Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16313 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16313 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 22643-2011 proposto da:
ANGELOZZI GIOVANNI NGLGNN42M06C632G, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio
dell’avvocato ANGELOZZI LUIGI, che lo rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente nonchè contro

Data pubblicazione: 28/06/2013

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;

intimato

avverso la sentenza n. 125/35/2010 della Commissione Tributaria

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giovanni Angelozzi (per delega avv.
Luigi Angelozzi) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE che si riporta alla relazione scritta.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
« Il sig. Giovanni Angelozzi ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando la sentenza
di primo grado, ha respinto il ricorso del contribuente avverso un avviso di liquidazione
dell’imposta dovuta per la registrazione della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di
Roma nella causa in cui lo stesso sig. Angelozzi era stato convenuto in giudizio dal sig.
Mario Cappellari.
La Commissione Tributaria Regionale – dato atto che nell’appello del contribuente si
deduceva che la sentenza tassata era stata integralmente riformata in secondo grado (con
condanna alle spese del sig. Cappellari) – affermava che correttamente il primo giudice aveva
ritenuto soggette a tassazione proporzionale anche le sentenze non passate in giudicato
(salvo conguaglio o rimborso) e aveva ritenuto entrambe le parti della causa coobbligate in
solido. Aggiungeva inoltre la Commissione Tributaria Regionale che la sentenza di secondo
grado menzionata dall’appellante non risultava in atti.
Con un solo motivo, riferito all’articolo 360 numero 5 c.p.c., il contribuente denuncia la
insufficiente e carente motivazione della sentenza gravata, con riferimento al disposto di cui
agli articoli 37 e 57 del d.p.r. 131/86, agli articoli 3 e 22 della legge 241/90 e agli articoli e
115 e 132 c.p.c.
Il motivo si articola in due distinte censure.
Con la prima censura il contribuente lamenta l’omesso esame, da parte della Commissione

Ric. 2011 n. 22643 sez. MT – ud. 09-05-2013
-2-

Regionale di ROMA dell’8.6.2010, depositata il 21/06/2010;

Tributaria Regionale, della sentenza della Corte d’appello di Roma con la quale è stata
riformata la sentenza di primo grado oggetto di tassazione; in particolare il ricorrente deduce
che quella sentenza, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria
Regionale, era stata regolarmente prodotta con l’atto di appello e aggiunge che, comunque, il
giudice territoriale, non reperendola in atti, avrebbe dovuto invitare la parte a produrla
nuovamente.

Commissione Tributaria Regionale, infatti, ha respinto la domanda del contribuente non in
base ad un giudizio di fatto di mancata dimostrazione della circostanza che la sentenza tassata
fosse stata riformata in appello, ma in base al duplice giudizio di diritto (non censurato dal
ricorrente, che ha proposto solo il mezzo di cui all’articolo 360 n. 5 cpc) che la sentenza di
primo grado è suscettibile di tassazione, salvo conguaglio o rimborso in caso di successiva
sentenza passata in giudicato, e che tutte le parti in causa sono solidalmente coobbligate al
pagamento dell’imposta. Tale duplice giudizio di diritto è autonomamente sufficiente a
sorreggere la decisione, e, infatti, il riferimento della Commissione Tributaria Regionale alla
mancata produzione della sentenza della Corte di appello di Roma ha un valore meramente
esomativo, come fatto palese dall’uso della parola “peraltro” che lo introduce.
La seconda censura lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia deciso la causa
senza disporre l’acquisizione di informazioni presso l’Agenzia delle entrate in ordine ai
pagamenti ipoteticamente effettuati dall’ altro coobbligato.
La censura è inammissibile perché il fatto in relazione al quale si lamenta la carente e
insufficiente motivazione della sentenza gravata (come effetto dell’omessa acquisizione, da
parte del giudice, di informative presso l’Agenzia delle entrate, richieste nell’appello del
contribuente) è privo del carattere della decisività prescritto dall’articolo 360 n. 5 cpc, in
quanto il pagamento del coobbligato può rilevare in fase di riscossione ma non ai fini del
giudizio sull’impugnativa dell’avviso di liquidazione.
Si propone il rigetto del ricorso per l’ inammissibilità dei relativi motivi.>>

che l’Agenzia delle entrate si è costituita solo per la discussione orale, a cui
peraltro non ha partecipato;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide la proposta del relatore.
Riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va respinto.
Non vi è luogo a regolazione di spese, in difetto di attività difensiva
dell’Agenzia delle entrate.
P.Q.M.

Ric. 2011 n. 22643 sez. MT – ud. 09-05-2013
-3-

La censura è inammissibile perché è estranea alla ratto decidendi della sentenza gravata; la

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 9 maggio aprile 2013.

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