Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16313 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 30/07/2020), n.16313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29744-2018 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

123, presso lo studio dell’avvocato MARTA NARDOZI, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

110, presso lo studio dell’avvocato NICOLA D’IPPOLITO, rappresentato

e difeso dall’avvocato DANIELE D’ELIA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il

31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Taranto, con ordinanza n. 5202/2018, preliminarmente pronunciandosi sull’an debeatur – escludendo sia l’eccezione di prescrizione presuntiva che l’avvenuto pagamento del credito – accoglieva parzialmente il ricorso proposto dall’Avv. Giuseppe Iaia nei confronti dell’Avv. Maurizio Dinoi, avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 15.581,41 a titolo di compensi professionali, per l’attività prestata in favore del D. in tre distinte controversie e, per l’effetto, condannava il convenuto alla corresponsione della somma complessiva di Euro 8.413,00 oltre accessori di legge.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto Maurizio D. propone ricorso straordinario per cassazione, fondato su un unico motivo, cui Giuseppe Iaia resiste con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

– con l’unico motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare, secondo il D., il giudice di merito avrebbe erroneamente valutato la missiva inviatagli dall’Avv. Giuseppe Iaia assegnandole valore di messa in mora, anzichè interpretarla come una comunicazione di rinuncia al mandato e, per l’effetto, non avrebbe ritenuto prescritto il credito. Inoltre il ricorrente eccepisce, con il medesimo mezzo, l’avvenuto versamento in favore dell’Avv. Iaia di somme pari ad Euro 6.000,00 mediante assegni e contanti, ossia importi superiori a quanto statuito dal Tribunale di Taranto.

Il motivo è inammissibile e con esso il ricorso.

Il giudizio sommario, per come incontestatamente ricostruito nell’ordinanza impugnata, non risulta aver avuto ad oggetto le questioni che il ricorrente ha indicato.

Va qui ribadito che i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di merito, come fissato dalle richieste e dalle difese delle parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto.

Orbene dal tenore della ordinanza impugnata non risulta che il giudizio di merito abbia avuto ad oggetto la questione relativa alla comunicazione di rinuncia al mandato ed è noto, invece, che i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di merito: in particolare, non può riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n. 2967 del 2001). Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 6542 del 2004), qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione rima di esaminare nel merito la questione stessa, ciò che, nel caso di specie, non è accaduto.

11 ricorrente, infatti, non ha specificamente indicato, con la riproduzione in ricorso dei corrispondenti passi dei suoi scritti difensivi, se e come abbia rappresentato tale questione al giudice di primo grado. L’ordinanza impugnata, del resto, è stata depositata dopo il 31/05/2018, trovando, dunque, applicazione l’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo in vigore successivamente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ed è noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 del 2014), la norma consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 7472 del 2017). Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.).

Nel caso in esame, invece, il ricorrente non ha indicato, riproducendone in ricorso la relativa deduzione, se e come abbia rappresentato, innanzi al giudice di merito, i fatti, come in precedenza esposti, che, ai fini dallo stesso desiderati, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare. Si tratta, peraltro, di fatti che, pur se espressamente esaminati, non risultano tali da far ritenere che il giudice di merito, se li avesse esaminati, avrebbe senz’altro assunto una decisione diversa da quella presa.

Il giudice di merito, infatti, intanto ha ritenuto che proprio il fatto che l’odierno ricorrente avesse sostenuto di aver versato in favore dell’Avv. Iaia somme superiori a quanto statuito dall’autorità giudiziaria si trattava di circostanza incompatibile con l’eccezione di prescrizione, poichè vertente sul quantum debeatur. D’altronde il suddetto principio è stato più volte ribadito, nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, riconoscendo come l’eccezione di prescrizione presuntiva sia incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre (con conseguente rigetto dell’eccezione) non solo quando il debitore contesti l’ari” della pretesa creditoria, negandone l’esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorchè contesti il “quantum” della pretesa azionata nei propri confronti (Cass. 5 giugno 2019 n. 15303).

Con riferimento, poi, alla prova circa l’avvenuto pagamento di suddette somme, il giudice di merito, ha accertato in fatto – secondo i poteri di cui è investito, interpretativi, valutativi e di libero apprezzamento, non sindacabili in questa sede – che gli assegni bancari erano stati depositati solo in copia, senza il supporto della loro effettiva consegna e del successivo incasso da parte dell’Avv. Iaia, ragione per la quale ha ritenuto privi di prova anche gli allegati versamenti in denaro contante. Nè del resto il ricorrente fornisce la prova della dedotta non contestazione da parte del creditore, tenuto conto che in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente l’effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”.

La conclusione cui è pervenuto il Tribunale risulta, in definitiva, fondata su un accertamento in fatto (tale essendo quello che, in generale, riguarda i presupposti per l’applicabilità della disciplina prevista dagli art. 1175 e 1375 c.c. e dall’art. 2948 c.c., n. 5) che, giusto o sbagliato che sia, non è suscettibile, in quanto scevro di quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle richiamate pronunzie delle Sezioni Unite, di sindacato in sede di legittimità, rimanendo istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 30921 del 2017, in motiv.).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 , il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore del controricorrente in complessivi Euro, 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA