Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16315 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 04/08/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 04/08/2016), n.16315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5915-2012 proposto da:

Z.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

GRAMSCI 28, presso lo studio dell’avvocato MANILIO FRANCHI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIEIRO TRABUCCHI,

SARA TRABUCCHI, in virtù di procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato FABIO PONTESILLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI DAMOLI giusta

procura a margine del controricorso;

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 20-C,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato STEFANO DINDO in virtù di procura

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

Z.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2613/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Marco Pastacaldi per delega dell’Avv. Trabucchi per

il ricorrente, l’Avv. Claudio Coggiatti per Z.G. e l’Avv.

Fabio Pontesilli per Z.S.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 7 dicembre 2004, Z.S. e Z.G. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona i cugini Z.A. e Z.M. affinchè fosse accertato che erano decaduti dalla facoltà di rinunciare all’eredità della madre, F.B., in quanto avevano tacitamente accettato la stesa eredità in epoca anteriore al 13 febbraio 2003, essendo in ogni caso divenuti eredi ex art. 527 c.c..

Evidenziavano che in data 13/2/2003 avevano formalmente rinunciato all’eredità della madre, F.B., deceduta ab intestato il (OMISSIS), assumendo di non avere correttamente valutato le conseguenze scaturenti da tale rinuncia, animati essenzialmente dall’intento di sottrarsi al pagamento di una serie di obbligazioni delle quali era debitrice la de cuius, e scaturenti dalla preesistente comunione tra la defunta e la sorella.

Aggiungevano però che in data anteriore alla rinuncia, e precisamente il 18/11/2002 gli attori avevano prelevato da conto corrente bancario della de cuius la somma di Euro 6.389,61, procedendo altresì alla parziale divisione dei beni mobili caduti in successione, sempre in epoca anteriore alla rinuncia.

Anche dopo il compimento di tale atto, avevano proseguito l’attività di liquidazione del patrimonio ereditario, completando la divisione dei beni mobili, e presentando, sempre per i beni caduti in successione, domande di condono tributario con il pagamento delle relative rate.

Solo in data 21/5/2004 avevano ricevuto la comunicazione da parte del convenuto Z.A. che, essendo intervenuta la rinuncia all’eredità anche da parte di F.A., zia degli attori, aveva accettato l’eredità di F.B. con beneficio di inventario, e per l’effetto richiedeva la restituzione di tutti i beni già appartenenti alla defunta, ivi inclusi i mobili, quadri e gioielli esistenti nell’abitazione di (OMISSIS), avanzando richiesta di rendimento del conto per la gestione dei beni materni effettuata dagli attori in forza della procura generale del 6/5/1996.

A detta degli attori, poichè non è possibile rinunciare ad un’eredità già accettata per fatti concludenti, e poichè, anche dopo la rinuncia formale, erano stati posti in essere altri fatti concludenti incompatibili con la volontà di rinunciare, gli stessi andavano considerati a tutti gli effetti eredi. Inoltre la sottrazione e l’occultamento in data anteriore alla rinuncia di beni mobili, quadri e gioielli appartenenti alla defunta madre implicava l’applicazione della previsione di cui all’art. 527 c.c., deponendo quindi anche tale circostanza per l’acquisto della qualità di eredi puri e semplici, con la conseguente inefficacia della dichiarazione di accettazione dell’eredità beneficiata posta in essere dal convenuto Z.A..

Questi, nel costituirsi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda proposta, evidenziando in particolare che la revoca della rinunzia all’eredità deve essere fatta a sua volta in maniera formale, non essendo ammissibile una revoca tacita, aggiungendo che dalla sua accettazione discendeva l’acquisto della qualità di erede anche in favore della sorella M..

In via riconvenzionale chiedeva la condanna degli attori alla restituzione di tutti i beni della de cuius e che gli stessi rendessero il conto della gestione dei beni materni.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale con la sentenza n. 6137 del 12 dicembre 2008, rigettava la domanda attorea e rimetteva la causa sul ruolo per l’istruttoria delle domande riconvenzionali.

