Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16312 del 28/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16312 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 21701-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
MATTIA ANTONIO;

– intimato avverso la sentenza n. 220/31/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del
29.4.2010, depositata il 28/06/2010;

Data pubblicazione: 28/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Antonio Mattia per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria (recte: Sicilia), in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di liquidazione dell'INVIM emesso nei confronti del contribuente a seguito del rigetto, con sentenza passata in giudicato, dell'impugnativa dell'avviso di accertamento relativo al valore dei beni tassati. Il ricorso si articola su due mezzi, entrambi riferiti all' articolo 360 n. 4 cpc, con i quali si denuncia, col primo, la totale omissione dei requisiti della sentenza previsti dall'articolo 36, secondo comma, nn. 2 e 3 D.Lgs. n. 546/1992 (concisa esposizione dello svolgimento del processo e delle richieste delle parti) e, col secondo, il mancato esercizio del potere/dovere del giudice tributario di liquidare l'imposta dovuta dal contribuente in caso di parziale infondatezza della pretesa azionata con l'atto impositivo impugnato. Il primo motivo appare fondato e assorbe il secondo. Nella sentenza impugnata, infatti, non sono indicati né i fatti e gli argomenti giuridici posti a fondamento degli atti impositivi impugnati e delle contestazioni dei contribuenti, né le argomentazioni della sentenza di primo grado, cosicché risulta impossibile individuare il thema decidendum. La sentenza va quindi giudicata nulla per difetto dei requisiti di forma di cui al n. 2 dell'articolo 36 D.Lgs. n. 546/32 cpc (applicabile alla sentenza di secondo grado per il disposto dell'articolo 61 D.Lgs. n. 546/1992) e all'articolo 118 disp. att. cpc (applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del citato decreto delegato), perché risulta completamente priva della esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, con conseguente impossibilità di individuazione del thema decidendum e di comprendere le ragioni poste a fondamento del dispositivo (vedi, in argomento, le sentenze di questa Corte nn. 3547/2002, 13990/2003,25138/2005, 1573/2007). In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio con la declaratoria di manifesta fondatezza del ricorso e la conseguente cassazione con rinvio della sentenza gravata.>>

che il contribuente non è costituito;

Ric. 2011 n. 21701 sez. MT – ud. 09-05-2013
-2-

BASILE.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide la proposta del relatore.

alla Commissione Tributaria Regionale, in altra composizione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in altra composizione, che
regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 9 maggio 2013.

Che quindi il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata, con rinvio

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