Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16318 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/07/2017, (ud. 24/02/2017, dep.03/07/2017),  n. 16318

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20467/2012 proposto da:

C.L., G.M.C., G.M.,

G.R., nella qualità di eredi di G.G., nonchè

G.A., G.F., anche quali eredi di

M.M., elettivamente domiciliati in Roma, Corso Trieste n. 72,

presso l’avvocato Antonucci Arturo, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Vassalle Roberto, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Banco Popolare – Società Cooperativa, quale avente causa del Banco

Popolare di Verona e Novara S.c.a.r.l. (a seguito di fusione con la

Banca Popolare Italiana – Banca Popolare di Lodi Società

Cooperativa), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Teodosio Macrobio n. 3,

presso l’avvocato Gabrielli Enrico, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Verzoni Stefano, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., subentrata alla Banca

Agricola Montovana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Somalia n. 67,

presso l’avvocato Gradara Rita, rappresentata e difesa dall’avvocato

Sarzi Sartori Stefano, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 600/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2017 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato A. ANTONUCCI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente Banco Popolare, l’Avvocato E.

GABRIELLI, con delega verbale, che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito, per la controricorrente Banca M.P.S., l’Avvocato R. GRADARA,

con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione

dei motivi 5, 6, 7, 8, 9, e 10 se non assorbito, inammissibilità

dell’1, 2, 4, rigetto del terzo motivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza in data 11.5.2012 la Corte d’Appello di Brescia, respingendo il gravame degli odierni ricorrenti, tutti sottoscrittori di bonds argentini, ha confermato la decisione che in primo grado ne aveva respinto la domanda intesa a conseguire la dichiarazione di nullità del contratto di intermediazione a suo tempo concluso con la Banca Agricola Mantovana, nonchè la condanna di questa e del Banco Popolare, presso cui i titoli erano stati trasferiti in custodia, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dal default che aveva travolto l’emittente sul finire del 2001.

1.2. Il giudice d’appello, nel rigettare il gravame, ha dapprima ritenuto di dover rilevare, a fronte del fatto che nell’atto d’appello gli appellanti, oltre a confermare la già spiegata domanda di nullità del contratto, avessero chiesto che ne fosse dichiarata anche la risoluzione o l’annullamento, la novità delle predette domande, giudicandole perciò inammissibili, “posto che in primo grado è stata proposta unicamente domanda di declaratoria della nullità ex art. 1418 c.c.”. Indi, in replica ai singoli motivi di appello, ha disatteso l’eccezione di nullità del contratto per difetto di forma scritta in quanto privo della sottoscrizione della banca, in ragione della considerazione che “il documento in questione non esprime una mera proposta e una dichiarazione unilaterale, ma ha il tenore e il contenuto di un contratto”, risultando denominato in tal senso, contenendo l’indicazione che una copia di esso debitamente sottoscritta era stata consegnata al cliente e recando in calce la sottoscrizione del funzionario incaricato. Ha poi respinto l’eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza degli obblighi assunti dalla banca in relazione alla clausola in materia di commissioni e spese, affermandone ancora la novità e giudicandola non rilevabile ex officio, “in quanto fondata su circostanza di fatto (la mancata consegna dell’allegato all’atto della stipula) che era onere degli attori dedurre tempestivamente”.

Parimenti si è determinato riguardo alle doglianze in punto di inosservanza degli obblighi informativi, rilevanti, peraltro, solo “sotto il profilo dell’inadempimento precontrattuale e del risarcimento del danno” e comunque infondate nella specie alla luce delle acquisite risultanze testimoniali; ed in punto di adeguatezza dell’investimento, tenuto conto delle avvertenze figuranti in tal senso nel modulo d’ordine, degli incontri che ne avevano preceduto la sottoscrizione e della ragionevole consapevolezza, desunta anche dal volume dell’investimento, del sottoscrittore.

Infondati ha infine giudicato gli addebiti nei confronti del Banco Popolare, atteso che il contratto di mera custodia e di amministrazione con esso intercorso a seguito del trasferimento dei titoli dalla BAM non era fonte “di alcuna obbligazione di assistenza, consulenza e di informazione sull’andamento dei singoli investimenti” in guisa del cui inadempimento potesse esserne dichiarata la responsabilità come preteso.

1.3 La cassazione dell’impugnata sentenza è ora reclamata dai ricorrenti C. – G. sulla base di dodici motivi di ricorso, illustrati pure con memoria.