Rilevava che il mero incasso del saldo del c/c bancario intestato alla F. e l’estinzione del conto dell’Unione Fiduciaria, cointestato agli attori ed alla de cuius, con la sostituzione di un conto intestato solo agli attori, attività entrambe avvenute in epoca anteriore alla rinuncia all’eredità, dovevano reputarsi come circostanze equivoche, ed inidonee a dare vita ad un’accettazione tacita dell’eredità, potendo essere supportate anche da un intento meramente conservativo, mancando anche la prova che gli attori avessero poi provveduto a spartirsi il denaro riscosso.

Quanto alla presunta divisione amichevole dei gioielli, rilevava che mancava la prova che ciò fosse avvenuto in epoca anteriore alla data della rinuncia, emergendo invece che un accordo per il riparto di tali beni fosse intervenuto solo nella primavera del 2003, occorrendo quindi affermare che il trasferimento delle gioie, unitamente ai beni mobili della de cuius, presso le abitazioni degli attori, era avvenuta in un primo momento, a meri fini di custodia e conservazione.

Ne poteva invocarsi a previsione di cui all’art. 527 c.c., posto che accanto all’elemento oggettivo della sottrazione e dell’occultamento dei beni caduti in successione, occorre la dimostrazione dell’elemento soggettivo, e precisamente dell’animus di appropriazione in capo all’autore della condotta, laddove nella fattispecie emergeva che gli attori non avevano inteso in alcun modo compromettere la garanzia patrimoniale dei creditori.

Infine, non poteva darsi credito alla tesi della revoca tacita della rinunzia all’eredità, mostrando il Tribunale di aderire all’opinione giurisprudenziale secondo cui, essendo la rinuncia un atto formale, non è ammessa una sua revoca in maniera tacita.

Avverso tale sentenza proponevano separatamente appello Z.S. e Z.G., ed in entrambi i giudizi si costituiva Z.A., chiedendone il rigetto.

Disposta la riunione dei gravami, la Corte di Appello di Venezia con la sentenza n. 2613 del 12 dicembre 2011, accertava che gli appellanti erano decaduti dalla facoltà di rinunciare all’eredità della madre, per averla tacitamente accettata in data anteriore, e conseguentemente dichiarava che la rinuncia era priva di efficacia e che quindi gli attori erano gli unici eredi di F.B..

La Corte distrettuale, disattesi i primi due motivi di appello concernenti, il primo, l’idoneità della procura rilasciata dal convenuto al proprio difensore a rivendicare giudizialmente la qualità di erede nei confronti degli attori, ed il secondo, le conseguenze scaturenti dalla mancata prova dell’inserimento della rinuncia di Z.G. nel registro delle successioni, reputava invece fondate le doglianze con le quali si intendeva ribadire l’avvenuta accettazione tacita dell’eredità in epoca anteriore alla rinuncia.

Infatti, secondo la sentenza impugnata, la riscossione del saldo del c/c n. (OMISSIS) intestato alla de cuius presso la (OMISSIS) appena due giorni dopo la morte della madre, con la conseguente estinzione del conto, e l’estinzione nel dicembre del 2002, anche di un conto fiduciario, intrattenuto presso l’Unione Fiduciaria, cointestato alla de cuius ed agli attori, sostituito da un conto intestato però solo agli appellanti, erano da reputarsi atti di accettazione tacita dell’eredità, non apparendo condivisibili le affermazioni del Tribunale secondo cui tali atti erano invece equivoci potendo essere supportati anche da un intento meramente conservativo.

La rinuncia effettuata dopo il compimento di un atto di accettazione tacita era quindi da reputarsi nulla, e per l’effetto gli attori dovevano essere riconosciuti effettivamente eredi della madre.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Z.A. sulla base di tre motivi.

Z.S. e Z.G. hanno resistito con controricorso.

Z.M. non ha svolto difese in questa fase.

