Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16319 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 04/08/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 04/08/2016), n.16319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18403-2011 proposto da:

S.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, C.S0

TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA F.

RAPISARDA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

Nonchè da:

I.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TIGRE’ 37, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAFFARELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO MARINAI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO

TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA F.

RAPISARDA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 868/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato Rapisarda Giuseppe Maria F. difensore del ricorrente

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto

del ricorso incidentale;

udito l’Avv. Orsini Alessandro con delega depositata in udienza

dell’Avv. Caffarelli Francesco difensore del controricorrente e

ricorrente incidentale che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

incidentale ed il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l Con sentenza n. 152/2006 il Tribunale di Pisa respinse la domanda di pagamento della somma di Lire 15.889.500 avanzata da I.S. contro S.E. a titolo di compenso per lavori di ristrutturazione di un appartamento in (OMISSIS) e, in accoglimento della riconvenzionale spiegata dal convenuto, condannò l’attore al pagamento in favore del committente dell’importo di Euro 5.246,68 a titolo di risarcimento danni e Euro 3.098,74 quale somma occorrente per eliminare i vizi dei lavori eseguiti.

2 La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 25.5.2010, accolse parzialmente l’appello dell’ I. e, in riforma della sentenza di primo grado, condannò il S. al pagamento della somma di Euro 1.424,90. Per giungere a tale conclusione a Corte territoriale, per quanto ancora interessa, osservò:

– che il consulente tecnico di ufficio aveva accertato la mancata esecuzione dei lavori a regola d’arte e una spesa di Lire 6.000.000 per eliminare i vizi delle opere realizzate.

– che l’ulteriore diritto al risarcimento del danno invocato dal committente, e pure previsto dall’art. 1668 c.c., non risultava provato;

– che facendo gli opportuni calcoli tra quanto già incassato dall’Innocenzi e quanto ancora dovuto, considerata la riduzione del prezzo nella misura di Lire 6.000.000, residuava un saldo a favore dell’ I. di Lire 2.759.000 pari a Euro 1.424,90;

3 S. propone ricorso per cassazione contro la citata pronuncia deducendo tre motivi a cui resiste l’ I. con controricorso contenente ricorso incidentale articolato a sua volta in due censure.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

RICORSO PRINCIPALE S..

1 Con un primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Dopo avere richiamato alcuni passaggi argomentativi della sentenza impugnata sulla qualificazione giuridica del rapporto (a suo dire di appalto) e sull’accertamento dei vizi delle opere eseguite dall’ I., il ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello di non avere motivato sul rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni, da lui regolarmente proposta con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado e poi richiamata all’atto di precisazione delle conclusioni.

Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello ha respinto l’ulteriore domanda di risarcimento danni per deprezzamento di valore dell’immobile sotto il profilo del mancato assolvimento dell’onere probatorio: ha infatti ritenuto che il S. non avesse indicato nè dimostrato quale fosse il danno correlato ad una diminuzione di valore dell’immobile, cagionato dai vizi dell’opera, avendo egli limitato le proprie deduzioni al minor prezzo da corrispondere (v. pag. 6). Era dunque questa la specifica ratio decidendi che il ricorrente avrebbe dovuto demolire, ma non l’ha fatto essendosi limitato a disquisire sulla rituale proposizione di una domanda riconvenzionale di risarcimento danni sia in comparsa di costituzione che in sede di conclusioni, senza cogliere quindi il nucleo della decisione di rigetto che, come si è visto, non verteva affatto sul se la domanda riconvenzionale di danni fosse stata avanzata o meno, ma sul se fosse stata sorretta da idonea prova.

2 Col secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. e art. 115 c.p.c. rimproverandosi ancora alla Corte di avere errato nel respingere la riconvenzionale di danni, provata – a dire del ricorrente – sulla scorta della relazione del CTU, della perizia stragiudiziale di parte e delle altre risultanze istruttorie.

Anche tale motivo si rivela privo di fondamento.

