Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16316 del 03/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/07/2017, (ud. 10/05/2017, dep.03/07/2017),  n. 16316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. est. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.

Ernesto Procaccini e dall’avv. Ermanno Ferraro, come da procura a

margine dell’atto, elett. dom. in Roma, presso lo studio dell’avv.

Stefania Iasonna, in via Atanasio Kircher n. 7, nuovo domicilio

comunicato con atto 2.8.2012;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore fall. p.t.;

– intimato –

EFIBANCA s.p.a., con la mandataria SOCIETA’ GESTIONE CREDITI BP

società consortile per azioni, rappr. e dif. dall’avv. Carlo

d’Errico, elett. dom. in Roma, presso lo studio di questi, in via

Pasubio n. 4, come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Napoli 10.1.2011, n. 5/2011 in

R.G. n. 2677/2010;

vista la memoria della società Efibanca;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 10 maggio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. La società (OMISSIS) s.r.l. impugna la sentenza App. Napoli 10.1.2011, n. 5/2011, in R.G. n. 2677/2010 con cui è stato respinto il suo reclamo avverso la sentenza Trib. Napoli 31.3.2010 n. 83/2010, già dichiarativa del proprio fallimento, in ciò ritenendo la insussistenza delle denunciate irregolarità del contraddittorio nella fase prefallimentare ed invero la sussistenza dei presupposti oggettivi dell’insolvenza;

2. la corte dava atto della regolarità della notifica, diretta alla società e consegnata a mani della sorella dell’amministratore unico ( F.N.A.), persona di famiglia con il medesimo dimorante alla residenza anagrafica del destinatario e addetta alla casa, dunque incaricata della ricezione degli atti, secondo le non contestate risultanze della relata dell’ufficiale giudiziario procedente;

3. quanto al merito dell’insolvenza, la società non era in grado di pagare il debito verso l’istante Efibanca e tanto bastava – per la sentenza – ad integrare il requisito oggettivo, essendo irrilevanti sia la dedotta causazione involontaria dell’inadempimento (un incendio dell’azienda nel 2008) sia l’assicurazione di tale rischio (per il quale pendeva contenzioso con la compagnia), posto che la debitrice era ferma nell’attività da tempo anche per il successivo sequestro dell’azienda e nessun acconto era stato conseguito come indennizzo.

4. la ricorrente fa valere, con il primo motivo, la violazione del contraddittorio, relativamente alle norme del codice di rito sulla notificazione dell’istanza di fallimento e, per essa, altresì il vizio di motivazione, deducendo che la società mai aveva ricevuto tale atto, che la sorella dell’amministratore F. non era con il medesimo convivente nè addetta al ritiro degli atti, come da prove che l’avrebbero dimostrato, senza che poi l’attività dell’ufficiale giudiziario, impugnata di querela di falso dalla società solo dopo l’acquisizione, in sede di reclamo, del fascicolo dell’istruttoria prefallimentare smentisse il fatto;

5. con il secondo motivo viene denunciata l’erroneità della sentenza circa l’applicazione della L. Fall., art. 5, altresì mediante vizio di motivazione, ove l’errore sarebbe consistito nell’attribuire rilievo a singolo inadempimento, tanto più che la società non provvedeva al saldo del debito per caso fortuito, essa era comunque garantita da polizza fidejussoria escussa che avrebbe consentito il pagamento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il primo motivo è infondato, posto che il giudice di merito ha compiuto un apprezzamento di fatto delle circostanze emerse, sulla base dell’attività dell’ufficiale giudiziario, in sede di notifica dell’istanza di fallimento e dalle quali risulta che la sorella dell’amministratore F., raggiunto per la via dell’art. 139 c.p.c., con la consegna a tale parente dell’atto, era sia “persona di famiglia” che “addetta alla casa”; la stessa lezione corrente dell’istituto esige invero che “la consegna dell’atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell’art. 139 c.p.c., non postula necessariamente nè il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità nè l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all’uopo, sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.” (Cass. 21362/2010, 23368/2006; conf. Cass. 16499/2016); si è così precisato che “l’ufficiale giudiziario è tenuto a consegnare ivi l’atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, trattandosi comunque di persone la cui posizione giustifica – in caso di accettazione dell’atto senza esternazione di alcuna riserva – la presunzione di una sollecita consegna di esso al destinatario. Ne consegue che il presupposto per l’esecuzione di una valida notificazione con queste modalità è che la consegna avvenga nella casa di abitazione o presso il domicilio del notificando” (Cass. 5410/2017);

2. la risultanza del legame familiare ed il rinvenimento in loco della F., oltre che l’acquisizione delle sue dichiarazioni siccome sorella, convivente e incaricata di ricevere gli atti diretti al fratello, stante la sua precaria assenza, nemmeno possono dirsi revocabili in dubbio dalla prospettata querela di falso, genericamente richiamata in ricorso dall’impugnante (senz’altre indicazioni) e comunque mezzo non idoneo a smentire la materialità della vicenda della consegna dell’atto e la logica inferenza circa il suo ingresso nella piena conoscibilità dell’amministratore, e per lui della società, in quanto persona raggiunta al suo luogo di residenza anagrafica e domicilio; a sua volta ed inoltre, il giudice di merito ha altresì valutato l’irrilevanza e la non essenzialità delle altre prove sollevate in sede di reclamo, attesa la citata operazione ricostruttiva della medesima attività notificatoria e del suo esito;

3. d’altronde, come non è sufficiente, al fine di negare validità alla notificazione, la produzione di uno stato integrale di famiglia, il cui contenuto non esclude il rapporto di parentela (Cass. 3906/2012), nel caso nemmeno risultano allegazioni che contrastino in modo anche solo indiretto con la relazione di parentela della persona che ha ritirato il plico rispetto all’amministratore ivi residente, con la situazione di dimora della stessa, siccome rinvenuta ed attestata dall’ufficiale giudiziario, con la presunzione di più che probabile consegna ulteriore che di quel plico la ricevente avrebbe fatto al fratello alla stregua di un rapporto di fiducia che il ricorrente non ha incrinato indicando alcun fatto idoneo ad escluderlo;

4. il secondo motivo è infondato, posto che la corte, nel dare atto della risalenza del debito, della chiusura dell’attività e della mancanza obiettiva di liquidità ha pienamente ottemperato al principio di obiettività di cui alla L. Fall., art. 5, qui ribadito, per cui “lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell’imprenditore non è escluso dalla circostanza che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell’insolvenza, che è quello rilevante agli effetti della L. Fall., art. 5, deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all’esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l’estinzione dei debiti), nonchè nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio. Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta.” (Cass. 7252/2014);

5. il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euRo 10.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2017

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