Parte ricorrente ed i controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per avere omesso di pronunciare sulle eccezioni e le domande del ricorrente. In particolare la sentenza gravata, dopo avere affermato che anche la semplice riscossione di un assegno si pone in termini di atto di accettazione tacita, dovendosi escludere che l’attività degli appellanti avesse natura meramente conservativa, e richiamando il principio “semel hetes, semper heres”, ha del tutto trascurato di prendere in esame, in primo luogo, la deduzione secondo cui a fronte di una rinuncia all’eredità, anche la eventuale revoca deve avere carattere formale, così come peraltro statuito anche dal Tribunale richiamando il precedente di questa Corte n. 4846/2003.

Ancora si sarebbe trascurato il fatto che la rinunzia era stata trascritta, così che non poteva essere posta nel nulla da un comportamento materiale successivo del rinunziante.

Peraltro la rinuncia può essere impugnata solo per violenza o per dolo ex art. 526 c.c., atteso che gli attori avevano scientemente rinunziato all’eredità materna allo scopo di non adempiere i debiti ereditari, essendo quindi erronea la decisione della Corte di Appello di dichiarare ciò nonostante la nullità della rinuncia.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia l’omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5 per l’errata interpretazione delle risultanze processuali nonchè per il mancato esame di punti decisivi della controversia.

La Corte di merito avrebbe infatti omesso di considerare le critiche mosse dal ricorrente nei precedenti gradi di giudizio, il comportamento processuale dei resistenti e la valutazione delle prove testimoniali compiuta dal giudice di primo grado.

In dettaglio la sentenza impugnata avrebbe dovuto verificare la coerenza del comportamento degli attori in relazione alla rinuncia ex art. 526 c.c., avendo gli stessi attori inizialmente affermato che l’eredità materna era essenzialmente passiva e che tale circostanza giustificava la rinuncia, salvo poi addurre l’esistenza di altri e più consistenti beni relitti, solo allorquando il ricorrente li aveva resi edotti dalla sua accettazione dell’eredità.

Inoltre i giudici di appello si sarebbero soffermati solo sul prelievo di una somma di denaro dal c/c della de cuius, astenendosi dal valutare anche le altre condotte tenute dagli attori.

Peraltro risultava omessa ogni valutazione circa la pretesa attività di occultamento dei beni da parte dei figli della de cuius, trascurandosi anche il tenore della deposizione resa dalla teste T.Z.A., moglie del resistente A., dalla quale si traeva conferma della correttezza del convincimento del giudice di primo grado che il prelievo dei gioielli era avvenuto solo con finalità di custodia e conservazione dei beni.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c. in ordine alla condanna alle spese di lite, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, trascurandosi che alcuni dei motivi di appello erano stati disattesi dalla sentenza gravata, non potendosi quindi ravvisare una soccombenza esclusiva dell’appellato, nonchè che il convenuto era risultato vittorioso in primo grado, venendosi in una controversia che aveva richiesto l’applicazione di principi affatto pacifici.

A tal fine si sollecita la riforma della sentenza sul capo relativo alle spese, instandosi per l’adozione di una decisione di compensazione.

2. I motivi sono infondati e pertanto devono essere disattesi.

Evidenti ragioni di connessione logico-giuridica impongono la disamina congiunta dei primi due motivi di ricorso, con i quali, nel complesso, si mira ad ottenere una revisione della decisione impugnata in ordine all’affermazione secondo cui gli attori sono da ritenersi unici eredi della madre, essendo priva di efficacia la rinunzia posta in essere in data 13/2/2003.

La vicenda ha avuto il seguente sviluppo cronologico, ed in dettaglio, il decesso della de cuius, F.B., risale alla data del (OMISSIS), mentre la rinuncia all’eredità da parte dei resistenti è intervenuta con atto per notaio Macchi di Verona in data 13 febbraio 2003, essendo poi intervenuta l’accettazione beneficiata da parte dell’odierno ricorrente (ed a seguito alla rinunzia all’eredità da parte della genitrice, F.A., sorella della de cuius) in data 18 maggio 2004.

