sede di sopraluogo, dovevano considerarsi prove adeguate della fondatezza del credito erariale fatto valere con l’atto impositivo impugnato.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Nelle more del processo di Cassazione il ricorrente ha proposto instanza di riunione con il procedimento n. 23279/2015 avente ad oggetto l’analogo ricorso proposto dalla Jennifer srl, società acquirente di detto immobile.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa motivazione ovvero per motivazione radicalmente contraddittoria; con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si duole della violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3; con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – lamenta altresì violazione/falsa applicazione dei principi sull’onere della prova.

Esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione/interdipendenza, le censure si palesano infondate.

Sicuramente da escludere è che la sentenza impugnata sia nulla per mancanza totale della motivazione, risultando peraltro del tutto surrettiziamente argomentato che il, preteso, vizio logico che la affligge ne provochi aliunde la nullità, chè così si pone una censura che, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è più ammessa.

Nemmeno peraltro può convenirsi circa l’asserita violazione dell’art. 51 TU dell’imposta di registro, posto che risulta evidente che la CTR non ha basato il proprio convincimento sul maggior valore dell’immobile de quo esclusivamente sui valori OMI, ma anche sulle altre circostanze constatate dall’Ente impositore in sede di sopralluogo, così peraltro puntualmente osservando il criterio legale di riparto dell’ onere probatorio.

Ciò posto, per il resto il ricorso introduce argomenti in fatto che non possono essere trattati in questa sede, essendo consolidato principio nella giurisprudenza di questa Corte che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis, da ultimo v. Sez. 5, n. 26610 del 2015).

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone il rigetto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Va soggiunto e ribadito che “Le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicchè, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 2, sono idonee solamente a “condurre ad indicazioni di valori di larga massima”” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25707 del 21/12/2015, Rv. 638079).

Come rilevato dal relatore applicato tale principio, la sentenza impugnata si è altresì basata su ulteriori elementi in fatto asserverati dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale.

Il ricorso va dunque rigettato ed il ricorrente condannato alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.600 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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