Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16317 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. II, 26/07/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31765/2005 proposto da:

Z.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI DONNA OLIMPIA 134, presso lo studio dell’avvocato IZZO

Nunzio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PARISI

CIRO;

– ricorrente –

contro

L.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato GRASSO

ROSALBA, rappresentato e difeso dall’avvocato TATARANO Carlo;

– controricorrente –

avversl la sentenza n. 288/2005 della C.A. di Lecce – Sez. DIST. di

TARANTO, depositata il 14/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato IZZO NUNZIO difensore del ricorrente

che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato TATARANO Carlo, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Z.C., promittente acquirente di un immobile sito in (OMISSIS), in forza di contratto preliminare di compravendita concluso il 27-7-1996, conveniva dinanzi al Tribunale di Taranto L.G., promittente venditore, chiedendo la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c., essendosi il convenuto rifiutato di stipulare il contratto definitivo in sede di convocazione dinanzi al notaio.

Con sentenza del 19-10-2001 il Tribunale adito, in accoglimento della domanda, pronunciava il trasferimento dell’immobile oggetto del preliminare in favore dell’attore verso il pagamento del saldo di L. 140.000.000 previsto a titolo di corrispettivo, detratto quanto già versato a titolo di caparra.

A seguito di gravame proposto dal L., la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza depositata il 14/9/2005, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda attrice. La Corte territoriale, nel dare atto che lo Z., tramite il suo legale, con lettera del 17-9-1996, adducendo l’inadempimento del promittente venditore, aveva chiesto a quest’ultimo la restituzione del doppio della caparra confirmatoria versatagli, e che il L., con lettera del 18-9-2006, pur addebitando l’inadempimento alla controparte, aveva offerto la restituzione della caparra ricevuta, rilevava che la richiesta di adempimento coattivo avanzata in giudizio dall’attore doveva considerarsi preclusa per effetto delle concorde volontà già manifestata dalle parti di sciogliere il contratto.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre lo Z., sulla base di tre motivi.

Il L. resiste con controricorso.

In prossimità dell’udienza lo Z. ha depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso per inosservanza del termine prescritto dall’art. 370 c.p.c., comma 1 (quaranta giorni dalla notifica del ricorso, effettuata il 14-12-2005), sollevata dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c..

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 17352 del 24/7/2009, hanno precisato che in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e che, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. In casi del genere, pertanto, non è necessario il preventivo ricorso al giudice per l’autorizzazione alla ripresa del procedimento di notificazione.

In applicazione di tale principio, al quale si intende dare continuità, deve escludersi, nella specie, la dedotta tardività della notifica del controricorso, in quanto dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente risulta che il predetto atto è stato spedito per la notifica al domiciliatario, ai sensi della L. n. 53 del 1994, il 23-1-2006 (e, quindi, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, effettuata il 14-12-2005) e nuovamente spedito per il rinnovo il 3-2-2006, pochi giorni dopo la restituzione al mittente (avvenuta il 31-1-2006) del plico postale, non notificato per “indirizzo insufficiente”.

Non può accedersi, invero, alla tesi del ricorrente, secondo cui l’esito negativo della prima notifica sarebbe imputabile al L., il quale, nell’indicare l’indirizzo del destinatario, non avrebbe riportato il numero civico.

Tale affermazione risulta contrastata dalla relata di notifica del 23- 1-2006, nella quale l’Ufficiale Giudiziario ha dato atto di aver provveduto, su richiesta del resistente, alla spedizione del piego raccomandato all’indirizzo del destinatario in (OMISSIS). E’ vero che tale numero civico risulta apposto a penna, pur essendo stata la relata redatta a macchina. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, tuttavia, a circostanza non vale a comprovare che si tratti di un’aggiunta postuma, effettuata dopo la restituzione del primo plico e quando era ormai decorso il termine di legge per la notifica del controricorso. Onde inficiare la portata probatoria del documento in esame, infatti, il ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso, essendo pacifico che l’ufficiale giudiziario esercita pubbliche funzioni e che i suoi sono atti pubblici che soggiacciono alla disciplina di cui all’art. 2700 c.c., in quanto attestanti le operazioni da lui compiute (Cass. Sez. 3, 22/2/2010 n. 4193).

