Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16319 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16319 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

Data pubblicazione: 28/06/2013

ORDINANZA
sul ricorso 22351-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
DE yiTo SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GI/JLIO ROMANO 5, presso lo studio dell’avvocato PRUNAS
FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati FEDELI
GIUSEPPE, MIMOLA ANTONIO CARLO, giusta procura speciale
in calce al controricorso;

– controlicorrente –

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avverso la sentenza n. 270/9/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del 27.4.2011,
depositata il 19/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
«L’ Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Salvatore De Vito, carabiniere paracadutista
in pensione, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale
della Campania, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di
rimborso della maggior trattenuta IRPEF operata sulla componente del suo trattamento di
quiescenza costituita dall’indennità di volo di cui all’articolo 59 DPR 1092/73, come
modificato dall’articolo 19 1. 78/83.
La Commissione Tributaria Regionale ha condiviso la tesi del contribuente secondo cui tale
indennità andrebbe tassata solo per il 50% del suo ammontare, ai sensi del sesto comma
dell’articolo 51 TUIR.
Con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale censura il vizio di violazione e falsa
interpretazione di legge con riferimento agli articoli 51, sesto comma, TUIR e 19 1. 78/93,
deducendo che l’agevolazione tributaria prevista dal suddetto sesto comma dell’articolo 51
TUIR sarebbe applicabile soltanto all’indennità di volo erogata al personale in servizio e non
anche al trattamento, di cui si discute nella specie, previsto dall’articolo 59 DPR 1092/73
(come modificato dall’articolo 19 1. 78/83) in favore del personale in quiescenza e consistente
in una somma commisurata all’indennità di volo fruita nel corso dell’attività lavorativa.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
Il ricorso appare fondato, per le considerazioni che seguono.
L’agevolazione di cui all’articolo 51, sesto comma, TUIR (consistente nella limitazione della
tassabilità al 50%) riguarda, tra l’altro, le “indennità di navigazione e di volo”.
Si tratta allora di verificare se l’emolumento della cui tassazione si discute in questa causa sia,
o meno, una indennità di volo.
A parere di questo relatore la risposta a detto quesito deve essere negativa, sia in base
all’interpretazione letterale che in base all’interpretazione teleologica.
Sotto il primo profilo, si osserva che il primo comma dell’articolo 59 DPR 1092/73, come
modificato dall’articolo 19 1. 78/83 (attualmente abrogato dall’articolo 2268, primo comma, n.
Ric. 2011 n. 22351 sez. MT – ud. 22-05-2013
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COSENTINO.

691 D.Lgs. 66/10) recita: “Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa dell’Arma
aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti e operatori di sistema) e ruolo
specialisti, per quelli del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per
quelli del Corpo sanitario aeronautico che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione
o di volo la pensione normale e l’indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota
corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di
volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con

servizio di aeronavigazione e di volo”.
La semplice lettura della lettera del testo ora trascritto consente di cogliere con immediatezza
che:
a) L’emolumento in questione è qualificato dalla legge come parte della pensione
normale o dell’indennità una tantum (“la pensione normale e l’indennità per una
volta tanto sono aumentate”);
b) Tale incremento spetta a quei militari “che abbiano percepito le indennità di
aeronavigazione o di volo”.
Nella lettera della legge l’emolumento della cui tassazione si tratta è dunque palesemente
diverso dall’indennità di volo, perché non costituisce una indennità a sé stante ma un
“aumento” della pensione e perché la sua attribuzione presuppone che il destinatario “abbia
percepito”, nel passato, l’indennità di volo.
L’interpretazione letterale trova poi conforto in quella sistematica.
Al riguardo va premesso che, con riferimento alla disciplina anteriore all’entrata in vigore del
DPR 917/86, e, precisamente, con riferimento all’articolo 6 DPR 131/78 TUIR (il cui primo
comma recita: “A norma dell’art 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, numero 597 le indennità di cui all’art. 907 del codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, concorrono a formare il reddito nella misura del
quaranta per cento del loro ammontare”) – questa Corte ha risolto in termini difformi la
questione della tassabilità delle quote di indennità di volo corrisposte, nel rapporto di lavoro
privato, con la tredicesima e quattordicesima mensilità (o, altrimenti detto, corrisposte a
giugno, in occasione del pagamento della c.d. indennità operativa, e a dicembre, in occasione
del pagamento della tredicesima mensilità).
Con una prima sentenza del 1999, la sentenza n. 6000/99, si era infatti affermato che
l’indennità di volo avrebbe perso “ogni riferimento a specifiche prestazioni, costituendo
piuttosto emolumento dovuto in relazione al profilo professionale di chi è legittimato a
percepirla”, cosicché alla stessa dovrebbe riconoscersi identica natura sia nell’erogazione
mensile che nell’erogazione effettuata in occasione del pagamento della tredicesima mensilità e
dell’indennità operativa; con la conseguenza che anche queste ultime erogazioni sarebbero
tassabili solo nella misura del 40% del loro ammontare.
L’ orientamento ora esposto è stato successivamente modificato con la sentenza n. 12059/04,

