Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1632 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. III, 19/01/2022, (ud. 15/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32279/2019 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’avv.to Sergio Gherardelli,

elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA n. 627/2019, depositata

il 16/09/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2021 dal Consigliere Dott. Antonella Di Florio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.M., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Perugia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. La parte intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce di illegittimità del provvedimento nella parte in cui ha negato l’audizione del ricorrente, nonché la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 11 e degli artt. 24 e 111 Cost.

2. Con il secondo motivo, lamenta altresì la illegittimità del provvedimento di diniego della protezione internazionale per mancato riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria nonché la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra ratificata dall’Italia con L. n. 722 del 1954 ed il relativo Protocollo adottato a New York il 31/01/1967 e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, art. 3, comma 5, artt. 11,14 e 17.

3. Con il terzo motivo, lamenta infine la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 TUI e dell’art. 10 Cost., nonché l’errata o omessa motivazione sul mancato riconoscimento del diritto di asilo o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

4. Tanto premesso, si osserva che il ricorse è inammissibile.

4.1. Infatti nell’epigrafe risulta che il mandato speciale sia stato conferito dai ricorrente dall’avv.to Sergio Gherardelli del Foro di Perugia che “lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto”.

4.2. Tuttavia dall’esame del ricorso tale enunciazione è rimasta priva di riscontro, nessun mandato essendo stato riportato in calce all’atto introduttivo: né dall’esame del fascicolo risulta che la procura speciale sia stata conferita in atto separato e depositata, come previsto dall’art. 369 c.p.c., n. 3 a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso.

4.3. Pertanto, tenuto conto della generica dicitura contenuta nell’epigrafe che non indica neanche la caratteristica di specialità del mandato conferito e l’assenza di riscontro negli atti, deve ritenersi che il difensore del ricorrente sia privo di mandato speciale e del potere di rappresentanza e difesa nel presente giudizio: a ciò consegue l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. 8754/2015; Cass. 7185/2007; Cass. 25435/2019; ed in termini Cass. 9862/2021).

5. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

5.1. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto a norma dello stesso art. 13, del comma 1bis se dovuto, da porsi a carico dell’avvito Sergio Gherardelli, privo di mandato defensionale (cfr. Cass. 14281/2006; Cass. 32008/2019).

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto, da porsi a carico dell’avv.to Sergio Gherardelli.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 15 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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