2) Con il primo motivo di ricorso lo Z. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 101, 112, 115, 116, 183, 184 e 345 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Assume che la Corte di Appello, nell’accogliere la domanda nuova proposta nel giudizio di secondo grado dal L., di inammissibilità della domanda attrice ex art. 2932 c.c., per la sussistenza di presunti “reciproci atti di recesso dal preliminare “, ha violato il principio di inammissibilità di domande nuove in appello. Sostiene, inoltre, che tale domanda, essendo stata proposta dall’appellante in via subordinata, non poteva essere esaminata prima dello scrutinio delle censure formulate in via principale, dirette ad accertare la legittimità del recesso esercitato dal convenuto.

Rileva che l’ordine di proposizione delle domande appartiene alla disponibilità delle parti e non può essere modificato dal giudice, senza violare il principio della domanda e della conformità della decisione a quanto chiesto e domandato. Aggiunge che l’accoglimento della censura proposta in via subordinata dall’appellante presupponeva logicamente la legittimità della pretesa avanzata dalla stessa parte in via principale, che doveva, pertanto, necessariamente essere scrutinata. Rileva, inoltre, che, essendo richiesta la forma scritta ad substantiam per tutti gli atti connessi alla vendita di immobili, deve ritenersi priva di validità la richiesta di restituzione del doppio della caparra, avanzata con la lettera del 17- 9-1996 dal legale dello Z., privo di qualsiasi potere negoziale in nome e per conto di quest’ultimo.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1350, 1351, 1362, 1363, 1366, 1369, 1372, 1373, 1375, 1385, 1388, 1389, 1392, 1399, 1453, 1458, 1460 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Nel ribadire che la lettera del 17-9-1996 del dr. proc. P.C. non poteva integrare la fattispecie del recesso unilaterale dal contratto preliminare, in quanto il legale era sprovvisto di qualsiasi potere negoziale al riguardo, fa presente che il L. era pienamente consapevole del fatto che lo Z. non aveva manifestato alcuna intenzione di recedere, tant’è vero che non aveva mai provveduto a versare il doppio della caparra, ma si era limitato ad offrire solo la restituzione della somma dal medesimo qualificata come “acconto”, e in primo grado aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte. Sostiene che nella specie non solo manca il mutuo consenso espresso in forma scritta, ma si è in presenza di due diverse e contrastanti manifestazioni di volontà.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1353, 1358, 1362, 1363, 1366, 1369, 1372, 1373, 1375, 1385, 1388, 1453, 1458, 1460 c.c., nonchè dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Afferma che la sentenza impugnata ha violato le disposizioni di legge dettate in materia di contratto preliminare con il quale sia stata prevista una caparra confirmatoria, per cui il recesso può essere esercitato solo dalla parte adempiente ed a condizione che venga corrisposto il doppio della caparra da parte del contraente iadempiente. Sostiene che la presunta dichiarazione di recesso del L., in quanto proveniente da un contraente inadempiente, non può avere alcuna rilevanza giuridica, mentre la richiesta del doppio della caparra da parte del contraente adempiente, a prescindere dal fatto che è stata avanzata da un procuratore sprovvisto di poteri negoziali, non è comunque idonea a produrre effetti, non essendosi realizzata la condizione necessaria del pagamento ad opera della controparte.

I motivi, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Le deduzioni svolte riguardo al divieto di proposizione di domande nuove in appello è inconferente, in quanto, come si evince dalla lettura delle conclusioni dell’appellante, trascritte nella sentenza impugnata, il L., con l’atto di gravame, non ha affatto chiesto in via di azione l’accertamento dell’intervenuto scioglimento del contratto preliminare in forza dei reciproci atti di recesso delle parti, ma ha prospettato la questione solo in via di eccezione, al fine di paralizzare la domanda attrice.