Ad essi resistono con controricorso la Banca Agricola Mantovana – in seguito Banca Monte dei Paschi di Siena – ed il Banco Popolare.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso i ricorrenti censurano il giudizio della Corte d’Appello in ordine alla pretesa novità delle domande in punto di risoluzione e di annullamento del contratto così avendo modificato l’originaria domanda di nullità a seguito dei noti arresti di questa Corte 26724/04 e 26725/04 -, deducendo che esso sia affetto o da un vizio di insufficiente motivazione in quanto avendo chiesto, insieme alla premessa declaratoria di nullità, anche la restituzione delle somme investite e il risarcimento del danno, avevano inteso “evidenziare come la domanda di restituzione (e di danno) non fosse fondata solo sulla dedotta nullità, ma anche sulle violazioni degli obblighi comportamentali”, mentre la sentenza si era limitata ad esaminare il tenore letterale della domanda formulata in primo grado, senza svolgere una corretta disamina della stessa (primo motivo); ovvero da un vizio procedurale in relazione agli artt. 345 e 112 c.p.c., in quanto, in ragione della formulazione impressa alle proprie istanze, “la espressa domanda di risoluzione formulata nella citazione doveva già ritenersi compresa nella domanda proposta in primo grado” (secondo motivo).

1.2. Entrambi i motivi che possono essere esaminati congiuntamente in quanto afferenti al medesimo tema decisionale sono inammissibili per difetto di interesse.

Premesso invero che secondo una consolidata massima di diritto vivente “l’interesse ad agire, previsto quale condizione dell’azione dall’art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l’esercizio della giurisdizione l’attore soffrirebbe un danno” (Cass., Sez. L., 23/11/2007, n. 24434) e che non diversamente si atteggia l’interesse ad impugnare ove esso si correla “all’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio” (Cass., Sez. 2, 7/02/2011, n. 3024), nella specie difetta la necessaria correlazione tra la doglianza sollevata ed il bene della vita che si intende per effetto di essa conseguire, atteso che il giudice d’appello – pur sollecitato con il secondo motivo di gravame a soppesare gli effetti della dedotta violazione degli obblighi comportamentali dell’intermediario sotto l’azionato profilo della responsabilità precontrattuale del medesimo e del pedissequo riflesso risarcitorio – ne ha qui motivatamente escluso la ricorrenza facendo esteso richiamo alle risultanze processuali emerse in questo senso, di modo che, in disparte dalla fondatezza o meno del vizio denunciato, è preliminarmente manifesto che i ricorrenti non hanno interesse alcuno a dolersi dell’impugnata statuizione, essendo stata la sottostante questione di merito giudicata infondata dal decidente. 2.1. Il terzo motivo di ricorso lamenta la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione con cui il giudice d’appello ha disatteso l’eccezione in punto di nullità del contratto per difetto di forma scritta in quanto privo della sottoscrizione della banca.

Si sostiene, da un lato, che si pone infatti in insanabile contrasto con l’ulteriore affermazione che il modulo sottoscritto ad inizio rapporto dal cliente potesse costituire di per sè solo il contratto la presa d’atto, presente sul medesimo modulo, con cui il cliente dichiarava di ricevere un altro esemplare del contratto debitamente sottoscritto da un rappresentante della banca, essendo evidente “come l’accettazione della banca dovesse essere espressa mediante altro modulo a quello inscindibilmente collegato”; dall’altro, che la decisione risulta illogica laddove ha attribuito rilevanza dirimente alla circostanza che su di esso fosse stato apposto un visto costituente manifestazione della volontà di accettazione della banca, sebbene inserito in uno spazio del modulo che per l’avvertenza che lo contrassegnava “non era deputato a ricevere dichiarazioni contrattuali”.

