Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16312 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16128-2019 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PARIOLI, 101/E, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO MARANO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL QUIRINALE

26, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROSSI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7448/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Roma ha respinto il gravame di R.G. avverso la sentenza con la quale il tribunale di Viterbo aveva accolto solo parzialmente, per la somma di Euro 8.086,00, la sua azione risarcitoria nei confronti di T.C., per fatti di mala gestio commessi nella qualità di socio accomandatario (e poi liquidatore) della ReT di T.C. e c. s.a.s., costituita con essa R. al 50 %;

ha motivato la decisione affermando che, nonostante l’effettività di alcune delle violazioni denunziate, l’attrice non aveva fornito la prova delle conseguenze dannose aggiuntive a quelle liquidate dal tribunale;

avverso la sentenza, assunta e depositata all’udienza del 22 novembre 2018 ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., la R. ha proposto ricorso per cassazione in due motivi;

T. ha replicato con controricorso;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – coi due motivi di ricorso, tra loro chiaramente connessi, l’impugnante deduce:

(i) la violazione o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., poichè, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, incombeva a essa attrice la prova delle sole violazioni lamentate, e poichè la corte d’appello, assumendo inosservato l’onere di allegazione del pregiudizio subito, era entrata in contraddizione, visto che l’onere era stato puntualmente adempiuto e il danno a sua volta provato, in ragione dell’omissione di informazioni sull’andamento della società e sulla situazione contabile, nonchè in ragione dell’omessa presentazione del rendiconto e del bilancio;

(ii) la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., per motivazione apparente e incomprensibile;

II. – il ricorso è inammissibile poichè si risolve in un tentativo di revisione del giudizio di merito;

III. – l’azione di responsabilità promossa contro l’amministratore di una società è senz’altro di natura contrattuale;

come conseguenza, l’attore deve provare sia la sussistenza delle violazioni contestate, sia il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta mediante la prova dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti (da ultimo, in base a principi ampiamente consolidati, Cass. n. 2975 del 2020);

ne segue che, poichè all’amministratore inadempiente può essere imputato non ogni effetto patrimoniale dannoso che si sostenga patito, ma solo quello che si ponga come conseguenza immediata e diretta della violazione degli obblighi inadempiuti, spettava all’attrice, nel caso concreto, la prova anche e soprattutto del danno, oltre che naturalmente del nesso di causalità;

IV. – la corte territoriale non ha infranto tale principio, dal momento che ha rilevato che era rimasto inadempiuto giustappunto tale onere, anche in ragione della genericità dell’allegazione;

la motivazione non è apparente, essendo ben chiaro l’iter logico che ha condotto il giudice del merito a rigettare il gravame in rapporto al nesso corrente con ciascuna delle violazioni lamentate;

l’impugnante critica la conclusione, ma è risolutivo osservare che la critica impinge nella quaestio facti; il relativo accertamento è invero notoriamente riservato al giudice del merito;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 3.500,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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