Ric. 2011 n. 22351 sez. MT – ud. 22-05-2013
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percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di

nella quale la Corte ha negato la riduzione della tassabilità dell’indennità di volo quando la
stessa venga erogata “quale parte della retribuzione, come avviene nella tredicesima e nella
quattordicesima”. Al riguardo la Corte ha persuasivamente affermato che la riduzione della
tassabilità della indennità di volo “può essere giustificata solo quando il lavoratore svolge un
servizio di volo effettivo. Questa conclusione discende dal richiamo operato dall’articolo 6
d.p.r. n. 131/1978 all’articolo 907 del codice della navigazione. Quest’ultima norma stabilisce
che “Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare

nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi”. Nel caso in cui
l’erogazione di questa indennità sia scollegata da un servizio a bordo viene meno la ragione
giuridica della esenzione e la somma diventa totalmente tassabile come retribuzione. La
riduzione della tassabilità della indennità, prevista da una norma di carattere “correttivo ed
integrativo”, come quella di cui al citato art. 6, si giustifica solo per la particolarità del lavoro
svolto a bordo di un aereo, e non può essere estesa oltre la previsione della norma.”
La questione su cui si è formato il contrasto ora evidenziato non è completamente
sovrapponibile a quella che qui ci occupa, giacché nel presente giudizio non si tratta della
tassabilità di una parte di tredicesima o di quattordicesima, che sono emolumenti di natura
indiscutibilmente retributiva, ma della tassabilità di una parte di pensione; ora, se è indubbio
che le pensioni costituiscono “la proiezione di un precedente trattamento economico goduto,
del quale condividono la natura reddituale” (così, con riferimento alle pensioni privilegiate
ordinarie, civile e militari, per escluderne la natura risarcitoria, C. Cost. 431/96), tale comune
natura reddituale non elide le differenze che sussistono tra le diverse categorie di redditi e,
per quanto qui interessa, la differenza tra pensioni e retribuzioni. Ciò posto, si ritiene che gli
argomenti che hanno indotto la giurisprudenza più recente di questa Corte ad escludere
l’applicabilità del beneficio fiscale in questione alla quota di indennità di volo erogata insieme
con la tredicesima e quattordicesima mensilità, sopra trascritti, siano idonei, e con maggior
forza, ad escludere l’applicabilità di tale beneficio all’incremento di pensione spettante a
coloro che dell’indennità di volo abbiano fruito nel corso dell’attività lavorativa.
Si propone l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza gravata e, non essendo

servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita deve essere corrisposta un’indennità di volo

necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito ex art. 384 cpc di rigetto
della domanda di rimborso del contribuente.»

Che il contribuente è costituito con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che il contro ricorrente ha altresì depositato memoria difensiva.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide la proposta del relatore;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la
sentenza gravata va cassata;
Ric. 2011 n. 22351 sez. MT – ud. 22-05-2013
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d

che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, cosicché la causa può
essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di rimborso del
contribuente.
La sussistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti giustifica la

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito
ai sensi dell’articolo 384 cpc, rigetta la domanda di rimborso del contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

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