Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16317 del 03/07/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/07/2017, (ud. 24/02/2017, dep.03/07/2017),  n. 16317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20583/2012 proposto da:

Banca Nuova S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Muzio Clementi n. 48, presso

l’avvocato Cicoria Francesca, rappresentata e difesa dall’avvocato

Ciofalo Costantino, Grimaudo Salvatore, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R., Mo.Ad.Lu., elettivamente

domiciliati in Roma, Largo Nazareno n. 8/11, presso l’avvocato

Cerniglia Massimo, che li rappresenta e difende, giusta procura

speciale per Notaio Dott. F.F. di (OMISSIS) – Rep. n.

(OMISSIS);

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1536/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 01/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2017 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato C. CIOFALO che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o accoglimento

del ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza 1536 del 11.12.2011 la Corte d’Appello di Palermo ha accolto il gravame di M.R. e Mo.Ad.Lu. avverso la decisione che in primo grado ne aveva, tra l’altro, respinto la domanda nei confronti di Banca Nuova intesa a conseguire il risarcimento dei danni da essi patiti in conseguenza del default che aveva interessato le emissioni del gruppo Cirio ed ha conseguentemente condannato la banca appellata al pagamento in favore degli istanti della somma di Euro 27.870,24, maggiorata degli accessori di rito.

1.2. Il giudice territoriale, ricostruito il quadro normativo di riferimento e rimarcati in particolare gli obblighi informativi incombenti sull’intermediario – tenuto, segnatamente, ad acquisire dal cliente le informazioni necessarie ai fini di valutarne i profili di rischio -, ha ritenuto di dover affermare che nel caso al suo esame non vi era dubbio “che la banca non avesse assolto agli obblighi di specifica diligenza imposti dalle norme sopra richiamate, nonchè in via generale dall’art. 1176 c.c., comma 2, non essendo stati il M. e la Mo. resi edotti in modo adeguato della tipologia e dei rischi connessi all’acquisto delle obbligazioni Cirio”. Nessuna rilevanza in contrario poteva invero ascriversi al fatto che, all’atto della sottoscrizione, il M. avesse autorizzato comunque l’esecuzione dell’ordine pur prendendo atto che si trattava di titolo non quotato, ciò non consentendo “di individuare quali concrete avvertenze e specifiche indicazioni sul tipo di rischio sotteso all’operazione fossero state date all’investitore e di valutare dunque l’adeguatezza dell’informazione data dall’intermediario”; così, come del pari, non conducenti dovevano ritenersi la circostanza dell’avvenuta consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, “atteso che quest’ultimo contiene appunto indicazioni ed informazioni di carattere generale, non riferite all’investimento specifico”; ed ancora le dichiarazioni rese in sede di interpello dal legale rappresentante della banca, potendo esse “costituire piena prova contro il confitente, non già a favore del medesimo”.

1.3. Per la cassazione di detta decisione la banca si affida a tre motivi di ricorso illustrati pure con memoria, ai quali resistono con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo i M. – Mo..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo del ricorso principale, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la banca censura il decisum di seconde cure per violazione del D.Lgs. 22 febbraio 1998, n. 58, art. 21 e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, atteso che, in relazione alle notizie contenute nella scheda informativa/investitori sottoscritta dai M. – Mo. che evidenziava una “elevata” esperienza in materia ed un'”altissima” propensione al rischio – l’informazione “titolo non quotato” poteva “ben dirsi adeguata”, come del resto pure attestava l’esito dell’interrogatorio del legale rappresentante della banca ed il fatto, positivamente acclarato dal giudice di prime cure, che dalle prove testimoniali non era emerso che il promotore finanziario avesse omesso di avvertire gli odierni attori circa le caratteristiche dell’emissione, fermo in ogni caso che l’adeguatezza dell’informazione deve essere valutata con riferimento alle informazioni disponibili al momento dell’acquisto del titolo.

1.2. Il motivo è affetto da pregiudiziale inammissibilità.

1.3. Sulla premessa che, come questa Corte ha più volte ribadito l’obbligo informativo previsto dall’art. 29 Reg. Consob 11522/98 in ordine all’adeguatezza dell’investimento deve tradursi in “un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente” (Cass., Sez. 1, 29/10/2010, n. 22417), la doglianza in diritto, laddove assume che l’indicazione contenuta nell’ordine di acquisto “titolo non quotato” sia idonea ad assolvere l’obbligo informativo in parola, non ha specifico contenuto giuridico e si risolve nel prospettare inammissibilmente in guisa di errore di diritto una mera contestazione di fatto, postulando, in buona sostanza, che la Corte provveda a rivalutare la congruità della riportata indicazione rispetto al richiamato insegnamento di diritto vivente, sostituendo, all’esito di questa operazione, al giudizio del giudice di merito dell’avviso che “la mera sottoscrizione da parte del M. della dichiarazione sopra riportata, ovverosia dell’indicazione delle obbligazioni Cirio, come “titolo non quotato”, non è dato idoneo a denotare che il predetto fosse stato informato dei rischi sottesi a tale indicazione ovverosia della situazione fortemente critica dell’emittente e dunque delle obbligazioni in oggetto” – il proprio, nell’auspicio che esso possa risultare più favorevole e possa perciò segnare un diverso esito della lite.

1.4. Inammissibile è pure da ritenersi la lamentata violazione motivazionale.

Essa non si sottrae, infatti, al medesimo rilievo che inficia la denunciata violazione di legge, intendendo sollecitare la rinnovazione del giudizio di fatto esperito dal giudice territoriale e, per di più, associa in un’indistinta illustrazione tutto il catalogo dei vizi motivazionali enunciati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile alla specie – con ciò esponendosi al preliminare ed ostativo rilievo della “mescolanza” di censure (Cass., Sez. 1, 23/09/2011, n. 19443) – ed omette di riportare le risultanze istruttorie – nella specie la prova testimoniale – che il giudice d’appello avrebbe ignorato o avrebbe travisato, in tal modo esponendosi al rilievo del difetto di autosufficienza del motivo di ricorso (Cass., Sez. 4, 4/03/2014, n. 4980).

2.1. Il secondo motivo del ricorso principale mette capo ad una denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, di violazione e falsa applicazione degli artt. 1337 e 1375 c.c. e di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in cui la Corte palermitana sarebbe incorsa ritenendo violate entrambe le norme citate, malgrado, rispetto alla prima, il decidente avesse “completamente omesso di indicare in quale elemento avesse riscontrato la mala fede dell’intermediario” e, rispetto alla seconda, non risultasse provato alcun “comportamento diretto a carpire la buona fede dei signori M.”.

2.2. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

2.3. Ricorre la prima evenienza in relazione al lamentato errore di diritto, poichè nessuna violazione di legge, e tantomeno delle norme richiamate in rubrica, è nella specie rimproverabile all’impugnata sentenza per aver accertato e dichiarato la responsabilità della banca ricorrente in ordine a quanto lamentato degli appellanti e per averne pronunciato la condanna a ristorarli del pregiudizio loro inferto.

In particolare, va escluso – circa il preteso difetto probatorio che affliggerebbe l’accertamento compiuto dal giudice d’appello che ha dichiarato la responsabilità di essa ricorrente senza indicare le fonti del proprio convincimento – che in considerazione dell’assetto impresso alla materia e alla regolazione dei compiti probatori a cui sono tenute le parti – che non poteva prescindere dal tenere presenti lo squilibrio tra esse correnti e l’evidente asimmetria nell’accedere alle informazioni “sensibili” – l’investitore sia tenuto a provare più di quanto imponga l’allegazione dell’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario – ovvero il danno ec il nesso di causalità fra questo e l’inadempimento essendo al contrario l’intermediario a dover provare, come si premura di avvisare il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, di aver agito nell’occasione “con la specifica diligenza richiesta” dalla natura dell’incarico conferitogli all’atto della conclusione del contratto (Cass., Sez. 1, 19/01/2016, n. 810).

2.4. Corretto, dunque, in diritto, l’assunto enunciato dal giudice d’appello deve essere invece emendato sotto il profilo motivazionale, posto che nel pervenire alla conclusione in parola la sentenza ha ritenuto impropriamente di richiamare i principi della responsabilità precontrattuale dell’intermediario, quando al contrario il denunciato inadempimento degli obblighi informativi si è palesato in fase di esecuzione del contratto – con speciale riferimento cioè all’ordine di acquisto dei bond Cirio -, onde, pur nella conformità al diritto del dispositivo adottato, la motivazione va per questo doverosamente corretta a mente dell’art. 384 c.p.c., u.c., affermandosi diversamente la natura contrattuale della responsabilità nella specie contratta dalla banca.

2.5. La doglianza motivazionale è invece inammissibile incorrendo nei medesimi rilievi ostativi che già si sono enunciati con riferimento al precedente motivo di ricorso, parimenti denunciante un vizio motivazionale, in punto di mescolanza delle censure e di insindacabilità in questa sede del giudizio di fatto esperito dal giudice di merito.

3. Il terzo motivo del ricorso principale, con cui si contesta la statuizione di condanna alla rifusione delle spese, risultando infondati i pregressi motivi di ricorso – ed essendo nella prospettazione del ricorrente il suo accoglimento condizionato al loro accoglimento – può andare perciò assorbito.

4. Inammissibile per difetto di interesse deve infine giudicarsi l’unico motivo del ricorso incidentale – con cui i ricorrenti incidentali M. – Mo. si dolgono dell’omessa motivazione da parte del giudice d’appello in ordine alla violazione dell’art. 29 del Reg. Consob 11522/1998 da essi dedotta con specifico motivo di appello – giacchè la conferma del deliberato d’appello, a cui si procede in questa sede respingendo il ricorso principale, rende definitiva la pronuncia di risoluzione con esso adottata e la conseguente condanna dell’appellata al risarcimento del danno cagionato, tacitando così le pretese patrimoniali degli appellanti rimaste insoddisfatte in primo grado e rendendo perciò inutile ogni ulteriore statuizione.

5. In conclusione va respinto il ricorso principale e giudicato inammissibile il ricorso incidentale.

6. Le spese seguono la soccombenza sul ricorso principale e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Respinge il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore dei controricorrenti al ricorso principale nella somma di Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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