Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16319 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 30/07/2020), n.16319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15892 – 2018 R.G. proposto da:

F.A. – c.f. (OMISSIS) – M.B. – c.f.

(OMISSIS) – rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in

calce al ricorso dall’avvocato Francesco Calderaro ed elettivamente

domiciliati in Roma alla via della Giuliana, n. 32, presso lo studio

dell’avvocato Tonino Presta.

– ricorrenti –

contro

ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – c.f.

(OMISSIS) – (quale incorporante la “Cassa per la Formazione della

Proprietà Contadina”), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma al piazzale delle Belle

Arti, n. 8, presso lo studio dell’avvocato Abrignani Ignazio che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 7704/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

marzo 2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto ritualmente notificato l'”ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare” citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma i coniugi F.A. e M.B..

Esponeva che con atto notarile del 25.10.2006 aveva venduto ai coniugi convenuti con patto di riservato dominio un terreno in agro del Comune di San Lorenzo del Vallo dell’estensione di ettari 5.78.36; che i convenuti non avevano provveduto al versamento di due rate del prezzo, da corrispondersi in complessive trenta rate annuali.

Chiedeva, previa declaratoria di intervenuta risoluzione del contratto alla stregua della clausola risolutiva espressa all’uopo pattuita, condannarsi i convenuti all’immediato rilascio del terreno.

2. Si costituivano F.A. e M.B..

Eccepivano pregiudizialmente l’incompetenza ratione loci del Tribunale di Roma, in dipendenza dell’inefficacia ex art. 1341 c.c. della clausola derogatoria di cui all’art. 9 del testo contrattuale, e dunque la competenza per territorio del Tribunale di Castrovillari.

Instavano quindi per la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Roma e, nel merito, per il rigetto dell’avversa domanda.

3. Con sentenza n. 907/2013 il tribunale accoglieva la domanda attorea.

4. Proponevano appello F.A. e M.B.. Resisteva l'”ISMEA”.

5. Con sentenza n. 7704/2017 la Corte di Roma rigettava il gravame.

Evidenziava la corte che la stipulazione per atto pubblico della vendita ostava all’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1341 c.c..

Evidenziava inoltre che successivamente alla stipulazione del rogito nulla gli appellati avevano versato a titolo di prezzo e che al momento della notifica dell’atto di citazione risultavano insolute ben quattro annualità.

6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso F.A. e M.B.; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

L'”ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

7. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

8. Con ordinanza interlocutoria dei 23.5/15.10.2019 questa Corte ha disposto acquisirsi a cura della cancelleria il fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello definito dalla Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 7704/2017; ha disposto altresì acquisirsi a cura della cancelleria adeguate informazioni circa la comunicazione alle parti dell’ordinanza in data 23.1.2014, pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 15.1.2014 e recante rinvio all’udienza del 19.4.2017 per la precisazione delle conclusioni.

9. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, la violazione di norme di diritto.

Deducono che la vendita è stata stipulata in Cosenza; che risiedono nel Comune di San Lorenzo del Vallo, ricompreso nel circondario del Tribunale di Castrovillari, ove il terreno compravenduto è ubicato; che pertanto competenti ratione loci sono il Tribunale di Cosenza ovvero il Tribunale Castrovillari.

Deducono che i giudici di merito non si sono pronunciati al riguardo.

10. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione delle norme sul procedimento.

Deducono che il provvedimento del 23.1.2014, pronunciato fuori udienza, a scioglimento della riserva assunta all’udienza – fissata per l’eventuale sospensione della sentenza di primo grado – del 15.1.2014 e con cui è stato disposto rinvio per le conclusioni al 19.4.2017, non è stato ad essi comunicato.

Deducono che siffatta omissione ha impedito sia la partecipazione all’udienza sia il deposito delle comparse conclusionali.

11. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio; il tutto in relazione all’art. 112 c.p.c..

Deducono che ad essi non è ascrivibile alcun inadempimento; che non hanno mai ricevuto comunicazione o diffida alcuna ai fini del pagamento delle rate asseritamente insolute.

12. Il primo motivo va respinto.

13. Contrariamente all’assunto dei ricorrenti il tribunale e la corte d’appello si sono sostanzialmente pronunciati in ordine alla competenza ratione loci.

In particolare la corte di merito si è sostanzialmente pronunciata al riguardo, allorchè ha opinato – in aderenza al precedente n. 18917/2004 di questa Corte di legittimità debitamente citato – per la piena validità ed efficacia delle clausole vessatorie e quindi anche per la piena validità ed efficacia della clausola – sebbene dalla corte non espressamente menzionata – di cui all’art. 9 del testo contrattuale, di deroga agli ordinari criteri di individuazione del giudice competente ratione loci.

14. In ogni caso il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo in ipotesi di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito e non già in ipotesi di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito (cfr. Cass. 23.1.2009, n. 1701; Cass. 26.9.2013, n. 22083, secondo cui il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali; cfr. Cass. 25.1.2018, n. 1876).

15. Ovviamente non è da dubitare della validità ed efficacia della clausola derogatoria di cui all’art. 9 del testo negoziale.

Questa Corte spiega che le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico – è il caso di cui alla presente controversia – ancorchè si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come “predisposte” dal contraente medesimo ai sensi dell’art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione (cfr. Cass. 20.6.2017, n. 15237; Cass. 21.9.2004, n. 18917; Cass. sez. un. 10.1.1992, n. 193).

16. Il secondo motivo del pari va respinto.

17. A seguito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte dei 23.5/15.10.2019 si è acquisito riscontro dell’avvenuta comunicazione segnatamente al difensore costituito, avvocato Francesco Calderaro, degli appellanti (in data 23.1.2014, alle ore 10.59, all’indirizzo di posta elettronica studiolegalecalderaro.legalmail.it, indicato nell’intestazione dell’atto di appello) dell’ordinanza pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma in data 23.1.2014, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 15.1.2014 e recante rinvio all’udienza del 19.4.2017 per la precisazione delle conclusioni.

Del tutto ingiustificata è perciò la doglianza che il secondo mezzo di impugnazione veicola.

18. Il terzo motivo parimenti va respinto.

19. E’ improprio il riferimento – nella rubrica – all’art. 112 c.p.c..

In particolare – con il passaggio finale del motivo in disamina – i ricorrenti si dolgono per l’asserita omessa valutazione della ricevuta di pagamento delle rate scadute, di cui si è ex adverso addotto il mancato pagamento.

E tuttavia il (presunto) cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

A fortiori, dunque, l’asserita omessa valutazione di una prova non dà luogo a vizio denunciabile ex art. 112 c.p.c..

20. Il motivo in disamina evidentemente reca censura del giudizio “di fatto” cui la corte distrettuale ha atteso (“nessun inadempimento della prestazione vi era stato, (…) non hanno mai ricevuto alcuna comunicazione e/o diffida (…)”: così ricorso, pag. 13). Del resto è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

21. Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

Il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2013.

La seconda statuizione ha integralmente confermato la prima statuizione.

Conseguentemente si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondo cui l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11.9.2012). Si tenga conto che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).

22. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

23. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, F.A. e M.B., a rimborsare al controricorrente, “ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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