Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16318 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. II, 26/07/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. C.D., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. MANFREDI MANFREDO,

elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Anna Maria Manfredi

in Roma, via Taro, n. 35;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI CROTONE s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale in calce al ricorso notificato, dagli Avv. BENINCASA

MAURIZIO e Santo Viotti, elettivamente domiciliata nel loro studio in

Roma, viale di Villa Massimo, n. 33;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

BANCA POPOLARE DI CROTONE s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale in calce al ricorso notificato, dagli Avv. Maurizio

Benincasa e Santo Viotti, elettivamente domiciliata nel loro studio

in Roma, viale di Villa Massimo, n. 33;

– ricorrente in via incidentale condizionata –

contro

Avv. C.D.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Cosenza in data 5 maggio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Francesco Vannicelli, per delega dell’Avv. Maurizio

Benincasa;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con ordinanza pubblicata il 5 maggio 2005, il Tribunale di Cosenza, adito ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28, (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), ha liquidato in favore dell’Avv. C. D., in parziale accoglimento del suo ricorso, la somma di Euro 80.173, di cui Euro 58.173 già versati, a titolo di compenso per l’attività professionale svolta in favore della Banca Popolare di Crotone in un giudizio civile svoltosi dinanzi allo stesso Tribunale, condannando la Banca al relativo pagamento.

Per quanto qui ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto la causa presupposta, ai fini della liquidazione del compenso sulla base della tariffa professionale, di valore indeterminabile: sia perchè l’attore Co.Vi., nelle conclusioni dell’atto di citazione, aveva formulato diverse domande di valore indeterminabile, come la nullità delle operazioni bancarie che lo riguardavano, la condanna alla restituzione dei titoli in portafoglio e l’accertamento della violazione degli obblighi di diligenza, con condanna al risarcimento dei danni per la somma di lire 150 miliardi; sia perchè la somma di danaro a titolo risarcitorio non era indicata in una misura determinata o determinabile, ma in maniera generica.

Per la cassazione di questa ordinanza l’Avv. C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 maggio 2005, sulla base di un motivo.

La Banca Popolare di Crotone ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., essendo entrambe le impugnazioni proposte contro la stessa ordinanza.

2. – Con l’unico motivo (violazione dell’art. 6 della tariffa professionale approvata con D.L. 5 ottobre 1994, n. 585, e degli artt. 10 e 14 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, oltre che omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5), il ricorrente in via principale si duole che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto la causa di valore indeterminabile (anzichè di valore pari a lire 150 miliardi), applicando di conseguenza le corrispondenti tariffe professionali. Ad avviso dell’esponente, il primo giudice avrebbe errato: (a) a valutare le domande in senso atomistico, senza considerare che l’azione introdotta era un’azione di danni, nella quale gli accertamenti richiesti avevano una valenza solo strumentale rispetto al conseguimento del risarcimento; (b) a non tenere conto che l’attore aveva richiesto il risarcimento del danno nella somma di lire 150 miliardi, laddove l’indicazione della diversa somma “maggiore o minore che risulterà in corso di causa” sarebbe inidonea ad influire sulla determinazione della competenza per valore e a far rientrare la causa tra quelle di valore indeterminabile.

3. – Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato (violazione e falsa applicazione del D.L. 5 ottobre 1994, n. 585, artt. 5 e 6, e allegate tabelle, nonchè dell’art. 113 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), la Banca si duole che il Tribunale abbia deciso secondo equità, liquidando una somma complessiva (a titolo di onorari e diritti) prima facie largamente superiore ai massimi tabellari previsti per le cause di valore indeterminabile e di particolare importanza, perfino al quadruplo dei massimi tabellari, astrattamente attribuibile ma solo in presenza di un preventivo parere, nella specie mancante, del Consiglio dell’ordine.

Il secondo motivo del medesimo ricorso incidentale condizionato denuncia “violazione e falsa applicazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28, 29 e 30; violazione e falsa applicazione degli artt. 360, 112 e 113 c.p.c., e art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”. Poichè la Banca, in sede di costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale, oltre a contestare il quantum della pretesa del professionista, aveva lamentato diverse inadempienze agli obblighi scaturenti dal mandato difensivo ed aveva preteso, svolgendo apposita domanda riconvenzionale, la restituzione della differenza tra la somma già corrisposta e quella minore che dovesse essere liquidata a titolo di compenso, il primo giudice avrebbe dovuto trasformare il rito in quello ordinario di cognizione. Inoltre, l’assenza di ogni, sia pur minimo, apparato motivazionale sulle allegate inadempienze del professionista e l’omessa pronuncia sulla riconvenzionale proposta determinerebbero un vizio insanabile della decisione impugnata.

