Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16317 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11487-2020 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLAUDIO PAOLONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 176/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello di C.L., gambiano, contro la decisione del tribunale che ne aveva a sua volta respinto la domanda di protezione internazionale;

contro la sentenza d’appello è ora proposto ricorso per cassazione;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione finalizzato alla eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – Il ricorrente denunzia nell’ordine: (i) la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7,8 e 14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, a proposito della avvenuta esclusione degli atti di persecuzione subiti, stante l’erronea ricognizione del concetto di persecuzione; (ii) la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 del t.u. imm., a proposito dei presupposti della protezione umanitaria; (iii) vizi di motivazione per avere la corte d’appello negato ogni forma di protezione in modo illogico e contraddittorio;

II. – il ricorso è inammissibile;

il primo motivo è estraneo alla ratio decidendi della sentenza, evinta dal rilievo che nessuna confutazione era stata prospettata, nell’appello, contro la ricostruzione della vicenda personale operata dal giudice di primo grado a base del diniego della misura del rifugio politico;

il secondo motivo è estraneo alla ratio decidendi della sentenza, evinta dal rilievo che nessuna autonoma argomentazione aveva sorretto la domanda di protezione umanitaria, notoriamente tale da imporre la specificazione di ragioni di vulnerabilità soggettiva;

il terzo motivo è inammissibile per genericità di contenuto: a fronte della motivata esclusione dei presupposti della protezione sussidiaria, non risultano specificati dal ricorrente concreti fatti storici la cui omissione andrebbe imputata alla corte d’appello nell’ottica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (v. Cass. Sez. U n. 8053 del 2014).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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