Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16319 del 03/07/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.03/07/2017),  n. 16319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15668/2012 proposto da:

D.V.I., elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza dei

Navigatori n. 7, presso lo studio dell’avvocato Ada D’Arezzo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Francesco Saladino,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento di (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) in liquidazione;

– intimato –

avverso il decreto n. 2389/2012 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato

il 31/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/05/2017 dal Cons. Dott. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Il Tribunale di Palermo ha respinto l’opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta da D.V.I. per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento di (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) dei crediti, vantati per differenze retributive e TFR, nascenti dal rapporto di lavoro intrattenuto con la società poi fallita.

Il giudice del merito ha affermato che l’opponente era venuto meno all’onere probatorio da cui era gravato ai sensi dell’art. 2697 c.c., in quanto non aveva prodotto l’originaria domanda di ammissione, in tal modo precludendo al collegio di verificare se l’opposizione si fondasse sulla medesima causa petendi e sul medesimo petitum allegati nella prima fase di accertamento del passivo.

Il decreto è stato impugnato da D.V.I. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.

2) Con tutti e quattro i motivi, il ricorrente contesta, sotto vari profili, che la produzione della domanda di ammissione al passivo costituisca onere probatorio dell’opponente; sostiene, per contro, che, in difetto di allegazione di tale domanda, il giudice dell’opposizione è tenuto a disporne l’acquisizione d’ufficio.

I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

Questa Corte ha infatti già ripetutamente affermato che il ricorso con il quale, a norma della L. Fall., art. 93, si propone domanda di ammissione allo stato passivo non è un documento probatorio del credito, nè un documento la cui produzione è richiesta a pena di inammissibilità o improcedibilità dell’opposizione.

La mancanza fra gli atti del giudizio di una copia di tale ricorso non può pertanto giustificare una pronuncia di rigetto, ma impone al giudice dell’impugnazione che non sia in grado di ricostruire, sulla scorta degli ulteriori atti processuali, i termini effettivi della domanda di ammissione, il cui esame gli appaia indispensabile alla decisione, di provvedere alla sua acquisizione d’ufficio (Cass. nn. 18253/015; 3164/014).

Il decreto impugnato va in conseguenza cassato, con rinvio della causa, per l’esame del merito, al Tribunale di Palermo in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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