Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16313 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 12/07/2010), n.16313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2190/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

GENTILE 8, presso lo studio dell’avvocato MARTORIELLO MASSIMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato COGO Giovanna, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2062/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/01/2006 r.g.n. 1548/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/05/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilità.

 

Fatto

Con sentenza n. 2729/04 il Tribunale, giudice del lavoro, di Torino, dichiarava che tra la società “Poste Italiane s.p.a.” e G. C. era intervenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall’8.3.2000.

Tale statuizione veniva, sul punto, confermata in sede di appello dalla Corte di Appello di Torino con sentenza in data 22.12.2005.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società “Poste Italiane s.p.a.” con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

Posto ciò rileva il Collegio che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 25.2.2009 concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a.; dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti del lavoratore sopra indicato in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).

In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

 

 

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