Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16312 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 30/07/2020), n.16312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27668-2018 proposto da:

M.L.M., C.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TOMMASO D’AQUINO 83, presso lo studio

dell’avvocato TOMMASO LONGO, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIAN PAOLO MANNO;

– ricorrenti –

contro

P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SILVIA LINA ZARA BRIGNANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 895/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 73/2017, rigettava la domanda di proposta da C.D. e M.L.M., nei confronti di P.D., proprietaria del terreno confinante con quello degli attori, che aveva destinato a pioppeto causando agli stessi immissioni intollerabili di semi e di foglie, rilevando che nel corso del giudizio era stata rimossa la piantagione, avvenute le immissioni esclusivamente nell’ultimo periodo di vita dei pioppi, tenuto conto dell’ubicazione dell’immobile attoreo, sito in zona a vocazione rurale.

In virtù di appello interposto dai coniugi C. – M., la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 895/2018, rigettava il gravame e, per l’effetto, confermava la pronuncia di primo grado, condividendone le argomentazioni, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite. Avverso la sentenza, la sentenza della Corte di appello di Torino i C. M. propongono ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, cui P.D. resiste con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato anche memorie illustrative.

Atteso che:

– con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c.. In particolare, ad avviso dei coniugi C. – M., la corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di valutare la presenza dei capannoni industriali pur evidenti nell’allegato 6 alla consulenza tecnica d’ufficio, proponendo in tal modo una lettura parziale e carente di un atto processuale decisivo.

Il motivo è inammissibile.

E’ preliminare chiarire la portata del principio generale di cui all’art. 115 c.p.c., in base al quale, se da un lato il giudice non può prescindere totalmente dalle prove dedotte ed acquisite al processo, dall’altro ciò non gli impone di apprezzarle in senso conforme alle tesi delle parti.

In particolare, l’obbligo del giudice di fondare la propria decisione soltanto sugli elementi di prova indicati dalle parti, non gli impedisce di valutare in via autonoma, ai fini della prova, al di fuori di qualsiasi deduzione delle parti stesse, le risultanze emergenti da dette prove (Cass. 17 gennaio 2001 n. 583). Nel caso di specie la corte territoriale, preso atto della circostanza dedotta dagli attori, odierni ricorrenti, trattandosi di insediamento comunque numericamente ridotto (“qualche capannone industriale”), anche ove provatane l’esistenza, per cui difettava del requisito della decisività. Essa dunque ha valutato discrezionalmente gli elementi da assumere a base del proprio convincimento. Gli stessi ricorrenti inoltre, con il secondo motivo di ricorso, ammettono trattasi in ogni caso di zona rurale, caratterizzata da “terreni circonvicini coperti da alberi ed arbusti”, circostanza dunque pacifica tra le parti.

La corte territoriale, pertanto, accertato il rispetto della normativa sulle distanze vigente al momento della piantumazione, da parte della proprietaria del fondo finitimo, nonchè valutate le circostanze di fatto dei luoghi, ha concluso correttamente per la tollerabilità delle immissioni;

– con il secondo motivo è denunciata, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 844 c.c.. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, la corte territoriale avrebbe erroneamente posto a fondamento dell’apprezzamento in ordine alla tollerabilità delle immissioni, la circostanza per cui l’immobile degli appellanti era ubicato in una zona di campagna, mentre avrebbe dovuto effettuare un accertamento più specifico sui fondi confinanti.

Il motivo è inammissibile.

In tema di immissioni, l’art. 844 c.c. mira alla tutela della proprietà nella sua pienezza, con riferimento alle multiformi esigenze di vita e di piena fruibilità del bene in quanto tele.

A tal fine, il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, ma essendo esso relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, spetta al giudice di merito sia accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità, sia l’individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della normale tollerabilità (Cass. 12 febbraio 2010 n. 3438).

Nel caso di specie, l’apprezzamento effettuato dal giudice di merito non può essere sindacato in sede di legittimità. Le caratteristiche della zona, le abitudini degli abitanti, le circostanze di fatto rilevate, non possono trovare ingresso in un giudizio, quale quello odierno, in cui è marginale la disamina e la comparazione tra casi concreti, poichè presupposto del giudizio di fatto.

Per tali ragioni, correttamente la corte territoriale ha ritenuto, sulla base di relazioni tecniche, parametri pubblicistici, comune esperienza e consulenze, che le immissioni lamentate erano contenute nei limiti della tollerabilità;

con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 112 e 91 c.p.c., nonchè al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, la corte territoriale avrebbe dovuto compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio o, in subordine, del solo giudizio di appello.

Il motivo è infondato.

In generale, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neanche per una minima quota, al pagamento delle spese di lite, mentre qualora ricorra soccombenza reciproca, è rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione (da ultimo Cass. n. 12633 del 2019; ma già Cass. n. 42010 del 2002).

Nella vicenda in esame, tuttavia, non si può discutere di soccombenza reciproca dal momento che la Corte territoriale ha rigettato integralmente il gravame proposto dagli odierni ricorrenti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Più precisamente, il giudice di appello non ha, come invece sostengono i C.- M., accolto parte dei motivi di impugnazione ma, fornendo una lettura complessiva della vicenda, ha riesaminato i dati di fatto e si è definitivamente pronunciata per il rigetto integrale dell’appello e quindi della originaria domanda, con gli effetti di legge ad esso connessi.

Per tali ragioni, la corte di merito ha correttamente confermato la sentenza gravata anche per il capo riguardante il regolamento delle spese processuali, ponendo anche quelle di appello a carico degli appellanti.

Il ricorso va dunque respinto.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna le ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore delle controricorrenti in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2″ Sezione Civile, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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