Come è stato evidenziato nel controricorso ed è stato confermato dall’esame diretto degli atti (consentito a questa Corte per la natura processuale del vizio denunciato), d’altro canto, già nella comparsa di costituzione di primo grado il L. aveva dedotto che lo Z., con lettera del 17-9-2006, aveva chiesto al convenuto la restituzione del doppio (L. 60.000.000) della somma versatagli come caparra confirmatoria, e che il resistente, con lettera in pari data, aveva a sua volta restituito all’attore la somma di L. 30.000.000, versatagli a titolo di caparra, che era stata rifiutata;

comportamenti che erano stati espressamente considerati dal convenuto come “sintomatici del fatto che il contratto preliminare si era risolto” e “in contrasto con la richiesta di esecuzione avanzata nell’atto di citazione e da ciò la sua inammissibilità ed infondatezza”.

L’eccezione proposta, pertanto, non investendo un nuovo tema d’indagine, non poteva ritenersi preclusa in appello. Come è stato chiarito da questa Corte, infatti, costituiscono eccezioni nuove, inammissibili in appello ai sensi del cit. art. 345 c.p.c. (nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990), la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, la deduzione di nuovi fatti, l’introduzione nel processo di un nuovo tema di indagine e di decisione, l’alterazione dell’oggetto sostanziale e dei termini della controversia, in modo da dar luogo ad una allegazione difensiva diversa da quella sviluppata ed esplorata in primo grado (Cass. Sez. 2, 16-7-2004 n. 13253).

Sotto altro profilo, si osserva che il giudice, nel t’esaminare le varie questioni prospettategli dalle parti, è tenuto a dare priorità solo a quelle che per loro natura e contenuto -come le pregiudiziali e le preliminari- meritano logica e giuridica precedenza, mentre, negli altri casi, seppure la opportunità di un coordinamento logico di esse può suggerire una considerazione prioritaria di talune questioni rispetto ad altre, ed un particolare ordine di gradualità logica può apparire utile o apprezzabile, è tuttavia da escludere che il rispetto di un qualsiasi ordine prestabilito costituisca una condizione di legittimità della decisione, la quale può affrontare le varie questioni secondo la distribuzione ritenuta più opportuna (Cass. 23-6-1982 n. 3831). In ogni caso, il mancato rispetto, da parte del giudice, dell’ordine logico in cui si pongono le questioni insorte nel processo, può rilevare come motivo di impugnazione della sentenza solo nella eventualità che abbia determinato una contraddittorietà della motivazione (Cass. 7-5-2004 n. 8720).

Nella specie, la Corte di Appello ha ritenuto “logicamente sovraordinatà” la censura sollevata dall’appellante al punto 2) del gravame circa l’intervenuta risoluzione del contratto preliminare per effetto del reciproco recesso operato dalle parti anteriormente alla introduzione del presente giudizio. E, in effetti, appare ben evidente che trattavasi di eccezione la cui positiva delibazione poteva di per sè valere (come di fatto è avvenuto) a paralizzare l’accoglimento della domanda attrice di adempimento in forma specifica del contratto preliminare. Il giudice territoriale, pertanto, ha correttamente esercitato il potere di esaminare le questioni proposte nell’ordine ritenuto utile perchè la decisione potesse assorbire e rendere superfluo l’esame di ogni altra questione prospettata.

I rilievi mossi dal ricorrente circa la non riconducibilità allo Z. della comunicazione di recesso sottoscritta dal suo legale, inviata al L. il 17-9-2006, introducono un’eccezione nuova, inammissibile in questa sede. E’ noto, infatti, che i negozi posti in essere dal “falsus procurator” non sono nulli, bensì privi di efficacia, e che tale inefficacia non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione dello “pseudo-rappresentato” (tra le tante v. Cass. Sez. 2, 17-6-2010 n. 14618; Cass. Sez. 2, 7-2-2008 n. 2860; Cass. Sez. 3, 26-2-2004 n. 3872). L’eccezione in parola, pertanto, avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata nel giudizio di merito. Lo Z., al contrario, nei precedenti gradi di giudizio non ha mai contestato la sussistenza del potere rappresentativo in capo al soggetto che nel richiedere al L. la restituzione del doppio della caparra aveva espressamente dichiarato di agire in suo nome e per suo conto.