Con il terzo mezzo (violazione e falsa applicazione del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, artt. 5 e 6, e allegate tabelle, nonchè dell’art. 113 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), la Banca si duole che il Tribunale – pur esattamente individuato il criterio astrattamente applicabile – abbia omesso di procedere alla verifica analitica delle prestazioni eseguite e ad una loro liquidazione secondo le voci tariffarie.

4. – L’unico motivo del ricorso principale è infondato, anche se la motivazione dell’ordinanza impugnata deve essere corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., perchè in parte erroneamente motivata in diritto.

4.1. – Dall’atto di citazione notificato nei confronti della Banca si ricava per tabulas che l’attore aveva proposto le seguenti domande:

“Voglia l’On. Tribunale… nel merito accertare la responsabilità solidale delle aziende di credito citate, la loro antigiuridicità ed illiceità, l’inadempimento contrattuale, la nullità delle operazioni bancarie compiute in dispregio delle norme, l’obbligo alla restituzione dei titoli in portafoglio e la statuizione che nulla è dovuto, la violazione degli obblighi di diligenza del banchiere e la conseguente responsabilità delle stesse nel collasso finanziario dell’azienda e per l’effetto condannarle in solido al risarcimento dei danni, per le motivazioni di cui in narrativa, per la somma di lire 150 miliardi o quell’altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa”.

4.2. – Ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato, il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento (art. 10 c.p.c.); ne consegue che in una causa nella quale l’attore indica con precisione l’ammontare del suo credito risarei torio e chiede che quell’ammontare gli sia attribuito dal giudice, la formula di gergo forense “o quell’altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa” ha natura di clausola di stile ed è inidonea a trasformare il valore della causa, il quale resta delimitato dalla somma specificata, non potendo la causa essere considerata di valore indeterminabile (cfr. Cass., Sez. 3^, 15 giugno 1973, n. 1744; Cass., Sez. 3^, 5 febbraio 197 6, n. 401).

4.3. – E’ pertanto errata la motivazione dell’ordinanza impugnata là dove ha ritenuto che la somma di danaro richiesta a titolo risarcitorio era di valore indeterminabile, attesa la presenza – accanto all’indicazione dell’importo di lire 150 miliardi – della formula “o quell’altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa”.

4.4. – Sennonchè, il dispositivo del provvedimento del Tribunale di Cosenza è conforme a diritto, perchè la ratio concorrente su cui si fonda – l’avere l’attore proposto una pluralità di domande, la somma delle quali rende comunque la controversia di valore indeterminabile (e di particolare importanza) – sfugge alle censure articolate con il motivo.

4.4.1. – Invero, nel giudizio presupposto l’attore non si è limitato a chiedere la condanna della Banca al risarcimento dei danni per la somma di lire 150 miliardi, ma ha anche formulato altre domande, tutte di valore indeterminabile: l’accertamento della nullità delle operazioni bancarie compiute in violazione delle norme di legge e di comportamento; la condanna della banca alla restituzione dei titoli in portafoglio; l’accertamento, ancora, che nulla era dovuto dall’attore alla Banca in relazione ai rapporti intercorsi.

4.4.2. – Ora, ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato, ove siano proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed una, di risarcimento del danno, di valore determinato, esse si cumulano tra loro, e la causa va ritenuta di valore indeterminabile (cfr. Cass., Sez. Lav., 1 aprile 2003, n. 4937).

5. – Il ricorso principale è rigettato.

Il ricorso incidentale – espressamente condizionato (si veda pag. 14 del controricorso che lo veicola, ove è scritto che “lo scrupolo di difesa sollecita a proporre la seguente impugnativa condizionata per il caso in. cui fosse accolto il ricorso avversario”; e si vedano le conclusioni, a pag. 20, con le quali si chiede “il rigetto del ricorso per cassazione spiegato dall’Avv. C.D., siccome inammissibile e/o infondato ovvero l’accoglimento dello spiegato ricorso incidentale condizionato, con tutte le conseguenti e connesse statuizioni, anche in ordine alle spese di giudizio”) – resa assorbito.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Banca controricorrente, che liquida, in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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