La tesi sostenuta dagli attori con l’atto introduttivo del giudizio è che la rinuncia in oggetto fosse inefficace ab origine, ovvero che doveva ritenersi revocata, per effetto della condotta successivamente tenuta dai rinuncianti, ma pur sempre in epoca anteriore all’accettazione da parte del convenuto.

Infatti, assumevano che alla data della rinuncia avevano già posto in essere una serie di attività idonee a dar vita ad un’accettazione tacita dell’eredità materna ex art. 476 c.c., quali l’incasso del saldo del c/c intestato alla de cuius, appena due giorni dopo la morte, ovvero l’estinzione di un conto acceso presso l’Unione fiduciaria, ed inizialmente intestato alla defunta ed agli attori, sostituendolo con un nuovo conto intestato solo a questi ultimi (e ciò in data 21 dicembre 2002), avendo peraltro trasferito, sempre nell’imminenza del decesso, e prima della rinuncia, alcuni beni mobili appartenenti alla madre presso le loro abitazioni, dando vita in tal modo ad una divisione amichevole.

In via gradata, ove si fosse escluso l’intervento di un’accettazione tacita, ritenevano che il trasporto dei beni presso le loro abitazioni andava ricondotto alla previsione di cui all’art. 527 c.c., con la conseguenza dell’acquisto della qualità di eredi puri e semplici, e ciò sempre in epoca anteriore alla rinunzia.

In via ancora più gradata, esponevano che, anche ad escludere una accettazione anteriore all’atto di rinuncia, in epoca successiva a quest’ultima, ma prima dell’accettazione da parte del ricorrente, avevano posto in essere altri comportamenti concludenti che in quanto idonei a comportare l’accettazione tacita dell’eredità, valevano a determinare la revoca della precedente rinunzia ai sensi dell’art. 525 c.c..

Le argomentazioni degli attori sono state integralmente disattese dal Tribunale, il qual ha negato che le condotte indicate in citazione, e collocate cronologicamente prima della rinunzia, avessero il valore di accettazione tacita dell’eredità, assumendo che l’incasso del saldo del c/c e la sostituzione dell’altro conto cointestato con la de cuius, con un nuovo conto intestato solo agli attori erano atti equivoci dal punto di vista soggettivo, ben potendo essere intesi avere una valenza meramente conservativa.

Escludeva altresì che vi fosse stata una divisione amichevole immediatamente dopo l’apertura della successione, in quanto anche il trasferimento dei beni mobili presso le abitazioni degli attori era avvenuto con finalità di custodia e conservazione.

Doveva poi reputarsi inapplicabile l’art. 527 c.c., posto che, essendo la finalità della norma quella di salvaguardare le ragioni dei creditori dell’eredità a fronte di condotte dei chiamati potenzialmente idonee a pregiudicare la loro garanzia patrimoniale, mancava la prova che la condotta fosse connotata dall’animus dell’appropriazione, integrante la univoca volontà dei chiamati di sottrarre i beni alla detta garanzia patrimoniale.

Infine, quanto alle condotte poste in essere dai germani Z. in epoca successiva alla rinuncia, escludeva che potessero essere valutate ex art. 525 c.c. come idonee a giustificare la revoca della rinuncia, aderendo alla tesi giurisprudenziale, a mente della quale, una volta intervenuta la rinunzia all’eredità, atto formale, anche la revoca deve rivestire carattere formale, non essendo possibile una revoca tacita.

La Corte distrettuale, in totale riforma della decisione del Tribunale, ha invece attribuito rilevanza assorbente alla valutazione in termini di accettazione tacita della riscossione del saldo del c/c della de cuius presso la (OMISSIS), ed alla sostituzione con un nuovo conto, intestato solo agli attori, del preesistente conto acceso presso l’Unione Fiduciaria, assumendo che si trattava di attività dispositive poste in essere dai chiamati all’eredità, che non potevano in alcun modo assumere valenza meramente conservativa.

