Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16316 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16316 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 8310-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
CABELLA FRANCA GIOVANNA ELSA CBLFNC445E04501K in
qualità di errede di Mauro Notati, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA
VALVA FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DOMINICI REMO, giusta procura in calce al
controricorso;
– contro.ticorrente –

Data pubblicazione: 28/06/2013

nonché contro
NOTARI ALBERTO, NOTARI GIUSEPPE, NOTARI GIACOMO,
GHERARDINI DIRCE, NOTARI GIUSEPPINA, NOTARI ROSA,
tutti in qualità di eredi di Notati Mauro;
– intimati –

avverso la sentenza n. 253/05/2010 della Commissione Tributaria
Centrale di BOLOGNA del 25.1.2010, depositata il 24/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro gli eredi del sig. Mauro Notari, in epigrafe nominati, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Centrale ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Reggio Emilia che aveva respinto l'appello avverso la sentenza di prime cure; quest'ultima aveva annullato due riprese fiscali operate nei confronti del sig. Mauro Notari per l'anno di imposta 1982, una relativa al maggior reddito da capitale ed una relativa al maggior reddito da partecipazione, attribuito per trasparenza ex art. 5 TUIR a seguito dell'accertamento del maggior reddito della società della società di persone Notari Mauro e C. snc, di cui il contribuente era socio. La difesa erariale censura la sentenza gravata con due motivi, concernenti soltanto la statuizione sulla ripresa fiscale relativa al reddito da partecipazione; con tali motivi, entrambi riferiti al numero 4 dell'articolo 360 cpc, la ricorrente denuncia, col primo, la violazione dell'articolo 295 cpc e, col secondo, la violazione dell'articolo 2909 cpc; in sostanza l'Agenzia delle entrate deduce che la Commissione Tributaria Centrale, dichiarando inammissibile il ricorso dell'Ufficio avverso la sentenza di secondo grado, avrebbe "sostanzialmente confermato" la sentenza di primo grado, così pervenendo, in definitiva, ad una decisione sull'impugnativa della ripresa fiscale relativa al reddito da partecipazione del socio adottata in conformità ad una decisione sulla impugnativa dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non ancora passata in giudicato. Ric. 2011 n. 08310 sez. MT - ud. 22-05-2013 -2- p/ Si è costituita, con controricorso, solo l'intimata Franca Giovanna Elsa Cabella eccependo l'inammissibilità del ricorso dell'Agenzia delle entrate. In via assolutamente preliminare appare necessario dichiarare d'ufficio la nullità del giudizio di merito limitatamente alla impugnativa della ripresa concernente il reddito da partecipazione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito, con la sentenza n. 14815 del 2008, che per il principio per cui i redditi delle società di persone si imputano automaticamente a dalla percezione degli stessi (art. 5 TUIR) - la rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario; dal che discende che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali); cosicché in tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti, con conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari. Nella specie il giudizio di merito definito con la sentenza della Commissione Tributaria Centrale impugnata dalla difesa erariale si è svolto nel contraddittorio del solo socio Notari Mauro (e, dopo il suo decesso, dei suoi eredi) e non della società e degli altri soci e, pertanto, va dichiarato nullo limitatamente alla impugnativa della ripresa concernete il reddito da partecipazione (l'impugnativa della ripresa concernente il reddito da capitale non richiedeva il litisconsorzio della società e degli altri soci). Né al rigore della esposta conclusione potrebbe ovviarsi disponendo la riunione del presente giudizio con quello introdotto dalla società (pur esso pendente davanti a questa Corte con il numero 11476/09 R.G.), giacché tale riunione non varrebbe a sanare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci diversi dal sig. Mauro Notari; quest' ultimo, come risulta dalla sentenza gravata, era compartecipe della società nella misura del 33, 33%, cosicché il litisconsorzio risulterebbe comunque non integro in relazione al socio (o ai soci) a cui appartiene la residua quota del 66,66% della società. In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di nullità dell'intero giudizio, e la rimessione della causa in primo grado, limitatamente al giudizio sulla ripresa fiscale relativa al reddito da partecipazione del socio; ferma restando la regolarità del giudizio sulla impugnativa della ripresa fiscale relativa al reddito da capitale, in relazione alla quale la sentenza gravata non è stata censurata con ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate.»; che l'intimata Franca Giovanna Elsa Cabella è costituita con controricorso; che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite; Ric. 2011 n. 08310 sez. MT - ud. 22-05-2013 -3- ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente che la contro ricorrente ha depositato memoria difensiva; che l'eccezione di inammissibilità del ricorso - sollevata dalla contro ricorrente sull'argomento che la difesa erariale avrebbe omesso di impugnare la declaratoria di inammissibilità dell'appello - non può trovare accoglimento. A tale riguardo il Collegio osserva che nella stessa sentenza gravata, pur atto che la ricorrente aveva chiesto che il giudizio fosse sospeso fino al definitivo accertamento del reddito della società ai fini ILOR. Ciò premesso, si rileva che i motivi del ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate, pur non censurando la suddetta statuizione di inammissibilità con formule sacramentali, in sostanza attingono proprio tale statuizione. La richiesta di sospensione del giudizio avanzata dall'Ufficio in sede di ricorso alla Commissione Tributaria Centrale, infatti, implicava la censura della sentenza della Commissione Tributaria di Secondo grado, per aver deciso l'impugnativa dell'avviso contro il socio senza attendere il passaggio in giudicato della pronuncia sull'impugnativa dell'avviso contro la società; la Commissione Tributaria Centrale, giudicando il ricorso provo di motivi, ha ritenuto insussistente tale censura, in sostanza respingendola, e i motivi del ricorso per cassazione censurano proprio tale statuizione, assumendola in contrasto con gli articoli 295 cpc e 2909 cc. Il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno dunque giudicati ammissibili perché pertinenti all'effettiva ratio decidendi della sentenza gravata. Ciò posto, i principi richiamati nella relazione con riferimento al litisconsorzio necessario in materia di impugnativa degli avvisi di accertamento relativi a redditi da partecipazione a società di persone vanno riaffermati; deve quindi dichiararsi la nullità dell'intero giudizio e rimettersi la causa in primo grado, limitatamente all'impugnativa della ripresa fiscale relativa al reddito da partecipazione del socio; ferma restando la regolarità del giudizio sulla impugnativa della ripresa fiscale relativa al reddito da capitale, in relazione alla quale la sentenza gravata non è stata censurata con il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate. Appare equo compensare le spese del giudizio dichiarato nullo. Ric. 2011 n. 08310 sez. MT - ud. 22-05-2013 -4- pronunciandosi la inammissibilità del ricorso "perché privo di motivi", si dà P.Q.M. La Corte - limitatamente all'impugnativa della ripresa fiscale relativa al reddito da partecipazione del socio e ferma restando la regolarità del giudizio sulla impugnativa della ripresa fiscale relativa al reddito da capitale - cassa le Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, come in motivazione. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 22 maggio 2013. sentenze gravate, dichiara la nullità dell'intero giudizio e rimette la causa alla

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