Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16315 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16315 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 23806-2011 proposto da:
SAN MARCO SPA 04142440728 in persona del Direttore Generale
nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento e
riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle
Pubbliche Affissioni per i Comuni di Cusago (MI), Pontremoli (MS) e
Zelo Buon Persico (LO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CAPOSILE 10, presso lo studio dell’avvocato BORIONI PAOLO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato IONATA
LORENZO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
UNILEVER ITALY HOLDINGS SRL;

– intimata –

Data pubblicazione: 28/06/2013

avverso la sentenza n. 22/49/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 16.12.2010, depositata il 17/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;

scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE che si riporta alla relazione scritta.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< La società San Marco spa - concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per i comuni di Cusago, Pontremoli e Zelo Buon Persico - ricorre contro la società Unilever Italy Holdings srl per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso della contribuente avverso tre atti di accertamento concernenti l'imposta dovuta ai suddetti comuni per l'esposizione di messaggi pubblicitari riportanti il logo "Algida" esposti su ombrelloni, tavoli e sedie. Il giudice territoriale, rettificando sul punto i conteggi operati negli avvisi di accertamento, ha ritenuto applicabile alla fattispecie, ai fini della determinazione della superficie imponibile, il disposto dell'articolo 7, quinto comma, D.Lgs. 507/93, che recita: "i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, gli effetti del calcolo della superficie imponibile, con un unico mezzo pubblicitario". Il ricorso si articola in due mezzi: con il primo, riferito al numero 3 dell'articolo 360 c.p.c., si denuncia la violazione dell'articolo 7, quinto comma, D.Lgs. 507/93, in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa applicando tale disposizione nella ipotesi in cui mezzi pubblicitari siano esposti su oggetti diversi dotati di autonomia funzionale e separatamente amovibili; con il secondo mezzo, riferito al numero 5 dell'articolo 360 c.p.c., si denuncia l'insufficienza della motivazione. Il primo mezzo di ricorso va disatteso in quanto la sentenza gravata non si fonda su un'interpretazione dell'articolo 7, quinto comma, D.Lgs. 507/93 difforme da quella indicata da questa Corte, che, con la sentenza 23567/09, ha già avuto occasione di chiarire che la suddetta disposizione "considera come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della Ric. 2011 n. 23806 sez. MT - ud. 09-05-2013 -2- udito per la ricorrente l'Avvocato Paolo Boriorù che si riporta agli superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza."; ma si fonda sull' apprezzamento di fatto, censurabile solo con il mezzo di cui al numero 5 dell'articolo 360 c.p.c., dell'esistenza della "connessione", prevista dalla lettera del testo normativo, tra "mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo". 11 secondo mezzo è pur esso infondato, perché la ricorrente non indica alcun fatto decisivo e decisionali, ma si limita ad una generica censura di insufficienza e di apoditticità della motivazione; la quale ultima, invece, è intrinsecamente idonea a dar conto del convincimento del giudice (si veda il penultimo capoverso della terza pagina della sentenza: "nel caso in esame i mezzi pubblicitari, che riportano tutti il logo "Algida", sono esposti in connessione tra loro (un ombrellone fissato ad un tavolo con quattro sedie attorno o a volte un solo tavolo con sedie) e riportino il medesimo messaggio pubblicitario di identico contenuto, riferibile allo stesso soggetto"). Si propone il rigetto del ricorso..» che la contribuente non è costituita; che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla ricorrente; che non sono state depositate memorie difensive. Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide la proposta del relatore. Riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va respinto. Non vi è luogo a regolazione di spese, in difetto di attività difensiva dell'Agenzia delle entrate. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 9 maggio aprile 2013. controverso il cui esame, trascurato dal giudice di merito, avrebbe condotto a diversi esiti

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