Pertanto, risalendo tali comportamenti ad una data anteriore alla rinuncia, quest’ultima, in quanto intervenuta da parte di coloro che avevano già assunto la qualità di eredi, era da reputarsi del tuto priva di efficacia in applicazione del principio secondo cui non è possibile rinunziare all’eredità laddove la stessa sia già stata in precedenza accettata (semel heres, semper heres).

Tale essendo la ratio della decisione in questa sede impugnata, è evidente che i motivi di ricorso non appaiono confrontarsi con la stessa.

In primo luogo risulta evidente come dalla materia del contendere esuli totalmente la questione relativa alla pretesa applicabilità, in maniera peraltro erronea, dell’art. 526 c.c., posto che in alcun modo gli attori hanno inteso sostenere che la loro rinuncia sarebbe affetta da vizi del volere, avendo invece ribadito costantemente, che la stessa sarebbe del tutto priva di efficacia, per essere intervenuta allorchè avevano ormai già acquisito, in maniera irretrattabile, la qualità di eredi.

Inoltre, trascura l’elemento fondamentale che, mentre il Tribunale ha dovuto partitamente esaminare le varie tesi poste a sostegno della domanda introduttiva del giudizio (inefficacia della rinuncia in quanto compiuta dopo il compimento di atti di accettazione tacita, ovvero dopo il compimento di atti che avevano determinato l’acquisto della qualità di eredi ai sensi dell’art. 527 c.c., ammissibilità di una revoca tacita della rinuncia all’eredità), per poter pervenire al rigetto della domanda stessa, viceversa la decisione della Corte veneta si è arrestata a fronte del rilievo della fondatezza della tesi, ribadita con i motivi di gravame, secondo cui alla data della rinuncia i germani Z. avevano già accettato tacitamente l’eredità materna, in conseguenza degli atti con i quali erano intervenuti sui rapporti bancari facenti capo alla de cuius.

E’ evidente che, in ragione della portata assorbente di tale valutazione, la disamina delle ulteriori questioni (applicazione dell’art. 527 c.c., ammissibilità della revoca tacita della rinunzia) risultava del tutto superflua, non potendosi quindi addebitare alla Corte un vizio di omessa o insufficiente motivazione per non avere dato risposta ai rilievi del ricorrente che ormai avevano perso di rilevanza, alla luce della decisione assunta sulla questione logicamente preliminare dell’intervenuta accettazione tacita dell’eredità.

In tal senso, colgono nel segno le deduzioni dei controricorrenti secondo cui, al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice d’appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (ex plurimis, Cass., scz. 6, ord. n. 25509 del 2014). In termini analoghi, il giudice d’appello che riformi la sentenza di primo grado non è tenuto a confutare tutti gli argomenti in essa sviluppati, ma soltanto quelli posti alla base del detisum, in guanto la congruità della motivazione della sentenza del giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni che sono state sottoposte al medesimo, e dallo stesso risolte per decidere la controversia, restando ad essa del tutto estranea la decisione eventualmente diversa che sia stata adottata dal giudice di primo grado, interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, dal giudice di appello il quale compie la valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, nell’ambito delle questioni sottopostegli dai motivi d’impugnazione, senza obbligo di puntuale confutazione dei singoli punti della sentenza di primo grado (così ex multis Cass. 22 dicembre 2005 n. 28487).

Deve conseguentemente escludersi l’esistenza di un error in procedendo ad opera della decisione impugnata, non prospettandosi alcuna omessa pronuncia sulle deduzioni del ricorrente, da intendersi, come detto, implicitamente assorbite in ragione del contenuto della decisione adottata, così come la sussistenza del dedotto vizio motivazionale.

