Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16314 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25382-2019 proposto da:

N.G., nella qualità di amministratore e liquidatore

della N. SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO MAIELLO;

– ricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 99/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, ricorre per cassazione a mezzo dell’amministratore e liquidatore N.G., con un solo motivo, avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli che ne ha respinto il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento;

deduce la violazione dell’art. 83 c.p.c., e del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, conv. con modificazioni in L. n. 225 del 2016, e del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, poichè la creditrice istante (Agenzia delle entrate-Riscossione) aveva agito a ministero di un avvocato del libero foro, senza produrre l’apposita delibera contenente le ragioni giustificative di tale scelta;

la curatela fallimentare non ha svolto difese;

l’avvocatura dello Stato ha depositato un semplice atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.;

le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale:

(a) dell’avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati a essa dalla convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

(b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4, – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi e in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;

quando la scelta tra il patrocinio dell’avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione tra l’Agenzia e l’avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro “postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo”, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U n. 30008 del 2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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