Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16318 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 12/07/2010), n.16318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Trevis

n. 55, presso lo studio dell’Avv. Fabio Longhi, rappresentata e

difesa dall’Avv. D’AMBROSIO Antonio come da procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio

Baiamonti n. 10, presso lo studio dell’Avv. Pasquale Pontoriero,

rappresentato e difeso dall’Avv. GIRIAMO PORCELLI del foro di Napoli

per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 5518/05 della Corte di Appello di

Napoli del 20.09.2005/17.1 1.2005 nella causa iscritta al n. 970 R.G.

dell’anno 2002.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.06.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. PATRONE

Ignazio, che ha concluso per il l’inammissibilità e, in via

subordinata, per rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con atto, depositato il 23.04.2002, C.S. proponeva appello avverso la sentenza del 23.04.2001 del Tribunale di Napoli, che aveva accolto parzialmente la domanda di D.M.L. volta ad ottenere differenze retributive in relazione alle mansioni di addetto all’emissione di polizze assicurative.

In particolare l’appellante si doleva del fatto che il primo giudice non avesse dichiarato l’interruzione del processo per alcuni fatti inerenti la persona del procuratore originario, che assumeva era stato tratto in arresto o posto agli arresti domiciliari.

L’appellante lamentava inoltre omessa pronuncia da parte del primo giudice circa l’interruzione del processo a seguito dell’avvenuto decesso dello stesso avvocato.

La Corte di Appello di Napoli, disattesa la doglianza relativa all’arresto del detto avvocato e ritenuta la nullità della sentenza impugnata in relazione alla mancata interruzione del processo per morte dello stesso, decideva nel merito ritenendo che il materiale probatorio fosse stato correttamente valutato, con il rigetto quindi dell’atto di gravame.

La C. ricorre per cassazione con un motivo.

Il D.M. resiste con controricorso.

2. Con l’unico motivo la ricorrente, nel lamentare violazione e/o falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., in riferimento alla L. n. 890 del 1982, censura l’impugnata sentenza per non avere rilevato d’ufficio la nullità dell’atto di riassunzione del giudizio di primo grado, per essere stato notificato tale atto alla madre, non convivente e non addetta alla ricezione degli atti, dell’avvocato destinatario.

Il motivo è privo di pregio e va disatteso.

Al riguardo va rilevato che l’eccezione di nullità della notificazione dell’atto di riassunzione del giudizio di primo grado non risulta proposta con il ricorso in appello.

Orbene l’omessa deduzione di tale nullità nel giudizio di appello osta alla possibilità di farla valere successivamente in sede di legittimità, per effetto della preclusione derivante dal giudicato interno (Cfr. Cass. n. 14507 del 29 settembre 2003; Cass. n. 191 del 2002; Cass. S.U. n. 1997 del 2000; Cass. n. 1359 del 1999; Cass. n. 11827 del 1995, Cass. n. 1322 del 1993 ed altre conformi decisioni).

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile per la novità della questione sollevata per la prima volta in cassazione.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 18,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

 

 

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