Ed, infatti, ribadita l’irrilevanza delle questioni concernenti l’eventuale efficacia di una divisione dei beni mobili, in epoca anteriore ovvero posteriore alla rinuncia (relativamente alla quale avrebbe spiegato rilievo la disamina della deposizione della teste T.A. in Z.), ovvero la qualificazione della condotta dei controricorrenti quale sottrazione dei beni riconducibile alla previsione di cui all’art. 527 c.c., o ancora l’ammissibilità di una revoca tacita della rinuncia, la formulazione del motivo non appare in alcun modo idonea a confutare la effettiva ratio decidendi della sentenza gravata, rappresentata dalla applicabilità dell’art. 476 c.c. alla condotta consistita nell’incasso del saldo di un c/c della de cuius e nella estinzione, con successiva sostituzione con un altro c/c, in questo caso cointestato alla de cuius, senza che il nominativo della medesima risultasse confermato tra gli intestatari del conto di nuova accensione (in tal senso non appare corretta la deduzione di parte ricorrente secondo cui la Corte d’appello avrebbe dato rilievo al solo prelievo avvenuto due giorni dopo il decesso della de cuius, emergendo invece che la valutazione si estendeva anche alle operazioni che hanno interessato il rapporto intrattenuto presso l’Unione Fiduciaria, vedi pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).

D’altronde, se ai fini del perfezionamento della fattispecie dell’accettazione tacita dell’eredità ex art. 476 c.c., si richiede il compimento di un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare, e la qualificazione di tale atto è nel senso che ad esso sia legittimato soltanto chi riveste la qualità di crede, la tesi fatta propria da questa Corte a partire da Cass. n. 497 del 1965, è quella secondo cui i requisiti in esame sono previsti in via cumulativa e sono entrambi necessari per l’accettazione, di modo che la valutazione della Corte distrettuale compiuta sul punto appare immune da qualsivoglia critica.

Ed, infatti, oltre a trovare conforto nel precedente di questa Corte n. 12327 del 1999) che ha ravvisato un’accettazione tacita nella condotta del chiamato all’eredità che abbia riscosso un assegno rilasciato al de cuius, trattandosi di attività dispositiva e non conservativa, la soluzione oggi contestata appare meritevole di conferma e ciò alla stregua di una valutazione obiettiva (essendo evidente che l’azzeramento del saldo del c/c intestato alla de cuius, la quale nei confronti della banca vanta un diritto di credito, pari all’ammontare del saldo attivo, con l’incasso del relativo ammontare si pone alla stregua di atto dispositivo del patrimonio ereditario, sebbene non risulti la prova poi dell’effettivo riparto delle somme incassate tra i germani Z.) nonchè alla luce dell'”animus” dell’agente ed alla sua volontà, dalla quale l’atto procede, avendo correttamente ribadito la decisione gravata che, attese le certezze che offrono gli istituti di credito nella custodia del denaro, in assenza di altra diversa e plausibile giustificazione, le condotte poste in essere dagli attori non appaino punto suscettibili di connotazione sul piano soggettivo, di una finalità conservativa delle ragioni del patrimonio ereditario, manifestando invece, la diversa intestazione del conto acceso presso l’Unione Fiduciaria, un intento di appropriazione delle somme ricadenti in successione.

Nè infine deve trascurarsi che lo stabilire se un comportamento realizzi accettazione tacita si risolve in un’indagine di fatto non sindacabile in sede di legittimità, purchè il risultato sia congruamente motivato senza errori di logica o di diritto (Cass. 14.11.1978 n. 5225), condizione questa che ricorre nel caso in esame.

3. Quanto, infine al terzo motivo di ricorso, concernente la pretesa violazione dell’art. 92 c.p.c., per non avere il giudice di merito disposto la compensazione delle spese di lite, vale ricordare che secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 23 febbraio 2012 n. 2730) in tema di spese processuali, solo la compensazione dev’essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta (conf. Cassazione civile sez. 6, 28 aprile 2014 n. 9368).

Ne discende che la sentenza impugnata, ha correttamente preso atto della soccombenza dell’appellato, essendo pervenuta all’esito della riforma della decisione appellata, all’integrale accoglimento della domanda inizialmente formulata dagli attori, avendo escluso, secondo la propria insindacabile valutazione che il mancato accoglimento di alcuni dei motivi di appello ovvero che la pretesa complessità delle questioni trattate potessero giustificare una diversa statuizione di compensazione delle spese.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore delle controparti delle spese di lite che liquida per ognuno dei contro ricorrenti in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro, 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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