Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16318 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 04/08/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 04/08/2016), n.16318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17218-2012 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO CAMPANER;

– ricorrente –

contro

V.P., difeso da se stesso, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PANARITI;

– controricorrente –

e contro

C.S., R.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1252/2011 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 24/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 da Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato DI PIERRO Nicola, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ROMANO Mario, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato V.P. difensore ex art. 86 c.p.c., che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’avv. M.P. conveniva in giudizio avanti il giudice di pace di Venezia l’avv. V.P. e R.B. per sentire condannare il primo, dal quale aveva ricevuto incarico di patrocinio nella causa promossa dalla R. avanti la Corte d’appello di Venezia ed iscritta al n. 1764/03, al pagamento dell’importo di Euro 1.379,72 per l’attività svolta o, in via alternativa, condannare la seconda, nonchè in via sussidiaria l’avv. V., a titolo di submandante e/o a titolo di responsabilità e/o di risarcimento danni.

Con altro atto di citazione l’avv. M. conveniva in giudizio avanti il giudice di pace di Venezia l’avv. V.P. e C.S. per sentire condannare il primo, dal quale aveva ricevuto incarico di patrocinio nella causa promossa dal C. quale rappresentante della Impresa edile A. e C. s.n.c. avanti la Corte d’appello di Venezia ed iscritta al n. 1617/98, al pagamento dell’importo di Euro 2.095,70 per l’attività svolta o in via alternativa condannare il secondo, nonchè in via sussidiaria l’avv. V., a titolo di submandante e/o a titolo di responsabilità e/o di risarcimento danni.

Mentre sia la R. che il Ca. venivano dichiarati contumaci, si costituiva in entrambe le cause l’avv. V. che resisteva nel merito alle domande e proponeva in via riconvenzionale domanda nei confronti dell’avv. M. per sentirlo condannare al pagamento dell’importo di Euro 1.353,25 per prestazioni svolte in suo favore nonchè nei confronti del C. per sentirlo condannare al pagamento dell’attività professionale svolta nel giudizio di primo grado nella misura di 2.500,00 oltre accessori.

Riunite le cause il giudice di pace adito, con sentenza 13.24/12/2007, rigettava la domanda proposta contro l’avv. V. e condannava la R. e il C. a corrispondere all’attore rispettivamente la somma di Euro 1.379,72 e di Euro 2.095,70, compensando le spese tra l’attore e l’avv. V..

Con sentenza dep. il 24 maggio 2011 il Tribunale di Venezia rigettava l’appello proposto dall’attore, accogliendo l’incidentale spiegato dall’avv. V.P. sulle spese.

Richiamati i principi sulla distinzione fra rapporto endoprocessuale nascente dalla procura alle liti e contratto di patrocinio, secondo il tribunale, essendo stata conferita dai clienti procura congiunta all’avv. M. e all’avv. V. doveva escludersi in assenza di prova contraria – che le prestazioni professionali fossero state svolte dall’avv. M. in esecuzione di un mandato conferito dall’avv. V. e non invece da coloro che avevano conferito le procure alle liti, non potendo essere presa in esame e comunque essendo irrilevante la lettera proveniente dalla R. e prodotta dall’appellante all’ud. del 22-5-2009. D’altra parte, le richieste e le sollecitazioni di volta in volta formulate dall’avv. V. evidenziavano il ruolo di dominus del predetto che impartiva al collega le istruzioni scritte per lo svolgimento del mandato. Per quanto riguardava l’invio dell’assegno per prime spese, integrabile a tua richiesta, inviato dall’avv. V., il documento era irrilevante sia perchè si riferiva indistintamente alle pratiche indicate nella lettera 21-12-1993 fra cui la causa di appello promossa dalla R. sia perchè non dimostrava l’esistenza di un contratto di patrocinio.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’avv. M. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l’avv. V..

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esclusa la formazione di un giudicato interno, rilevabile di ufficio, atteso che la statuizione di condanna emessa a favore del ricorrente nei confronti dei soggetti che avevano conferito la procura alle liti non potrebbe vincolare e precludere l’accertamento della esistenza del rapporto di mandato invocato nei confronti del V. dal ricorrente che ha per l’appunto impugnato la decisione nella parte in cui il medesimo era risultato soccombente.

1.- Il primo motivo censura la sentenza impugnata laddove, nell’escludere la esistenza di un contratto di patrocinio conferito al ricorrente, avrebbe erroneamente attribuito rilevanza decisiva alla procura alle liti conferita dai clienti agli avv.ti M. e all’avv. V. senza tenere conto della prove contrarie emerse e in particolare della lettera del 21-12-1993, ritualmente acquisita al processo.

Il secondo motivo denuncia la contraddittoria motivazione del tribunale che, – pur facendo riferimento a un contratto di domiciliazione, aveva escluso il contratto di patrocinio, la cui esistenza era emersa proprio in considerazione delle istruzioni impartite dall’avv. V. per lo svolgimento dell’incarico secondo quanto emerso dalla corrispondenza intercorsa fra i legali di cui riporta il contenuto; evidenzia l’assenza di contatti prima della redazione e dell’invio degli atti di citazione e la richiesta di fondo spese formulata dall’avv. V. che si accollava le spese e di cui il tribunale non aveva tenuto conto.

3.- Il terzo motivo censura l’erronea valutazione della lettera del 21 dicembre 1993, le cui risultanze avrebbero dovuto condurre a una diversa decisione.

4.- I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

Nella specie la sentenza ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura “ad litem” e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l’incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. In tal caso chi agisce per il conseguimento del compenso ha l’onere di provare il conferimento dell’incarico da parte del terzo dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura; d’altra parte, non rileva, nell’ipotesi di procura ad litem rilasciata congiuntamente a due diversi avvocati, il ruolo di dominus svolto dall’uno rispetto all’altro nell’esecuzione concreta del mandato, il quale attiene alle modalità di svolgimento della difesa ad opera dei due professionisti, e non all’incarico di patrocinio che, in base alla procura e in difetto di prova contraria, deve presumersi conferito ad entrambi (Cass. 26060/2013; 4949/12; 24010/2004). Ed invero il Giudice, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, ha escluso – contrariamente a quanto verificatosi nel caso esaminato da Cass. 25816/11 richiamata dal ricorrente – che vi sia stato alcun elemento di prova idoneo a dimostrare la esistenza di un contratto dl patrocinio, intervenuto con l’avv. V. ovvero del conferimento da parte di quest’ultimo dell’ incarico da lui direttamente conferito al collega che avrebbe contatto. Ed in tale contesto probatorio, appare certamente scevra da alcun vizio logico-giuridico la motivazione della sentenza laddove ha escluso che potesse assumere rilevanza di per sè il dato relativo alle istruzioni impartite per lo svolgimento della prestazione professionale che, essendo riconducibile alla qualità di dominus del V. non implica di per sè alcuna conseguenza sulla esistenza di un mandato professionale intercorso fra i due legali non direttamente con i clienti.

Per quel che riguarda la lettera del 21-12-1993, innanzitutto la sentenza ha ritenuto inammissibile la produzione e tale ratio decidendi non è stata specificamente impugnata essendosi il ricorrente limitato ad affermare che il documento era stato ritualmente prodotto.

Peraltro, la denuncia circa la erronea valutazione della documentazione prodotta si risolve nella censura sull’apprezzamento delle risultanze processuali che è evidentemente sottratto al sindacato di legittimità. Al riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processualì compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione.

Il ricorso va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente costituito delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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