Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16319 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13692-2020 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUSEPPE ONORATO, MARIA PAOLA CABITZA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di CAGLIARI;

– intimata –

avverso il decreto N. 1042/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato

il 06/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

O.S., nigeriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Cagliari che gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – il ricorrente denunzia nell’ordine: (i) la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 t.u. imm., e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per avere il tribunale omesso ogni disamina circa le condizioni generali del paese di provenienza; (ii) l’omessa valutazione di fatti decisivi a proposito della turbolenza esistente in Nigeria; (iii) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del medesimo D.Lgs., artt. 3 e 5, a proposito del diniego di minaccia grave e individuale alla vita basato sulla non credibilità desunta da piccole imprecisioni del racconto; (iv) la violazione dell’art. 5 t.u. imm., per non avere il tribunale esaminato i presupposti della protezione umanitaria;

II. – il ricorso è da disattendere in tutte le censure;

la prima e la seconda sono assolutamente generiche, avendo il tribunale operato una ricostruzione puntuale della condizione della zona di provenienza del richiedente in base alle COI aggiornate;

la terza postula una critica in fatto, avendo il tribunale dato conto, con congrua motivazione, delle ragioni di non credibilità del narrato;

la quarta è manifestamente infondata, avendo il tribunale dato conto delle ragioni per le quali, pur nell’ambito della valutazione comparativa richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U n. 29459 del 2019), la condizione dovesse essere ricondotta a una migrazione per motivi solo economici, per un legittimo desiderio di miglioramento di condizioni di vita comunque non suscettibili di essere considerate, in patria, al di sotto della soglia dei diritti umani inalienabili.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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