Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16318 del 28/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16318 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
ORDINANZA
sul ricorso 8665-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
CABELLA FRANCA GIOVANNA ELSA in qualità di erede di
Mauro Notati, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI
43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMINICI
REMO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro
Data pubblicazione: 28/06/2013
NOTARI ROSA, NOTAR’ GIUSEPPINA, NOTARI GIUSEPPE,
NOTAR’ GIACOMO, GHERARDINI DIRCE, NOTAR’
ALBERTO, tutti in qualità di eredi di Notati Mauro;
– intimati –
Centrale di BOLOGNA del 25.1.2010, depositata il 24/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro gli eredi del sig. Mauro Notari, in epigrafe
nominati, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Centrale ha
dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria di
secondo grado di Reggio Emilia che aveva a propria volta dichiarato inammissibile l'appello
avverso la sentenza di prime cure; quest'ultima aveva annullato l'accertamento del maggior
reddito per l'anno di imposta 1981 attribuito per trasparenza ex art. 5 TUIR al sig. Mauro
Notari, socio della società di persone Notari Mauro e C. snc, a seguito dell'accertamento del
maggior reddito della società.
La difesa erariale censura la sentenza gravata con due motivi, entrambi riferiti al numero 4
dell'articolo 360 cpc, denunciando, col primo motivo, la violazione del'articolo 295 cpc e, col
secondo motivo, la violazione dell'articolo 2909 cpc; in sostanza la ricorrente deduce che la
Commissione Tributaria Centrale, dichiarando inammissibile il ricorso dell'Ufficio avverso la
sentenza di secondo grado, avrebbe "sostanzialmente confermato" la sentenza di primo grado, così pervenendo, in definitiva, ad una decisione sull'impugnativa dell'avviso di accertamento
emesso nei confronti del socio adottata in conformità ad una decisione sulla impugnativa
dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non ancora passata in giudicato.
Si è costituita, con controricorso, solo l'intimata Franca Giovanna Elsa Cabella eccependo
l'inammissibilità del ricorso dell'Agenzia delle entrate.
In via assolutamente preliminare appare necessario dichiarare d'ufficio la nullità del giudizio di
merito. Ric. 2011 n. 08665 sez. MT - ud. 22-05-2013
-2- avverso la decisione n. 252/05/2010 della Commissione Tributaria Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito, con la sentenza n. 14815 del 2008, che per il principio per cui i redditi delle società di persone si imputano automaticamente a
ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente
dalla percezione degli stessi (art. 5 TUIR) - la rettifica della dichiarazione dei redditi di una
società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si
fondano su un accertamento unitario; dal che discende che il ricorso tributario proposto, anche
avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti, con
conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento,
del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari.
Nella specie il giudizio di merito definito con la sentenza della Commissione Tributaria
Centrale impugnata dalla difesa erariale si è svolto nel contraddittorio del solo socio Notari
Mauro (e, dopo il suo decesso, dei suoi eredi) e non della società e degli altri soci e, pertanto,
va dichiarato nullo.
Né al rigore della esposta conclusione potrebbe ovviarsi disponendo la riunione del presente
giudizio con quello introdotto dalla società (pur esso pendente davanti a questa Corte con il
numero 11766/09 R.G.), giacché tale riunione non varrebbe a sanare la mancata integrazione
del contraddittorio nei confronti degli altri soci diversi dal sig. Mauro Notari; quest' ultimo,
come risulta dalla sentenza gravata, era compartecipe della società nella misura del 33, 33%,
cosicché il litisconsorzio risulterebbe comunque non integro in relazione al socio (o ai soci) a
cui appartiene la residua quota del 66,66% della società.
In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con
la declaratoria di nullità dell'intero giudizio e la rimessione della causa in primo grado.»; che l'intimata Franca Giovanna Elsa Cabella è costituita con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti
costituite;
che la contro ricorrente ha depositato memoria difensiva;
che l'eccezione di inammissibilità del ricorso - sollevata dalla contro ricorrente
sull'argomento che la difesa erariale avrebbe omesso di impugnare la
declaratoria di inammissibilità dell'appello - non può trovare accoglimento. A
tale riguardo il Collegio osserva che nella stessa sentenza gravata, pur
pronunciandosi la inammissibilità del ricorso "perché privo di motivi", si dà
atto che la ricorrente aveva chiesto che il giudizio fosse sospeso fino al
definitivo accertamento del reddito della società ai fini ILOR. Ciò premesso, si
rileva che i motivi del ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate, pur
Ric. 2011 n. 08665 sez. MT - ud. 22-05-2013
-3- la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali); cosicché in non censurando la suddetta statuizione di inammissibilità con formule
sacramentali, in sostanza attingono proprio tale statuizione. La richiesta di
sospensione del giudizio avanzata dall'Ufficio in sede di ricorso alla
Commissione Tributaria Centrale, infatti, implicava la censura della sentenza
della Commissione Tributaria di Secondo grado, per aver deciso l'impugnativa pronuncia sull'impugnativa dell'avviso contro la società; la Commissione
Tributaria Centrale, giudicando il ricorso provo di motivi, ha ritenuto
insussistente tale censura, in sostanza respingendola, e i motivi del ricorso per
cassazione censurano proprio tale statuizione, assumendola in contrasto con gli
articoli 295 cpc e 2909 cc. Il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno
dunque giudicati ammissibili perché pertinenti all'effettiva ratio decidendi della
sentenza gravata.
Ciò posto, i principi richiamati nella relazione con riferimento al litisconsorzio
necessario in materia di impugnativa degli avvisi di accertamento relativi a
redditi da partecipazione a società di persone vanno riaffermati; deve quindi
dichiararsi la nullità dell'intero giudizio e rimettersi la causa in primo grado,
limitatamente all'impugnativa della ripresa fiscale relativa al reddito da
partecipazione del socio; ferma restando la regolarità del giudizio sulla
impugnativa della ripresa fiscale relativa al reddito da capitale, in relazione alla
quale la sentenza gravata non è stata censurata con il ricorso per cassazione
dell'Agenzia delle entrate.
Appare equo compensare le spese del giudizio dichiarato nullo. P.Q.M.
La Corte - limitatamente all'impugnativa della ripresa fiscale relativa al reddito
da partecipazione del socio e ferma restando la regolarità del giudizio sulla
impugnativa della ripresa fiscale relativa al reddito da capitale - cassa le
sentenze gravate, dichiara la nullità dell'intero giudizio e rimette la causa alla
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia per l'integrazione del
contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, come in motivazione. Ric. 2011 n. 08665 sez. MT - ud. 22-05-2013
-4- dell'avviso contro il socio senza attendere il passaggio in giudicato della Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.