2.2. Il motivo è infondato.

Va qui ribadito che i vizi denunciati devono afferire all’iter logico-argomentativo della decisione – nel senso che mentre l’uno deve rappresentare un’anomalia motivazionale sotto l’aspetto della necessaria coerenza nella valutazione delle risultanze processuali in grado di giustificare la regolazione della specie in base alla norma applicata, l’altro è inteso ad evidenziare un insanabile contratto tra argomentazioni logicamente incompatibili in modo tale che sia pregiudicata la comprensibilità della decisione – va escluso che l’impugnata pronuncia sia affetta dalle sollevate censure logiche, avendo essa motivato in maniera congrua e coerente, e senza incorrere in alcuna deviazione argomentativa che ne comprometta la ratio ispiratrice, che nella specie i prescritti requisiti di forma hanno trovato piena e completa osservanza. Ha invero condivisibilmente affermato il giudice d’appello che il modulo di che trattasi “non esprime una mera proposta e una dichiarazione unilaterale, ma ha il tenore ed il contenuto di un contratto”; “come tale è denominato nella intestazione e nel testo contiene la dichiarazione degli appellanti dell’avvenuta consegna e sottoscrizione dei documenti contrattuali ed in particolare della consegna di una copia del contratto “debitamente sottoscritta dai soggetti abilitati a rappresentarvi”; e “non subordina l’efficacia del contratto all’approvazione di altro organo della banca, regola in modo dettagliato il rapporto, è completo della approvazione specifica per iscritto di alcune clausole ex artt. 1341 e 1342 c.c. e reca in calce la sottoscrizione del funzionario incaricato”; e, quanto al fatto che la sottoscrizione di quest’ultimo fosse stata apposta su uno spazio non appropriato, giudica conclusivamente tale collocazione “priva di reale significato”, sia perchè la destinazione dello spazio ad altra attività è cancellata dal timbro della banca sia perchè “lo schema del contratto non prevede, come detto, una ulteriore e successiva approvazione da parte di altro funzionario dell’istituto”.

Si tratta di affermazioni assolutamente logiche e conseguenti che mettono la decisione al riparo dalla ventilata critica motivazionale e che inducono, per contro, a ravvisare il carattere prettamente fattuale delle doglianze prospettate.

3.1 Con il quarto motivo di ricorso i C. – G. si dolgono, in relazione a quanto da essa statuito in ordine all’indeterminatezza degli obblighi assunti dalla banca in materia di spese e commissioni, della contrarietà dell’impugnata decisione al principio della rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali, nella specie asseritamente violato dal giudice d’appello per aver escluso la rilevabilità dell’eccezione per mancanza di prova del fatto costitutivo (nella specie l’omessa consegna del “foglio analitico” specificante le suddette spese e commissioni), sebbene una volta rilevato che il foglio analitico non era stato prodotto, il decidente “avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto quadro”.

3.2. Il motivo, che rieccheggia gli ultimi e più recenti arresti delle SS.UU. di questa Corte in tema di rilevabilità d’ufficio delle nullità di protezione (Cass., Sez. U, 12/12/2014, n. 26242 e n. 26243) propugnando la tesi che la mancata produzione in giudizio del foglio analitico contenente l’indicazione delle spese e delle commissioni pregiudichi la determinazione del contenuto del contratto e ne renda perciò indeterminato l’oggetto con l’ovvio riflesso della nullità di esso a mente dell’art. 1419 c.c., comma 2 – è infondato e va perciò disatteso.

Questa Corte – chiamata a misurarsi con il tema dei riflessi di dette pronunce con riguardo ai contratti de quibus, nella parte in cui esse hanno esteso, come detto, il regime della rilevabilità d’ufficio anche alle nullità di protezione, in cui tradizionalmente si collocano le disposizioni che in materia di intermediazione finanziara prevedono ipotesi di nullità del contratto a beneficio del solo cliente – ha già infatti avuto modo di precisare che, sebbene per effetto delle citate pronunce delle SS.UU. il campo della rilevabilità d’ufficio si sia considerevolmente ampliato, tanto da consentire che anche in sede di appello e sinanco in cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere a siffatto rilievo, “il principio del rilievo officioso della nullità va coordinato, nel giudizio di gravame, con quello del divieto di domande nuove, cosicchè l’istanza, ivi formulata per la prima volta, di declaratoria della nullità non può essere esaminata, potendo solo convertirsi nella corrispondente eccezione: con la conseguenza che, nella specie, il giudice di appello non può dichiarare d’ufficio la nullità del contratto quadro, traducendosi tale pronuncia nell’inammissibile accoglimento di una domanda nuova” (Cass., Sez. 1, 16/03/2016, n. 5249). In breve si è osservato nell’occasione, con motivazione che il collegio intende far propria, che essendo preclusa alla parte appellante ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la proposizione di domande nuove in appello e quindi non potendo essere introdotta per la prima volta in quella sede una domanda di nullità del contratto che non sia già stata proposta in primo grado, il giudice d’appello può esaminare la relativa istanza solo in guisa di eccezione, poichè allo stesso modo in cui non potrebbe accogliere la domanda nuova di dichiarazione di nullità del contratto quadro, perchè appunto nuova, parimenti non potrebbe pervenire allo stesso risultato di accogliere la domanda, perciò inammissibile, pronunciando d’ufficio la nullità di un contratto per ragioni diverse da quelle fatte valere dall’attore in primo grado.

