Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16312 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. II, 26/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31950/2005 proposto da:

C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati BALDASSARRA Giampietro, CIONFOLI FRANCO;

– ricorrente –

contro

A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LATINA 135, presso CORSETTI BEATRICE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CORSETTI Carla;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5072/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 1.9.92 l’imprenditore edile C.V. citò al giudizio del Tribunale di Frosinone A.A., al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 18.000.000, a saldo di lavori di ristrutturazione di un immobile in (OMISSIS), commessigli in appalto dal convenuto e da tali I. P. e S.L..

Costituitosi il convenuto, chiese il rigetto della domanda, opponendo l’incompleta esecuzione delle opere, per le quali, dopo vana diffida, era stata interessata un’altra ditta; su tali premesse chiese, in via riconvenzionale, dichiararsi la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Istruita oralmente la causa, l’adito Tribunale, con sentenza dell’8.3.02, in accoglimento della domanda principale, “ogni altra domanda ed eccezione disattesa”, condannò il convenuto al pagamento della somma richiesta, con gli interessi e le spese del giudizio.

Proposto appello dal soccombente, resistito dall’appellatola Corte d’Appello di Roma, accogliendo il preliminare motivo di gravame ex art. 354 c.p.c., ritenuto che avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio nei confronti degli altri due committenti, in quanto coinvolti nella richiesta di risoluzione del rapporto dedotto in giudizio,dichiarava la nullità della sentenza appellata e rimetteva le parti davanti al Tribunale, condannando il C. alle spese del giudizio di secondo grado.

Avverso tale sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Ha resistito l’ A. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso,proposta dal controricorrente, sul rilievo che la procura a margine conferita dal ricorrente sarebbe priva del riferimento specifico al giudizio innanzi a questa Corte e conterrebbe un mandato a compiere atti inerenti alla giurisdizione di merito e non a quella di legittimità.

Al riguardo va considerato,in conformità all’indirizzo ormai costante di questa Corte (v., tra le altre nn. 26504/09, 10539/07, 9493/07, 8227/05) che la contestualità al ricorso del mandato difensivo in questione, riferito al “presente giudizio” ed esteso sullo stesso foglio su cui è redatta la prima pagina dell’atto d’impugnazione, inequivocamante diretto a questa Corte e recante l’indicazione della sentenza impugnata, al di là dell’imprecisione formulare delle espressioni contenute, è sufficiente ad identificare la specifica volontà del mandante di instaurare il giudizio di legittimità.

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c., essenzialmente deducendosi che, in considerazione della facoltà del creditore di una obbligazione solidale di chiederne l’adempimento a ciascuno dei debitori, ben avrebbe potuto l’attore agire nei confronti di uno solo degli stessi, senza dover anche evocare gli altri, mentre l’eventuale litisconsorzio avrebbe riguardato soltanto la domanda riconvenzionale.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, con sentenza del 22.2.1979 n. 1142, ebbe modo di precisare che “la nullità del giudizio di primo grado derivante dal difetto di integrità del contraddittorio, richiesto per la pronunzia sulla domanda riconvenzionale, si riflette e si estende anche alla domanda principale se tra le due azioni vi sia una stretta e manifesta dipendenza e sussista, altresì, una parziale identità delle questioni da risolvere”.

Tale principio, pur risalente, ma non superato da pronunzie successive, il collegio condivide e fa proprio, ritenendo che soltanto nelle ipotesi in cui la domanda riconvenzionale sia tale da assumere rilevanza pregiudiziale,che senza il relativo accertamento non possa pronunziarsi anche su quella principale, l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari nell’una si rifletta sull’altra, travolgendo la validità dell’intero giudizio, con gli effetti di cui all’art. 354 c.p.c..

Nel caso di specie una situazione del genere non ricorre, poichè la domanda riconvenzionale non deduce un tema pregiudiziale o “propedeutico” (come si sostiene in controricorso) rispetto a quello della principale, vale a dire una questione costituente antecedente logico-giuridico necessario ai fini della decisione su quest’ultitna, essendo invece diretta ad una pronunzia costitutiva, quella della risoluzione per inadempimento del contratto di appalto, sulla scorta del quale l’attore ha agito, proponendo un’azione di accertamento con condanna, per il pagamento del corrispettivo nei confronti di uno solo dei committenti, coobbligati solidali, come era in sua facoltà ex art. 1294 c.c., in assenza di alcuna situazione di litisconsorzio necessario,come da indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità (tra le tante v. Cass. nn. 3573/11, 11952/10, 14844/07, 7501/07, 24425/06, 24269/06).

Conseguentemente l’omessa integrazione del contraddittorio, per inerzia dell’unica parte al riguardo interessata ed omesso rilievo da parte del primo giudice, nei confronti degli altri titolari del rapporto di appalto, il cui litisconsorzio era necessario soltanto in funzione della domanda riconvenzionale, diretta alla caducazione di quel titolo, ancora sussistente e valido, sulla base del quale era stata proposta l’azione principale, non poteva comportare conseguenze pregiudizievoli anche per quest’ultima e dar luogo, in una situazione in cui i relativi giudizi erano scindibili, alla regressione ex art. 354 c.p.c., dell’intero processo al primo grado, dovendosi invece disporre la separazione tra le due cause e rimettersi al primo giudice soltanto quella relativa alla riconvenzionale.

Tale soluzione, conforme anche al principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2), avrebbe consentito all’incolpevole parte attrice di ottenere la sollecita definizione della propria domanda e, nel contempo, a quella convenutale non si era limitata ad opporre l’eccezione ex art. 1460 c.c., ma aveva invocato una pronunzia caducatoria del titolo con effetti di giudicato, di instaurare ex nova e validamente il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorzi necessari nel rapporto contrattuale, di cui aveva chiesto la risoluzione, sulla base di un accertamento costituente un posterius logico-giuridico rispetto a quello richiesto dalla domanda principale.

In tal senso pertanto si provvede, cassandosi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato la nullità anche del giudizio relativo alla domanda principale, al riguardo disponendosi il rinvio al giudice di appello, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente grado.

Rimane assorbito il secondo motivo di ricorso, in quanto attinente al regolamento delle spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato la nullità del giudizio e disposto il rinvio in primo grado anche con riferimento alla domanda principale, e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, cui demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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