Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16319 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. II, 26/07/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Clemente Michele,

elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, vicolo Orbitelli,

n. 31;

– ricorrente –

contro

C.G., CU.An.Ma. e Z.L.,

rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al

controricorso, dall’Avv. FRANCIONE Eustachio Mauro, elettivamente

domiciliati nello studio dell’Avv. Botzios Paolo in Roma, viale delle

Milizie, n. 76 (studio Donnangelo e associati);

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 117 dell’11

giugno 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Michele Clemente e Eustachio Mauro Francione;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – P.G., con ricorso del 30 ottobre 1991, denunciò al Pretore di Matera la nuova opera in corso di esecuzione da parte di C.G., Z.L. e Cu.An., consistente in un manufatto cementizio costruito in violazione delle norme del vigente piano regolatore ed insistente, per una parte, sul terreno di essa ricorrente, posto nell’abitato di (OMISSIS).

L’adito Pretore dichiarò l’improponibilità della denuncia di nuova opera, per essere ormai decorso più di un anno dall’inizio dei lavori, e, ravvisando il carattere petitorio della domanda della ricorrente, rimise la causa, stante il suo valore indeterminabile, al competente Tribunale di Matera.

Riassunta la causa, la P. chiese la condanna dei convenuti al rilascio in proprio favore del suolo di sua proprietà, sede di una condotta idrica, nonchè la condanna degli stessi alla demolizione delle parti del fabbricato non in regola, oltre al risarcimento dei danni subiti.

Si costituirono i convenuti, resistendo.

Il Tribunale di Matera, con sentenza in data 11 ottobre 1997, respinse la domanda.

In particolare, il Tribunale rigettò la domanda riguardante il rilascio della fascia di terreno sede della condotta idrica rilevando come dal rogito di compravendita del 1929 non fosse emersa l’acquisto da parte del consorte dell’istante della zona in predicato e come neppure le risultanze catastali fossero di conforto alla pretesa attorea.

Il primo giudice escluse l’illegittimità dell’agire amministrativo dell’EAAP, evidenziando come il decreto di esproprio del 1933 riguardasse altra condotta e come neanche la dedotta usucapione ventennale della “fascia” in questione avesse ricevuto conforto probatorio.

Riconosciuta la proprietà dei convenuti sulla fascia di terreno de qua, il primo giudice localizzò in tal guisa, recependo le conclusioni del c.t.u., la linea di confine tra i fondi dei contraddittori, escludendo sconfinamento e violazione delle distanze tra i corpi di fabbrica, delle prescrizioni in tema di altezza e del numero dei piani consentiti.

Riconobbe, infine, la conformità al PRG del “portico passante” realizzato in un edificio scalettato in un piano intermedio, nonchè la legittimità della cubatura realizzata, nel rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiaria.

2. – La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 117 resa pubblica mediante deposito in cancelleria l’11 giugno 2004, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti eredi C., tra i quali non andava compresa la signora Z., in ordine alla domanda attorea volta all’abbattimento del muro di confine tra la proprietà D.L. – P. e quella degli eredi C. e, per l’effetto, ha rimesso la causa al primo giudice, mentre ha respinto nel resto il proposto gravame.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 luglio 2005, sulla base di quattro motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza M.C., C. e D.L. G., eredi di P.G., deceduta dopo la notifica del ricorso, hanno spiegato atto di intervento.

E’ stata depositata memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ. da entrambe le parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata nella decisione del ricorso.

2. – Con il primo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 1033, 1062 e 2699 cod. civ.), la ricorrente si duole che la Corte d’appello sia pervenuta alla conclusione che l’impianto della condotta non avvenne in virtù di alcun esproprio dell’area di sedime o di provvedimento amministrativo o giudiziale della servitù, ma che si trattò, molto più semplicemente, di una servitù di acquedotto.

Ad avviso della ricorrente, la zona indicata con la particella n. 1034 (frazionamento geom. N., in atti), divenuta 4105 ed interessata dalla condotta idrica, venne espropriata in favore dell’EAAP, con decreto del Prefetto di Matera del 28 novembre 1933.

Secondo la ricorrente, dall’incarto processuale e dalla documentazione in atti non si evincerebbe alcun titolo utile ai fini della costituzione della servitù, laddove la realizzazione della condotta idrica interessata avvenne in virtù del citato decreto di esproprio, avente valore di atto pubblico fidefacente.

L’errore avrebbe rilevanza di diritto, risultando disattesa l’evidenza documentale dell’atto pubblico.

Il secondo mezzo (violazione o falsa applicazione dell’art. 1140 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto il possesso della striscia di terreno interessata dalla condotta EAAP in capo ai convenuti. Difetterebbero gli elementi costitutivi del possesso in capo alle germane C.. In capo alle stesse non si venne mai a delineare un animus possidendi, ma, al limite, un animus detinendi ovvero una mera disponibilità della striscia di terreno in questione, non accompagnata da un potere sulla cosa manifestato in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà.

Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 873 cod. civ., censurando che la Corte di merito abbia ritenuto rispettate in ogni punto le distanze minime dalla costruzione effettuata dagli odierni appellati rispetto alla costruzione P. ed al confine tra le due proprietà. Il corpo di fabbrica in questione si troverebbe ad una distanza inferiore a quella legale dalla proprietà P., come risulterebbe pacifico negli allegati alla c.t.u. dell’ing. B.. Soltanto oggetti di modeste dimensioni, aventi funzione meramente decorativa, o le costruzioni completamente interrate sarebbero non computabili ai fini delle distanze.

1.1. – Tutti e tre i motivi sono inammissibili.

Per costante giurisprudenza (Cass., Sez. 1^, 17 maggio 2006, n. 11501; Cass., Sez. 1^, 8 marzo 2007, n. 5353), il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Nella specie la deduzione del vizio risulta inidoneamente formulata, essendo l’errore di diritto individuato, in tutti e tre i motivi, per mezzo della sola preliminare indicazione delle norme pretesamente violate, ma non dimostrato per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia.

Al di là del richiamo, nella rubrica dei singoli motivi, alle norme di legge che si assumono violate, la parte ricorrente si duole in realtà: con il primo motivo, della interpretazione data dal giudice del merito alla portata del provvedimento ablativo del 1933; con il secondo mezzo, del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto raggiunta la prova di un animus possidendi; con il terzo motivo, del non avere la Corte di merito esattamente valutato gli allegati alla consulenza tecnica, da cui risulterebbe dimostrato il mancato rispetto delle distanze minime.

Tali critiche si risolvono, in definitiva, nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito.

3. – Il quarto motivo censura violazione o falsa applicazione dell’art. 872 cod. civ. Sebbene le norme relative alla violazione di altezze e volumi non siano integrative del codice civile, la loro inosservanza comporterebbe, in ogni caso, un danno in re Ipsa.

Avrebbe errato la Corte di merito a ritenere necessaria la prova del danno.

3.1. – Il motivo è infondato.

La realizzazione di opere in violazione di norme recepite dagli strumenti urbanistici locali, diverse da quelle in materia di distanze, non comporta immediato e contestuale danno per i vicini, il cui diritto al risarcimento presuppone l’accertamento di un nesso tra la violazione contestata e l’effettivo pregiudizio subito. La prova di tale pregiudizio deve essere fornita dagli interessati in modo preciso, con riferimento alla sussistenza del danno ed all’entità dello stesso (Cass., Sez. 2^, 12 giugno 2001, n. 7909; Cass., Sez. 2^, 1 dicembre 2010, n. 24387).

A tale principio di diritto la Corte di Potenza si è correttamente attenuta, escludendo il risarcimento del danno per non avere l’attrice dimostrato di avere subito alcun danno in concreto dalla violazione di norme non integrative del codice civile.

4. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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