Dunque, quand’anche l’affermazione del giudice d’appello in parte qua potesse considerarsi censurabile, ciò non sortirebbe in ogni caso l’effetto auspicato, giacchè la rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto non può risolversi in un’interpretazione abrogatrice del divieto di domande nuove in appello.

4.1. Il quinto, il sesto, il settimo ed il decimo motivo del ricorso C. – G. addebitano alla sentenza impugnata, in relazione a quanto da essa affermato in ordine alla violazione degli obblighi informativi, nell’ordine, un errore di diritto nell’applicazione degli artt. 1337 e 1453 c.c., posto che la violazione degli obblighi in parola dopo i già citati pronunciamenti delle SS.UU. “comporta responsabilità contrattuale con relativo obbligo risarcitorio ed eventuale risoluzione del predetto contratto” (quinto motivo); un vizio di grave insufficienza e contraddittorietà della motivazione, vero che alla luce delle risultanze istruttorie già riassunte nel secondo motivo d’appello e consistenti, tra l’altro, nella deposizione dei testi e nelle allegazioni del perito d’ufficio, “la motivazione dell’impugnata sentenza appare all’evidenza gravemente omissiva, superficiale e contraddittoria” (sesto motivo); ed ancora un errore di diritto in relazione al D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, art. 17 e all’art. 5, comma 2, Reg. Consob 10943/97, dal momento che, sebbene le norme citate vincolino l’intermediario a fornire una completa e specifica informazione in ordine ad ogni singolo investimento, il giudice d’appello “ha del tutto disatteso il disposto normativo perchè ha ritenuto adempiuto l’obbligo informativo specifico” sulla base di informazioni (relazione tra maggior rendimento e maggior rischio e qualità di paese emergente dell’emittente) generiche e fuorvianti (settimo motivo); ancora un vizio di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione nella parte in cui essa ha ritenuto indimostrato che i danni lamentati dagli appellanti avessero causa nella asserita violazione degli obblighi de quibus, sebbene la prova del nesso di causalità fosse desumibile nella specie “per presunzioni” avuto riguardo alla natura dell’investimento (obbligazioni quotate, tradizionalmente più sicure), alla propensione di rischio (media e non considerevole) e all’accettazione di oscillazione legate ai cambi, ma non all’insolvenza dell’emittente (decimo motivo).

4.2. Tutti i sopradetti motivi – esaminabili congiuntamente in quanto afferenti al medesimo nucleo decisionale degli obblighi informativi dell’intermediario – sono affetti da pregiudiziale inammissibilità.

4.3. Tanto i vizi motivazionali che le censure di diritto presi nel loro complesso sono infatti diretti, ben oltre i limiti consentiti dal sindacato di legittimità esperibile davanti a questa Corte, a sollecitare la rinnovazione del giudizio di fatto espresso dalla Corte territoriale, opponendo alla valutazione dei fatti e delle circostanze istruttorie – che il giudice di merito ha operato con piena coerenza logica e supportato con motivazione adeguata, traendone la conclusiva convinzione della totale infondatezza degli assunti appellanti – la propria personale interpretazione di esse nell’auspicio che ciò, mentore questa Corte, possa sortire un esito della lite diverso e più favorevole.

4.4. Ciò detto, anche singolarmente considerati, ciascuno dei rassegnati motivi di ricorso non si sottrae ad analogo giudizio: il quinto, ancorchè sollevi una questione di diritto, allegando i riflessi risolutori e risarcitori dell’asserita violazione degli obblighi informativi, non coglie la ratio decidendi, avendo invero il giudicante escluso la ricorribilità nella specie della violazione dedotta, non già incorrendo in un errore di individuazione o di sussunzione come assunto, ma, a conferma di quanto già in più in generale affermato, sulla base di una puntuale ed analitica disamina delle risultanze di fatto; il sesto ed il decimo, pur se intesi a denunciare un vizio motivazionale sotto diverse angolazioni – e già per questo inammissibili, ove operanti, come qui, una mescolanza di inscindibili censure (Cass., Sez. 1, 23/09/2011, n. 19443) – sono manifestamente estranei al paradigma dei vizi denunciati, che già si è avuto occasione di ricordare con riferimento al terzo motivo di ricorso; il settimo si espone ai medesimi rilievi del quinto, atteso che non è il preteso errore di diritto a rendere insoddisfacente la decisione impugnata, ma la lettura dei fatti di causa che essa ha operato nel caso di specie.

5.1. Con l’ottavo e nono motivo di ricorso i C. – G. impugnano il giudizio espresso dalla corte territoriale riguardo all’eccepita inadeguatezza dell’investimento, assumendone la contrarietà al D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, art. 17 e all’art. 5, comma 2, Reg. Consob 10943/97, vero, in particolare, che la norma regolamentare “è assai chiara nel prevedere che l’autorizzazione scritta del cliente a dar corso ad una operazione inadeguata debba fare, per evitare facile elusioni del fondamentale obbligo, esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, che, dunque e indubitabilmente, debbono essere esplicitate nel testo scritto della autorizzazione” con particolare riferimento all’offering circular sotteso all’emissione e al rating dell’emittente (ottavo motivo); e l’insufficienza e la contraddittorietà motivazionale, vero, da un lato, che “il solo richiamo alla segnalazione del rischio fa esclusivo riferimento alla inadeguatezza per oggetto e nulla dice in relazione all’omessa segnalazione della inadeguatezza per tipologia”, mentre, dall’altro, una volta accertato che l’investimento non era stato sconsigliato per le dimensioni e che non vi era autorizzazione per iscritto, il giudice d’appello “avrebbe dovuto ritenere l’obbligo della banca di astenersi dall’operazione”.

5.2. I motivi – che possono essere trattati insieme poichè diretti a censurare la decisione in ordine alle informazioni di adeguatezza dell’operazione – non hanno fondamento.

Sul filo invero dell’insegnamento dispensato da questa Corte, giusta il quale “in tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d’ordine, contenente la segnalazione d’inadeguatezza dell’operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l’obbligo previsto in capo all’intermediario dall’art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l’omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l’onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese” (Cass., Sez. 1, 6/06/2016, n. 11578), va qui esclusa tanto la denunciata violazione di diritto quanto il dedotto vizio motivazionale, atteso che, come la Corte d’Appello ha positivamente acclarato in modo del tutto congruo rispetto ai dati fattuali a sua disposizione – integrando, per di più, il proprio negativo giudizio anche con la condivisibile considerazione che il maneggio di consistenti somme di denaro (nella specie l’investimento censurato aveva comportato una spesa di 450.000,00 Euro) presuppone adeguate capacità di determinazione in capo all’investitore, tra le quali, non ultima, quella di saper valutare, a fronte dell’informazione di non adeguatezza resa dalla banca, le potenzialità anche in termini di rischio finanziario dell’investimento – che l’ordine, peraltro già assistito dalla avvertenza di non adeguatezza, nonchè dalla segnalazione che si trattava di “operazione eseguita fuori dai mercati regolamentati”, era stato preceduto da “numerosi incontri” e che la circostanza che la banca avesse informato il cliente dei rischi sottesi all’operazione era stata “confermata testimonialmente”. Onde da ciò la conclusione, immune quindi dai denunciati vizi, che nella specie l’investimento si era concretizzato in base ad una “scelta consapevole del cliente” e che era provato l'”idoneo adempimento del dovere di diligenza, attenzione e chiarezza da parte della banca”.

5.3. Conclusione, questa, che non si rende suscettibile di revisione neppure alla luce delle specifiche contestazioni che i ricorrenti muovono alla decisione impugnata in punto di omesso richiamo all’offering circular e all’omessa indicazione del rating, che quand’anche possano determinare un onere probatorio a carico dell’intermediario, secondo quanto più sopra ricordato dal citato precedente di questa Corte – costituiscono informazioni che, in quanto dirette a rendere più appropriata la valutazione dei profili di rischio illustrando insieme alle caratteristiche dell’emissione i dati salienti dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario dell’emittente, anche in prospettiva della futura evoluzione delle proprie attività – dati riassunti di regola in un’indicazione sintetica espressa in numeri ed in cifre -, non fuoriescono dal perimetro dell’informazione dovuta ai sensi dell’art. 29 Reg. Consob 11522/98 – e all’epoca dell’investimento di che trattasi dall’art. 6 Reg. Consob 10943/97 – e dall’obbligo perciò dell’intermediario di rappresentare, se del caso, l’inadeguatezza dell’investimento, di talchè, fermo che il profilo in questione ha preminente rilevanza sul piano della prova, nell’avvertenza relativa, intesa a rendere edotto l’investitore che rispetto al profilo di rischio conosciuto, l’investimento non è adeguato, deve ritenersi compresa ogni informazione utile in questo senso, in cui, anche se non oggetto di esplicita enunciazione, può ben riflettersi il giudizio del mercato sull’affidabilità dell’emissione e sulla stabilità dell’emittente.

6.1. L’undicesimo e dodicesimo motivo di ricorso investono la posizione del Banco Popolare e deducono nell’ordine, la violazione del D.Lgs. 22 febbraio 1998, n. 58, art. 21 e degli artt. 1337, 1338, 1374, 1375 e 1175 c.c., in quanto il giudice gravato ne avrebbe escluso ogni responsabilità nell’occorso sul rilievo dei compiti di deposito e custodia conferiti al medesimo, sebbene le regole comportamentali previste dalla prima delle norme citate “debbano applicarsi anche al servizi di investimento accessorio di custodia e amministrazione titoli” e le restanti norme “si estendano anche alle cosidette obbligazioni collaterali di protezione, di informazione e di collaborazione” (undicesimo motivo); ed un vizio di insufficiente motivazione, non avendo il giudicante, pur a fronte delle riportate deduzioni in diritto, “neppure spiegato in che cosa diversamente consiste il dovere di salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati” e avendo “ingiustificatamente” ignorato quanto dedotto a proposito degli obblighi di protezione (dodicesimo motivo).

6.2.1. L’undicesimo motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare gli obblighi di informazione gravanti sull’intermediario a mente del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. b), (“Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: (…) b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”), ancorchè ne sia ipotizzabile la cogenza anche in relazione alle prestazioni accessorie assunte da questo e, quindi, anche in relazione ai contratti di gestione ed amministrazione titoli di cui l’intermediario assume i compiti di custodia, non sono tuttavia scindibili dal contratto quadro di investimento regolato dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 e ne presuppongono la stipulazione, non essendo altrimenti configurabili se non in quanto afferenti alle prestazioni accessorie al cui adempimento l’intermediario si sia obbligato all’atto di concludere il contratto quadro. Se è infatti vero che “gli obblighi di informazione previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 (TUF). non riguardano soltanto la fase anteriore alla stipula del contratto di negoziazione, ma anche la fase successiva, è pur vero che gli obblighi relativi alla fase di esecuzione attengono allo svolgimento successivo del rapporto quale è predeterminato dallo stesso contratto quadro, che disciplina le modalità con cui devono essere impartiti gli ordini dal cliente ed eseguiti dall’intermediario i singoli ordini di investimento o disinvestimento; si devono invece escludere obblighi di informazione successivi alla concreta erogazione del servizio e relativi, quindi, all’investimento effettuato, quando non sia previsto nel contratto un servizio di gestione del portafoglio o un servizio di consulenza” (Cass., Sez. 1, 30/01/2013, n. 2185, in Società, 2013, 4, 462).

Rettamente perciò la Corte d’Appello ne ha negato l’inadempimento da parte del Banco Popolare, presso cui i titoli, negoziati a suo tempo per il tramite della BAM, erano stati trasferiti a fini di custodia ed amministrazione, giacchè i compiti gravanti sul depositario, officiato in tal senso a mente dell’art. 1838 c.c., per come imposto dalla norma, si esauriscono nella sola conservazione dei titoli e nella loro amministrazione, consistenti in particolare nella riscossione dei dividendi e degli interessi, con esclusione perciò di ogni obbligo ulteriore e, segnatamente, degli obblighi consultivi ed informativi sottesi alla gestione del portafoglio.

6.2.2. Si risolvono viceversa in un’inammissibile contestazione delle ragioni di fatto della decisione le doglianze motivazionali esternate con il dodicesimo motivo di ricorso, risultando il ragionamento del giudice territoriale in parte qua immune da anomalie logico-argomentative laddove ha ineccepibilmente constatato che i ricorrenti avevano stipulato con il Banco Popolare “un contratto di mera custodia e non un contratto di gestione”, onde, coerentemente con i compiti assunti in quella sede, come si è poc’anzi precisato, nessun obbligo informativo propriamente inerente alla gestione del portafoglio era configurabile a carico del depositario in ragione del quale se ne potesse reclamare la chiamata in responsabilità per il rovinoso corso conosciuto in prosieguo da alcun titoli depositati presso di lui.

7. Il ricorso va dunque respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in favore di ciascuna delle parti intimate nella somma di Euro 10200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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