Innanzitutto, difetta assolutamente di autosufficienza (art. 366 c.p.c., n. 6) laddove non specifica neppure quali sarebbero esattamente “le risultanze istruttorie” che darebbero ragione alla tesi del ricorrente, nè viene neppure trascritto il contenuto della perizia stragiudiziale del geom. V. (di cui non è dato neppure conoscere gli estremi esatti dell’avvenuto deposito in giudizio).

Sotto tale profilo la giurisprudenza di questa Corte è rigorosa: il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto (tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 15952 del 17/07/2007 Rv. 598505; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015 Rv. 636120 sulla necessaria indicazione anche del luogo in cui è avvenuta la produzione documentale).

Per il resto, la censura si risolve in una critica in fatto, tendente a sottoporre una alternativa e più favorevole ricostruzione delle risultanze della consulenza tecnica attraverso l’esame degli atti del giudizio di merito, non consentita in questa sede considerato il preciso ambito di indagine riservato al giudizio di legittimità.

3 Con l’ultimo motivo di ricorso si deduce infine il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, sulla domanda di riduzione del prezzo, rimproverandosi alla Corte di merito di avere errato nel conteggiare la riduzione stessa.

Il motivo è infondato al pari dei precedenti.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, anche a sezioni unite – ed oggi ribadito – la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili, di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382).

Nel caso di specie, si è assolutamente al di fuori di tali ipotesi estreme perchè la critica del ricorrente si risolve in una censura del conteggio su basi tipicamente fattuali, senza però evidenziare un omesso esame di punti assolutamente decisivi oppure quell’insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione.

RICORSO INCIDENTALE I..

1 Col primo motivo si lamenta violazione dell’art. 1668 c.c. e vizio di motivazione: l’ I. ribadisce il suo ruolo di “mero esecutore” di istruzioni altrui e quindi sostiene di non essere tenuto a rispondere dei vizi, peraltro già esistenti, nell’immobile oggetto dell’intervento edilizio.

Questa censura è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 c.p.c., n. 4) perchè, lungi dal muovere specifiche censure alla decisione di appello, si risolve in una irrituale ripetizione della tesi difensiva da lui sostenuta nei giudizi di merito, quella del mero prestatore d’opera, sottoposto alle istruzioni del committente e del direttore dei lavori, privo di autonoma organizzazione e di capacità decisionale.

Il ricorso per cassazione – è bene a questo punto ricordarlo – è una domanda impugnatoria che può proporsi per certi particolari motivi e come tale necessariamente si deve sostanziare, per il concetto stesso di impugnazione, in una critica alla decisione impugnata, il che impone di prospettare alla Corte, nell’atto con cui viene proposta, perchè la decisione è errata secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c., e, quindi, di dirlo argomentando dalle risultanze processuali del merito, siano esse documenti o atti processuali (v. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7455 del 25/03/2013 Rv. 625596 in motivazione).

2 Col secondo motivo di ricorso incidentale l’ I. denunzia il vizio di motivazione su un punto decisivo: la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare come a lui dovuto anche l’importo di lire 2.099.500 (per lavori eseguiti su incarico del S. nella proprietà della sorella e non contestati). Rileva inoltre la mancanza di pronuncia al pagamento dell’IVA sulle somme liquidate.

Il motivo è infondato nella parte in cui sollecita la Corte di Cassazione ad esaminare gli atti del giudizio e a pronunciarsi su questioni di fatto, senza invece evidenziare l’omesso esame di un “punto decisivo” che è rappresentato dal diritto al compenso, ma non certo da una singola voce del cui riconoscimento (tipica prerogativa del giudice di merito) si continua ancora a discutere in cassazione.

Quanto all’IVA, la sentenza non ne fa menzione, ma essendo il tributo dovuto per legge in occasione di prestazioni di servizi (v. D.P.R. n. 633 del 1972), la censura si rivela priva di spese del giudizio di legittimità compensate in considerazione della reciproca soccombenza.

PQM

rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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