Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16317 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 04/08/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 04/08/2016), n.16317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20814-2012 proposto da:

L.G.G., rappresentato e difeso da se medesimo ex art.

86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE,

95, presso lo studio dell’avvocato MICHELE GIANNASIO, che pure lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MECENATE

27, presso lo studio dell’avvocato ANDREINA DI TORRICE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BORIS BOFFELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1938/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Marco INCHES, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Giorgio G.LINO difensore ex art. 86 c.p.c., che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DI PIERRO, con delega orale dell’Avvocato DI TORRICE

Andreina, difensore del resistente che ha chiesto di riportarsi al

controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il tribunale di Saronno rigettava la domanda di danni proposta nei confronti del liquidatore della società La Paranza, V.G., dall’avv. L.G. creditore di onorari professionali maturati per l’attività prestata a favore della predetta società posta in liquidazione.

Secondo il primo giudice l’attore non aveva dimostrato che il mancato pagamento delle somme dovute fosse stata causalmente determinata dalla condotta colposa del liquidatore ovvero dalla omessa registrazione nel piano finale di liquidazione del credito vantato dall’attore.

Con sentenza dep. il 31 maggio 2012 la Corte di appello di Milano rigettava l’impugnazione proposta dall’attore.

Secondo i Giudici:

– il tribunale aveva correttamente ritenuto tardive le allegazioni ed eccezioni formulate per la prima volta con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2), in quanto avrebbe dovuto proporle con quella di cui al comma 6, n. 1) citata norma, mai redatta;

– l’attore non aveva assolto l’onere probatorio di dimostrare che, se il debito fosse stato registrato nel piano di riparto, lo stesso sarebbe stato pagato;

-infatti, dal piano di riparto era emerso che alcun socio aveva percepito alcuna somma, non essendovi attivo da distribuire; non era stata offerta prova che le somme dovute fossero state destinate ad altri fini, dovendo considerarsi tardive (per le ragioni suindicate) le allegazioni formulate per la prima volta con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2) e comunque sfornite di prova, e ciò in particolare con riferimento alla denunciata svendita sotto mercato di un box di proprietà della società;

– la qualità di creditore privilegiato dell’istante era stata per la prima volta dedotta in secondo grado e in ogni caso, soltanto con accertamenti ufficiosi e come tali di natura esplorativa e perciò non consentiti, si sarebbe potuto accertare il pagamento di creditori chirografari, mentre d’altro canto era pacifica la esistenza di debiti tributari;

– non sussisteva, come preteso dall’attore peraltro con richiesta tardivamente introdotta, un obbligo del liquidatore di richiedere ai soci ulteriori finanziamenti, e peraltro l’affermazione dell’attore – sulla dolosa violazione di tale comportamento era smentita dal capitolato oggetto dell’interrogatorio formale dal predetto deferito al convenuto in cui si faceva riferimento alle sollecitazioni ai soci da parte del liquidatore di un intervento finanziario.

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione L.G. sulla base di tre motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Il primo motivo censura la sentenza laddove aveva ritenuto tardive le deduzioni anche istruttorie di cui alla memoria depositata ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 2 evidenziando che non sussisteva alcuna necessità di depositare la memoria di cui al comma 6, n. 1 ovvero di introdurre modifiche o precisazioni della domanda introduttiva atteso il tenore della comparsa di costituzione di controparte.

1.2.- Il motivo va disatteso.

In primo luogo, la censura difetta di autosufficienza laddove, non riportando il testo della memoria de qua, non consente di verificare l’ammissibilità o meno delle allegazioni e deduzioni formulate o ancora se avessero a oggetto prove ammissibili e rilevanti; peraltro – e tale rilievo è assorbente di ogni altra considerazione con autonoma ratio decidendi, come tale idonea a sorreggere la motivazione la sentenza impugnata, nel disattendere il relativo motivo di gravame, ha evidenziato che il tribunale non si era limitato a ritenere tardive le allegazioni ma le aveva considerate irrilevanti ai fini dell’accoglimento della domanda; in particolare, i Giudici di appello hanno ritenuto che, per quanto riguardava la denunciata svendita del box, la circostanza era rimasta priva di alcun riscontro probatorio e, in relazione al pagamento dei creditori chirografari, le richieste si erano tradotte nella inammissibile sollecitazione di accertamenti officiosi.

2.1.- Il secondo motivo censura la sentenza impugnata laddove non aveva dato rilevanza all’omesso adempimento dei doveri incombenti al liquidatore quale fonte di reponsabilità, escludendo che l’attore avesse assolto l’onere probatorio circa il nesso causale fra il mancato pagamento e l’omessa indicazione nel bilancio della posta di debito; in tal modo, aveva posto a carico del terzo creditore l’onere di dimostrare la esistenza di risorse finanziarie o ancora la destinazione ad altri fini delle somme spettanti al creditore. Censura ancora la sentenza laddove aveva in proposito escluso la svendita del box ceduto al consulente di parte nella causa Borella per il prezzo di Euro 6.250,00 a fronte di un costo storico 6.000,00 pagato 4/5 anni dopo la costruzione e proprio in coincidenza con la chiusura della società: era stata documentalmente provata la cessione a tale prezzo e la destinazione del ricavato a soddisfare il costruttore creditore chirografario, laddove il fatto notorio di cui all’art. 115 c.p.c., sottraeva l’attore dall’onere della prova circa la svendita sotto mercato, confermata dalla stima peritale.

Ribadito l’erroneo riferimento in proposito alle decadenze delle allegazioni, evidenzia che la domanda si fondava sulla omessa iscrizione, in sede di cancellazione della società, del debito e sull’omesso accertamento della effettiva situazione patrimoniale della stessa società, attesa la violazione dei doveri imposti al liquidatore.

2.2. Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha correttamente escluso che la responsabilità risarcitoria extracontrattuale del liquidatore evidentemente ex art. 2043 c.c. – potesse trovare fondamento nella (mera) omessa registrazione del credito, essendo necessario provare il nesso di causalità fra tale omissione (condotta) e le conseguenze pregiudizievoli: in sostanza, al fine di dimostrare la lesione patrimoniale, sarebbe stata necessaria la prova che, in considerazione della effettiva esistenza di attività patrimoniali altrimenti sufficienti a soddisfare il credito del legale, la violazione dei doveri ascritti al liquidatore fosse stata causa del mancato pagamento. Il che è stato per l’appunto escluso per l’accertata assenza di attivo patrimoniale o della destinazione ad altri fini di somme che avrebbero potuto realizzare il credito azionato. D’altra parte, è appena il caso di ricordare che in tema di prova civile, il fatto notorio, derogando al principio dispositivo e a quello del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile; pertanto, tra le nozioni di comune esperienza non possono farsi rientrare i criteri per la determinazione della stima del valore di mercato di un immobile.

3.1. Il terzo motivo denuncia che erroneamente era stata posta a carico dell’attore la prova della natura privilegiata del credito, sottovalutando la rilevanza della condotta del liquidatore consistita nella mancata iscrizione in bilancio del credito e nella accertata di somme al pagamento di creditori chirografari; censura le era irrilevante il riferimento alla esistenza di debiti tributari; denuncia ancora, come era stato dedotto nella seconda memoria, l’inerzia del liquidatore che avrebbe dovuto sollecitare i soci al pagamento dei debiti sociali.

3.2 – Il motivo è infondato.

L’accertamento compiuto dai Giudici sulla inesistenza di attivo patrimoniale, idoneo a soddisfare il credito attoreo, ha ad oggetto l’indagine di fatto, che è riservata al giudice di merito al quale spetta la valutazione delle prove e non è suscettibile di essere sindacata in sede di legittimità se non per vizio di motivazione. Al riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento Impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione. In effetti, le critiche formulate dal ricorrente non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sostenere l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici.

Ne consegue che: è del tutto inutile la discussione sulla natura di credito privilegiato della pretesa dell’istante; per quel che riguarda, poi, la richiesta di finanziamento ai soci, la sentenza ha in ogni caso accertato il comportamento del liquidatore il quale si era attivato chiedendo ai soci un intervento finanziario, pur se si trattava di una facoltà e non di un obbligo a carico del medesimo.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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