La Corte di Appello, nel ritenere fondata l’eccezione di inammissibilità della domanda sollevata in via subordinata dall’appellante, si è uniformata al condivisibile principio enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui, qualora un contraente comunichi la dichiarazione di recesso con contestuale richiesta di restituzione della somma versata a titolo di anticipo (o caparra) e di rimborso delle spese sostenute ed il contraente asserito inadempiente comunichi anch’esso la volontà di recedere -pur attribuendo l’inadempimento all’altra parte- e la disponibilità alla restituzione delle somme richieste, si verifica la risoluzione del contratto, atteso che le due dichiarazioni di recesso -pur non determinando un accordo negoziale risolutorio, come nell’ipotesi del mutuo consenso, in quanto muovono da premesse contrastanti- sono tuttavia dirette all’identico scopo dello scioglimento del contratto e della restituzione delle somme versate, con la conseguenza che resta preclusa la domanda di adempimento successivamente proposta da uno dei contraenti (Cass. Sez. 2, 14-3-1988 n. 2435).

E’ appunto quanto si è verificato nel caso in esame, in cui lo Z., tramite il proprio legale, con lettera del 17-9-1996, adducendo l’inadempimento del promittente venditore, ha chiesto a quest’ultimo la restituzione del doppio della caparra confirmatoria versatagli, e il L., con lettera del 18-9-2006, pur addebitando l’inadempimento alla controparte, ha offerto la restituzione della caparra ricevuta. Tali missive, infatti, al di là della diversità delle ragioni addotte dalle parti a giustificazione della loro determinazione e della conseguente divergenza tra la somma richiesta in restituzione dal prominente acquirente (il doppio della caparra confirmatoria) e quella offerta dal promittente venditore (il solo importo materialmente versato dalla controparte), manifestano in modo inequivoco la convergente volontà dei contraenti, espressa in forma scritta, di sciogliere il vincolo contrattuale.

Legittimamente, pertanto, la Corte di Appello ha ritenuto preclusa la domanda di esecuzione in forma specifica proposta dall’attore, non potendosi dare esecuzione a un contratto preliminare ormai estinto.

Ne consegue l’irrilevanza della questione dedotta dal ricorrente, secondo cui il L., in quanto contraente inadempiente, non avrebbe potuto esercitare la facoltà di recesso unilaterale prevista dall’art. 1385 c.c.. Alla luce del principio di diritto innanzi enunciato, infatti, ciò che vale a precludere la possibilità, per le parti, di richiedere l’esecuzione del contratto preliminare, è la comune volontà, dalle stesse in precedenza manifestato, di non mantenere in vita il vincolo contrattuate. Ai fini considerati, pertanto, si palesa superflua l’indagine volta ad accertare quale dei due contraenti debba considerarsi inadempiente e a quale di essi spetti il diritto di recesso; indagine che dovrà essere compiuta solo al diverso effetto di stabilire (il che non costituisce oggetto del thema decidendum del presente giudizio) la sorte definitiva della caparra confirmatoria versata dal promittente acquirente.

Priva di pregio si palesa altresì l’ulteriore questione prospettata nel ricorso circa la mancata adesione del L. alla richiesta dello Z. di restituzione del doppio della caparra versata.

L’assunto del ricorrente, oltre ad attribuire rilevanza (in contrasto con quanto sopra evidenziato) alla legittimità del recesso dal medesimo esercitato, si basa, in buona sostanza, sul presupposto secondo cui l’effetto solutorio provocato dalla dichiarazione di recesso sarebbe condizionato alla restituzione del doppio della caparra; laddove il recesso unilaterale previsto dall’art. 1385 c.c., comporta l’effetto risolutivo indipendentemente dall’adesione del contraente inadempiente (Cass. Sez. 2, 14-3-1988 n. 2435).

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dal resistente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA