Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16316 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 12/07/2010), n.16316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2183/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5434/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/11/2006 r.g.n. 3960/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/05/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva in data 27.6/9.11.2006 la Corte di appello di Roma, pronunciando sull’impugnazione proposta da R. M.P. avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 18.5.2004, che aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti delle Poste Italiane per far accertare l’esistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dichiarava, in via di interpretazione pregiudiziale, ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., che “il combinato delle clausole contrattuali applicate al rapporto fra le parti ed oggetto del contraddittorio di appello, deve essere inteso…nel senso che l’autonomia delle parti collettive regola i tipi di contratto a termine da essa negoziati sicchè determina la necessità che il contratto individuale a termine sia giustificato dalle specifiche e concrete esigenze che ne determinano la stipulazione in coerenza con le tipologie collettive. La sfera di efficacia dei contratti collettivi richiamati limita altresì i tempi entro i quali possono essere giustificatamente adottati i tipi di contratto a termine disciplinati”. Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con due motivi. Non ha svolto attività difensiva R.M.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo la società ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2, della L. n. 56 del 1987, art. 23, dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle già stabilite dall’ordinamento, poteva essere esercitato senza limiti di tempo, non prevedendosi alcun limite temporale al riguardo, con la conseguenza che agli accordi c.d. attuativi del contratto del 25.9.1997 non poteva che riconoscersi una funzione meramente ricognitiva della permanenza delle esigenze sottese alla necessità di stipulare ulteriori contratti a termine. Il ricorso è inammissibile.

Per come già affermato da questa Suprema Corte in svariati precedenti (v. ad es. Cass. n. 5230/2007; Cass. n. 3370/2007; Cass. n. 22874/2008; Cass (ord.) n. 11135/2008), il canone costituzionale della ragionevole durata del processo, coniugato a quello della immediatezza della tutela giurisdizionale, orienta l’interpretazione dell’art. 420 bis c.p.c., nel senso che tale disposizione trova applicazione solo nel giudizio di primo grado e non anche in quello di appello, in sintonia con le scelte del legislatore delegato che ha limitato la possibilità del ricorso immediato per cassazione avverso le sentenze non definitive rese in grado di appello, lasciando, invece, inalterata la possibilità della impugnazione immediata delle sentenze non definitive rese in primo grado.

Conseguentemente si è ritenuto che la sentenza resa, come nella fattispecie in esame, in grado di appello e che non risulti riconducibile al paradigma dell’art. 420 bis c.p.c., non è inficiata da nullità, venendo in rilievo l’inapplicabilità del particolare regime dell’impugnazione della sentenza mediante ricorso immediato per cassazione quale canone speciale rispetto alle regole generali che presiedono alla disciplina del ricorso per cassazione e, trattandosi di sentenza che non definisce neppure parzialmente il giudizio, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, in base al combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 3 e art. 361 c.p.c., comma 1.

Nè tale soluzione, ritiene il Collegio, vanifica l’affidamento che le parti possono aver riposto sulla decisione della corte territoriale emessa ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., atteso che l’interesse all’eventuale impugnazione della sentenza resa dal giudice di appello è salvaguardato dall’applicabilità dell’art. 360 c.p.c., comma 3, secondo periodo, come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, che prevede che avverso le sentenze che non definiscono il giudizio e non sono impugnabili con ricorso immediato per cassazione può essere successivamente proposto il ricorso per cassazione, senza necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla in ordine alle spese, stante la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

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