Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16314 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16314 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 22841-2011 proposto da:
CONTE GIAN ANTONIO CNTGNT39T06E682Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI ANDREA, rappresentato e difeso da sé
medesimo;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controrícorrente avverso la sentenza n. 94/26/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 9.6.2010, depositata il 23/06/2010;

Data pubblicazione: 28/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
L’avv. Gian Antonio Conte ricorre contro l’Agenzia delle entrate per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha dichiarato
inammissibile l’appello del contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva
parzialmente respinto il ricorso avverso una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo
formale della dichiarazione dei redditi ex art. 36 ter DPR 600/73.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto l’appello inammissibile perché in esso si
reiteravano le argomentazioni già esposte in primo grado senza identificare “i punti specifici
della motivazione della sentenza di primo grado da lui censurati e le ragioni giuridiche delle
sue censure”.
Il ricorso del contribuente si articola su due motivi.
Con il primo motivo, riferito al numero 3 dell’articolo 360 c.p.c., si censura la violazione falsa
applicazione delle norme di diritto concernenti la deducibilità degli oneri passivi; col secondo
motivo riferito al numero 5 dell’articolo 360 c.p.c. si censura l’omessa e insufficiente
motivazione della sentenza sulla questione della data di decorrenza della deduzione dei
contributi versati dal contribuente alla coniuge legalmente separata.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, eccependo l’inammissibilità del
ricorso.

eA6′
Il ricorso è inammissibile perché le censure proposte non sono pertinenti v-motivazione della
sentenza gravata; questa infatti ha adottato una pronuncia in rito di inammissibilità dell’appello,

per mancata specificità delle relative doglianze, mentre i motivi del ricorso per cassazione del
contribuente propongono censure relative al merito della decisione di primo grado.
Si propone al Collegio la declaratoria di inammissibilità del ricorso.>>

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide la proposta del relatore, non persuasivamente criticata nella memoria
del ricorrente.

Ric. 2011 n. 22841 sez. MT – ucl. 09-05-2013
-2-

BASILE.

Riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia

onorari, oltre spese prenotate debito.

Così deciso in Roma il 9 maggio aprile 2013.

delle entrate le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 1.000 per

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