Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16313 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. II, 26/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31425/2005 proposto da:

LUMIERE SAS P.I. (OMISSIS), in persona del legale rapp.te p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CITTA’ DI CASCIA 8, presso lo

studio dell’avvocato BRACCO Enrico, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DELLE VEDOVE ADELCHI SNC in persona del legale rappresentante pro

tempore, P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIULIO CESARE 14 INT. A./4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI

Gabriele, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI

PRIMA GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1162/2004 del TRIBUNALE di PORDENONE,

depositata il 09/11/2004;

udita, la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato BRACCO Enrico, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato PAFUNDI Gabriele, difensore del resistente che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La soc. Delle Vedove Adelchi snc proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 798/2000 del 4.7.2000, con il quale il Giudice di Pace di Pordenone le aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 4.708.529 in favore della ricorrente Lumiere sas a titolo di corrispettivo per la “realizzazione di fotografie, brochure e logotipi”, come dalla prodotta fattura. Deduceva l’opponente di non avere mai concluso con la convenuta soc. Lumiere alcun contratto avente ad oggetto le suddette prestazioni per cui il credito azionato non aveva alcun fondamento. Si costituiva la società opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione siccome infondata.

L’adito G.d.P., previa concessione della provvisoria esecutorietà al provvedimento monitorio opposto) espletata l’istruttoria tramite l’escussione di testi, con la sentenza n. 35/03 accoglieva l’opposizione, condannando l’opposta al pagamento delle spese processuali.

Sosteneva al riguardo il giudicante che la soc. Lumiere non aveva fornito alcuna prova delle sue pretese, per cui il provvedimento monitorio doveva essere revocato. Avverso tale decisione la società Lumiere proponeva appello, lamentando che il primo giudice non aveva adeguatamente tenuto conto in modo particolare della fondamentale testimonianza di tale C.A. tra l’altro supportata dalla documentazione del lavoro svolto.

Si costituiva la soc. Delle Vedove chiedendo il rigetto dell’appello e la restituzione della somma nel frattempo corrisposta a controparte in esecuzione dell’ordinanza ex art. 648 c.p.c..

L’adito Tribunale di Pordenone, con la sentenza n. 1162/04 depos. in data 9.11.04 rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata;

dichiarava l’appellante tenuta a restituire quanto pagato da controparte in forza della provvisoria esecuzione del decreto ing. e la condannava al pagamento delle spese processuali. Il giudice dell’impugnazione, dopo un approfondito riesame delle emergenze istruttorie riteneva che la società opposta non aveva adeguatamente provato che tra le parti era stato stipulato un contratto, nè i termini di tale assento accordo.

Avverso la predetta pronuncia ricorre per cassazione la sas Lumiere sulla base di 2 mezzi; la società intimata resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo del ricorso si denuncia il vizio di motivazione e si sostiene che la decisione non trova supporto alcuno negli elementi acquisiti al processo. In modo particolare la censura riguarda le dichiarazioni rese dal teste C. (già socio accomandatario della soc. Lumiere), erroneamente non ritenuto attendibile e rilevante da giudice del merito, che invero ha considerato le sue dichiarazioni non decisive e generiche, nonostante riguardassero i vari incontri e le trattative che le parti avevano avuto in vista del conferimento dell’incarico di cui trattasi. Ritiene irrazionale e contraddittorio sostenere, come fa la Corte, che si possa parlare di attività effettuata a scopi promozionali a fronte del preventivo (in cui si faceva riferimento alla alla “realizzazione brochure “e “di pagine internet”) che pure era stato presentato alla società Delle Vedove. Pertanto non è possibile ritenere, se non attraverso una “forzatura interpretativa”, che tra le parti non era stato concluso alcun accordo “poichè preso atto di quanto effettivamente affermato dal teste, risulta privo di consistenza tutto l’apparato argomentativo”. Nè peraltro era necessario che l’accordo fosse formalizzato con l’accettazione del preventivo o del progetto, e comunque, quale che fosse la qualificazione giuridica da dare al rapporto, la Lumiere avrebbe diritto al compenso per l’opera svolta, nella misura stabilita dal giudice qualora non vi fosse la prova sul quantum. La doglianza è priva di pregio.

I rilievi mossi in sostanza riguardano esclusivamente la valutazione di mezzi istruttori, come tali riservati al giudice di merito e non sindacabili nel giudizio di legittimità attesa la corretta motivazione della sentenza impugnata. Invero la Corte di Cassazione – com’è noto – non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento (Cass., n. 14279 dei 25/09/2003; Cass. n. 1936 del 29.9.2004; Cass. 6975/2001; Cass. n. 4916/200; Cass. 17486/2002; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 5328 del 8.3.2007).

Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa S.C. “l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, i giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singoio elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 5328 del 8.3.2007).

Attese tali premesse, non sembra davvero inattendibile o inverosimile la tesi del giudice di merito, che dopo una completa e puntuale disamina del materiale probatorio a sua disposizione e di tutte le emergenze istruttorie; ha concluso ritenendo che non era stata compiutamente provata, nè la conclusione del contratto, nè il suo contenuto, nè i termini dell’accordo in punto corrispettivo, sottolineando che nulla di preciso poteva trarsi dagli incontri intervenuti tra le due società come riferito dai testi escussi.

Con il 2^ motivo del ricorso (violazione dell’art. 112 c.p.c.) si deduce l’omessa pronuncia circa il mancato pagamento del servizio fotografico relativo al difetto dello stampo della Invatek. In realtà non è ravvisabile il vizio denunciato perchè è identica la ratio deciderteli, costituita dalla mancata prova dell’affidamento e dei termini dell’incarico.

In conclusione il ricorso dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, ma non ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 94 c.p.c., per la condanna in solido con la società ricorrente del suo legale rappresentante, come richiesto dalla la soc. Delle Vedove snc.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA