Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16315 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 12/07/2010), n.16315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 967/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI Roberto, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1778/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/12/2005 R.G.N. 1230/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/05/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 20/30.12.2005 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno n. 180/2005, impugnata da M.F., dichiarava sussistere fra la stessa e le Poste Italiane un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 3.6.2002.

Osservava in sintesi la corte territoriale che, essendo il rapporto contrattuale regolato dal D.Lgs. n. 368 del 2001, per poter ottemperare ai requisiti prescritti da tale normativa, che, fra l’altro escludeva ogni ipotesi di autonoma intermediazione da parte degli organismi sindacali, dando esclusivo rilievo alla sussistenza di specifiche e concrete esigenze aziendali idonee a legittimare il ricorso alla clausola di durata, risultava indispensabile che la società ricorrente enunciasse per iscritto, evitando ogni motivazione apparente o di stile, le concrete ragioni che, nel contesto spaziale e temporale nel quale aveva operato il dipendente, giustificavano l’assunzione a tempo determinato, laddove, invece, nel contratto stipulato fra le parti si era fatto ricorso a formule stereotipate e di circostanza, che sostanzialmente facevano riferimento non già alla causa, ma alla causale del contratto.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con due motivi. Non ha svolto attività difensiva M.F..

E’ stata depositata copia del verbale di conciliazione sindacale stipulato fra le parti il 25.5.2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformità alle previsioni degli accordi collettivi in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo determinato riammessi in servizio per ordine del Giudice del lavoro, in esito al quale l’intimata è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, nonchè ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la società, seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese stante la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA